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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.358
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00358
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 1998 della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 27 novembre 1998 di multa e di radiazione dall'albo delle imprese disposta dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
visti:
· la risposta 8 gennaio 1999 della Commissione di Vigilanza LEPIC, Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
· lo scritto 5 marzo 1999 del patrocinatore della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Tra giugno 1994 ed agosto 1995 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (CV) ha inflitto alla __________ un ammonimento e due multe per non aver presentato la documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi relativi agli anni 1993 e 1994.
Il 15 maggio 1996 è seguito un altro ammonimento, non avendo l'impresa presentato la completa documentazione per gli anni 1995 e 1996.
Il 22 dicembre 1997 la __________ è stata stralciata dall'albo delle imprese, in quanto al 31 dicembre 1996 essa aveva scoperto oneri sociali per oltre fr. 600'000.--. Il 25 agosto 1998 la decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato per intervenuto pagamento nelle more del procedimento ricorsuale.
B. Neppure la documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi relativi all'anno 1997 è stata presentata dalla __________ entro il termine legale. Dalla documentazione raccolta direttamente dalla CV sono risultati scoperti fr. 167'555,15 verso la SUVA e fr. 176'297.-- verso la Cassa pensioni ed un arretrato è stato presunto anche nei confronti della cassa malati, in difetto di comunicazione.
Il 3 novembre 1998 la CV ha fissato alla __________ un ultimo termine scadente l'11 novembre 1998 per procedere al saldo degli oneri arretrati con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la ditta sarebbe stata radiata dall'albo delle imprese.
Con decisione 27 novembre 1998 la CV ha stralciato la ricorrente dall'albo delle imprese e le ha inflitto una multa di fr. 2'000.--, non avendo essa provveduto a quanto richiestole.
C. La __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della risoluzione impugnata.
Sostiene che il ritardo nei pagamenti è stato causato unicamente da problemi d'incasso, ormai comuni a molte imprese vista l'attuale situazione economica e congiunturale. Queste difficoltà temporanee sarebbero però state superate e ciò sarebbe dimostrato dagli ingenti pagamenti che la ricorrente ha effettuato nel corso del 1998, ammontanti ad oltre 2 mio. La radiazione dall'albo sarebbe dunque iniqua, sproporzionata ed arbitraria. Le pendenze relative al 1997 sarebbero state saldate, ad eccezione degli interessi di mora SUVA da essa contestati. La decisione impugnata sarebbe lesiva del principio della parità di trattamento, in quanto la CV non avrebbe trattato la ricorrente al pari delle altre ditte iscritte all'albo ed inoltre violerebbe i suoi diritti costituzionali, segnatamente gli art. 4, 22, 31, 31bis, 31ter e 34ter Cost.
D. Nella sua risposta 8 gennaio1999 la CV si è rimessa al giudizio di questo Tribunale in merito alla radiazione dall'albo delle imprese della __________, mentre per quanto concerne la multa, ne ha chiesto la conferma.
E. Su richiesta di questo Tribunale il 5 marzo 1999 l'insorgente ha prodotto un conteggio aggiornato al 31 dicembre 1998 in ordine al pagamento dei contributi previsti all'art. 6 lett. e LEPIC per gli anni 1997 e 1998 ed i relativi giustificativi. Delle risultanze di tali documenti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti di legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
È ben vero che venuta a conoscenza della decisione di radiazione dall'albo degli impresari costruttori, la __________ ha fatto fronte (parzialmente) agli importanti impegni finanziari derivanti dal pagamento dei contributi sociali per l'anno 1997. Infatti il 31 dicembre 1997 i crediti che gli istituti di previdenza sociale vantavano nei suoi confronti ammontavano addirittura a fr. 1'601'687.45. Nel corso del 1998 sono poi stati versati contributi o premi per circa un milione di franchi ed il restante (fr. 613'573.90) è stato pagato tra metà novembre e metà dicembre 1998. Lo sforzo profuso dall'insorgente è da ricondurre alla lettera 3 novembre 1998 della CV, con la quale era stato fissato alla __________ un ultimo termine per procedere al saldo degli oneri arretrati con la comminatoria dello stralcio dall’albo in caso di mancato pagamento.
Malgrado tali versamenti, la situazione finanziaria in cui versa la ricorrente presenta prospettive di costante deterioramento, come affermato dalla CV. Da indagini esperite da questo Tribunale risulta che anche per il 1998 i contributi sociali non sono stati pagati in larga misura. Dai documenti in atti emerge che per il 1998 sono stati versati fr. 684'398.80. Ora, considerato che nel 1997 il solo scoperto (e non già la totalità dei contributi dovuti!) ammontava a fr. 1.6 mio, ciò significata che anche per il 1998 vi sarà un grosso deficit, ritenuto che le basi di calcolo per i premi dovuti è restata pressoché invariata (137 impiegati). D'altronde che la __________ versi in una situazione finanziaria critica è pure dimostrato dalle innumerevoli esecuzioni di cui è stata oggetto per un totale di oltre 5 milioni, in seguito ridotto a 3.5 mio a seguito di parziale adempimento. Ora, quantunque la fondatezza di taluni crediti non è ancora certa, il numero delle esecuzioni promosse, il loro ammontare complessivo ed il fatto che in svariati casi si è ormai giunti alla fase della concreta realizzazione dimostrano la precaria situazione in cui versa l'insorgente.
La situazione non muta neppure, tenuto conto del difficile momento congiunturale invocato dalla ricorrente. È risaputo che il settore dell'edilizia è particolarmente toccato dalla crisi economica che perdura ormai da alcuni anni. Tuttavia l'insorgente non è la sola a dover far fronte a queste difficoltà congiunturali ed a problemi d'incasso, né d'altronde può essere tollerato che un'impresa non versi i contributi sociali a causa del difficile momento economico.
In considerazione di quanto fin qui esposto, la questione a sapere se la __________ vanta effettivamente un credito verso la SUVA, può restare indecisa, essendo stata la sua situazione finanziaria sufficientemente chiarita.
Infine si osserva che la fondatezza dell’accenno agli art. 22, 31, 31bis, 31ter e 34ter Cost non viene approfondita da questo Tribunale, ritenuto che la ricorrente non ha minimamente illustrato i motivi per cui queste garanzie costituzionali sarebbero state lese.
Visto che la ricorrente è stata più volte richiamata a far fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che le sono già stati inflitti un ammonimento e due multe quali sanzioni disciplinari, che attualmente non offre alcuna garanzia quanto a solvibilità, la radiazione pronunciata dalla CV appare del tutto idonea e proporzionata. Va infine considerato che la tutela dell'ordine professionale e pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del singolo impresario.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto e rispettosa del principio della parità di trattamento nei confronti delle altre imprese radiate dall'albo per gli stessi motivi.
Per il che, il ricorso è respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 6 cpv. 1 lett. e ed f, 13, 15, 16 LEPIC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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