AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.363
Data decisione, Autorità: 06.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00363
Lugano 6 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1998 di
__________, patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 25 novembre 1998 (n. 5455) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 ottobre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
22 dicembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
11 gennaio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1970), cittadina dominicana, è entrata in Svizzera il 18 gennaio 1990 in qualità di turista. Il giorno successivo ha fatto conoscenza del cittadino svizzero __________ (1962). Il 27 dicembre 1991 essi si sono sposati davanti all'Ufficiale dello stato civile di __________. La cittadina dominicana ha in seguito ottenuto la cittadinanza elvetica.
b) Con domanda d'invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto dell'8 maggio 1998, __________ ha chiesto alla competente autorità l'autorizzazione a fare entrare in Svizzera suo figlio __________, cittadino dominicano, nato il 23 febbraio 1987 da una precedente relazione. L'istanza, motivata per ragioni di vacanza presso la madre, è stata accolta per la durata limitata a 90 giorni, a seguito della garanzia della partenza del figlio dal territorio elvetico al termine del soggiorno turistico previsto. Il 5 luglio seguente, il ragazzo ha infine raggiunto la madre in Ticino.
B. Con decisione 6 ottobre 1998
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 25 novembre 1998. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, considerando che non erano dati i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare giusta gli art. 17 cpv. 2 LDDS - disposizione legale applicabile per analogia ai figli di genitore divenuto svizzero per matrimonio dopo la nascita - e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il ricongiungimento, vista la durata pluriennale della separazione tra madre e figlio, la mancata notifica dell'esistenza di quest'ultimo nella domanda di rilascio di un permesso di dimora in attesa delle nozze, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che egli avrebbe sempre vissuto nella __________ presso la nonna materna. Inoltre l'introduzione dell'istanza di ricongiungimento famigliare subito dopo l'arrivo del figlio per scopo di visita dimostrerebbe, secondo il Consiglio di Stato, che verosimilmente il vero obiettivo della visita era sin dall'inizio quello di farlo entrare per facilitargli l'ottenimento di un permesso di soggiorno. Visto che non sono stati apportati elementi concreti e oggettivi atti a dimostrare l'impossibilità di un ritorno nel Paese d'origine, il Governo ha pertanto considerato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto dell'esito del ricorso, la Sezione degli stranieri ha ordinato a __________ di lasciare il territorio cantonale entro il 15 febbraio 1999.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che ad __________ sia rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare.
Adduce che il vero scopo della domanda è di riunire la famiglia e non l'ottenimento facilitato di un permesso di soggiorno. Giustifica il fatto di non aver indicato all'epoca l'esistenza del figlio per ingenuità e paura di non poter ottenere il permesso per risiedere in Svizzera in attesa del matrimonio. Sostiene che soltanto adesso sarebbe in grado di provvedere in modo decoroso al mantenimento del figlio senza dover ricorrere a sussidi statali. Dà pure rilevanza al fatto che la nonna non sarebbe più in grado di seguire ed accudire il nipote. Ritiene di aver mantenuto da sempre i contatti con il figlio tramite lettere, invio di denaro, e telefonate, nonché recandosi annualmente per 5 settimane a Santo Domingo. Invoca infine l'impossibilità del rientro per non aver colà dei contatti e a seguito delle devastazioni provocate sull'isola caraibica da un uragano, che avrebbero distrutto la scuola.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la __________ che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dell'isola caraibica, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. La giurisprudenza federale ha tuttavia sancito che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, relativo al ricongiungimento famigliare con genitori stranieri domiciliati, si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). Orbene, secondo tale disposto, terza frase, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con la madre, __________ aveva 11 anni e mezzo: conformemente alla norma menzionata, di principio, esso disporrebbe dunque di un diritto a un permesso per risiedere in Svizzera presso la madre. Se dunque la censura di violazione di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento familiare fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede la nazionalità svizzera e che qui vi risiede può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente naturalizzata svizzera sostiene di avere mantenuto con il figlio dominicano un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la madre al figlio. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 4), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
L'insorgente ritiene che le condizioni per il ricongiungimento famigliare siano adempiute. La tesi non può essere condivisa.
3.1. Innanzitutto va constatato come __________ sia venuto in Svizzera con il fine dichiarato di rendere visita alla madre, mentre alla luce dei fatti in rassegna risulta che il vero scopo era volto verosimilmente a entrare nel nostro Paese per sfruttare tale circostanza e chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di lunga durata. Un simile comportamento, volto sostanzialmente a porre le autorità davanti al fatto compiuto, non può essere tutelato. Tanto più che la ricorrente aveva personalmente garantito che il figlio avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del termine di 3 mesi concessogli per la visita.
In situazioni come quella in esame, si può prescindere da una valutazione negativa dell'espediente utilizzato per ottenere il permesso di soggiorno soltanto in presenza di circostanze del tutto particolari che lo rendono scusabile. Ciò che non si verifica nell'evenienza concreta.
3.2. L'autorità inferiore ha dato rilevanza al fatto che il 10 aprile 1990 la ricorrente ha presentato una domanda di rilascio di un permesso di dimora in attesa di sposarsi (v. notifica d'arrivo 9 aprile 1990), omettendo di menzionare l'esistenza del figlio __________. Il Governo vi ha ravvisato una violazione degli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS.
Ora, è vero che la domanda è stata successivamente annullata a seguito dell'ottenimento della cittadinanza svizzera. È però altrettanto vero che la ricorrente, giustificando tale mancanza con l'ingenuità e paura di non poter ottenere il permesso per risiedere in Svizzera in attesa del matrimonio, ammette indirettamente che l’omissione era voluta e non dovuta a semplice negligenza. Ma vi è di più. Risulta infatti che anche nel proprio curriculum vitae del 13 aprile 1990 l'insorgente non ha indicato l'esistenza di suo figlio. Il che non giova di certo a dimostrare l’esistenza di un legame intenso e vissuto con il figlio.
3.3. __________ ha lasciato nel gennaio 1990 di sua spontanea volontà il proprio figlio - a quel tempo di soli 3 anni e quindi con un'età in cui necessitava maggiormente della presenza della madre - nella __________ presso la di lei madre per venire in Svizzera e andare a vivere presso __________. Da allora e sino al luglio 1998 madre e figlio hanno sempre vissuto separati. Dopo la partenza dell'insorgente, __________ ha continuato a vivere nella __________ sino al 5 luglio 1998, data del suo arrivo in Svizzera. Per quanto emerge dall'incarto, sembrerebbe che il padre, di cui nulla è dato a sapere, non si sarebbe mai occupato del bambino. Risulta nondimeno che il figlio è stato affidato alle cure della nonna materna (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 4 pag. 3). Al proposito, va osservato che per giurisprudenza, anche qualora uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi menzionati al considerando 2 (STF 26 giugno 1998 inedita in re N. consid. 3b). Una situazione di questo genere denota, comunque, di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid. 3b).
__________ ha vissuto sin dalla nascita nella __________, dove ha pure frequentato le scuole. E' quindi in questo Paese che esso ha i legami sociali e culturali più stretti. La separazione dalla madre è durata circa 8 anni e mezzo. Durante questo lungo lasso di tempo l'insorgente adduce di essersi recata regolarmente al proprio Paese d'origine rimanendovi ogni volta per 5 settimane. Sostiene pure di aver mantenuto da sempre i contatti con il figlio tramite lettere, invio di denaro, e telefonate. A prescindere dal fatto che la semplice documentazione prodotta non è ancora atta a rendere verosimile la tesi della ricorrente, va rilevato che il fatto di mantenere dei rapporti durante gli anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la nonna materna. Al proposito va notato che mai __________ è stato invitato a venire in Svizzera per rendere visita alla madre prima del mese di luglio 1998 per poter tra l'altro verificare il suo adattamento. Inoltre non si può certo sostenere che l'insorgente abbia dimostrato di essersi assunta la responsabilità dell'educazione del figlio a distanza. Si noti ancora che anche le ragioni addotte per giustificare il fatto che la domanda di ricongiungimento famigliare è stata depositata addirittura dopo 8 anni e mezzo di separazione dal figlio non appaiono convincenti. La ricorrente è ormai cittadina svizzera dal 1991, allorquando si è unita in matrimonio con __________, e non risulta che abbia richiesto prima d'ora il ricongiungimento. A prescindere dal fatto che non è stata dimostrata l'esistenza di presunte difficoltà economiche durante i primi anni di convivenza, risulta comunque difficile credere che ciò abbia potuto effettivamente costituire un impedimento per la venuta in __________ di __________. Tali difficoltà, dovute come essa sostiene alla crisi edilizia che aveva colpito la ditta del marito e del suocero tanto che l'unica fonte di entrata sarebbe stato il suo impiego presso la __________, remunerato attualmente a fr. 2'770.– lordi mensili, non le hanno tuttavia impedito - come da essa asserito - di recarsi annualmente per 5 settimane nella Repubblica Dominicana ed onorare bollette telefoniche di entità non trascurabile per comunicazioni con tale Paese (doc. D). In questo senso non si vedono oggettivamente quali siano potuti essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente, durante tutti questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con il figlio se non, presumibilmente, la volontà che quest'ultimo trascorresse la sua infanzia nella __________ per in seguito venire in Svizzera per avere un futuro migliore, segnatamente una formazione scolastica di grado superiore e un avvenire professionale più favorevole (ad esempio quale apprendista) di quelli ottenibili nel suo paese d'origine. I danni che l'uragano __________ avrebbe arrecato alla scuola del figlio, d'altronde nemmeno comprovati, non costituiscono fattori suscettibili di modificare le relazioni preesistenti. Non portano quindi a diversa conclusione.
In sostanza si deve concludere che per quanto la ricorrente abbia mantenuto a partire dal gennaio 1990 dei contatti con il figlio, i medesimi non sono comunque stati preponderanti rispetto alle relazioni che quest'ultimo, inevitabilmente, ha coltivato nella __________ con i famigliari che l'hanno accudito, segnatamente con la nonna, che si è sostituita alla madre. Del resto non è nemmeno stato dimostrato che la nonna, a seguito della sua età, non sarebbe più in grado di accudire e seguire __________.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso, su questo punto, va dunque respinto.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
4.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.5.), è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
__________ è partita volontariamente dalla __________ ed altrettanto volontariamente si è separata da __________. La ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti.
In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni d'insegnamento e un futuro professionale sicuro.
4.4. Va infine rilevato che nulla impedisce alla madre di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con il proprio figlio durante tutti questi anni. Non risulta che essa abbia incontrato ostacoli di rilievo nel richiedere per __________, dalla Svizzera, un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita. Non emerge nemmeno che la ricorrente non possa recarsi lei stessa nella __________ per visitare il figlio. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Tassa e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (23 febbraio 1987), cittadino __________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 1999 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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