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Numero d'incarto:
52.1998.370
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00370
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 dicembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 22 dicembre 1998 con cui il Dipartimento delle opere sociali gli ha
revocato a titolo cautelativo l'autorizzazione al libero esercizio della
professione medica;
vista la risposta 7 gennaio 1998 del
Dipartimento delle opere sociali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 1º dicembre 1998 il
Procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med.
__________, specialista __________ e __________, per reati di truffa e falsità
in documenti commessi nell'ambito della gestione di tre cliniche, di cui è
titolare, in danno delle assicurazioni malattia, rispettivamente degli assicurati;
che con decisione 22 dicembre 1998 il Dipartimento delle
opere sociali ha revocato (rectius: sospeso) a titolo cautelativo l'autorizzazione
3 luglio 1970 con cui il Consiglio di Stato aveva ammesso il ricorrente al
libero esercizio della professione di medico nel Cantone;
che contro questa decisione il dr. __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per
carenza di motivazione e violazione del diritto di essere sentito;
che il Dipartimento delle opere sociali si è opposto
all'accoglimento del ricorso con motivi che non occorre qui riassumere;
che con scritto 15 gennaio 1999 il ricorrente ha dichiarato
di rinunciare “spontaneamente al libero esercizio della professione
medica fino alla crescita in giudicato della sentenza penale", dando nel
contempo atto di non avere un "interesse attuale e concreto
all'annullamento della decisione 22.12.98";
che la predetta comunicazione ha valore di desistenza;
che il ricorrente chiede nondimeno che gli sia assegnata un'indennità
per ripetibili, adducendo di essere stato costretto ad insorgere davanti al
Tribunale cantonale amministrativo per essere sentito ed ottenere una decisione
motivata;
che tale situazione permette di prescindere dal prelievo di
una tassa di giustizia, ma non di assegnare indennità per ripetibili;
che la desistenza osta infatti all’assegnazione di
un’indennità per tale titolo;
visti
gli art. 57 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
Non si preleva tassa di
giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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