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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.372
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00372
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1996 (n. 166) del Consiglio di Stato che con un unico giudizio ha accolto il gravame interposto dalla signora __________, e, rispettivamente, ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla signora __________, avverso la decisione 16 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro l'esecuzione di lavori di sistemazione dei mappali n.ri __________ e __________ RFD di __________, nonché lo sgombero del materiale pericolante, franato nell'alveo del sottostante riale __________;
viste le risposte:
12 febbraio 1996 di __________;
12 febbraio 1996 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
19 febbraio 1996 del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________;
13 marzo 1996 di __________;
considerata la sentenza 14 dicembre 1998 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 15 settembre 1994 il municipio di __________ ha constatato che, a causa di forti piogge, si era staccata una frana dai mappali n. __________ RFD, di proprietà di __________, e dal fondo contiguo e sottostante n. __________ RFD, allora di proprietà di __________; lo smottamento aveva trascinato a valle parte di un muro in cemento esistente sulla part. n. __________, ed altro materiale proveniente dai due fondi, ostruendo l'alveo del sottostante riale __________;
che dopo aver eseguito gli interventi di prima urgenza, con risoluzione 16 giugno 1995 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di demolire ed asportare i residui di muro ubicati sulla sua particella; ha inoltre obbligato con un vincolo di solidarietà __________ ed __________ ad eseguire sul mappale n. __________ altri ingenti lavori di sostegno del terreno, a sgomberare il materiale pericolante (particella __________) ed i detriti caduti nell'alveo del riale __________ ed a sistemare la scarpata una volta terminati i lavori (mappale n. __________);
che con istanza di derelizione 28 giugno 1995 __________ si è spossessata del fondo n. __________;
che il 16 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi di __________ e __________, ha annullato parzialmente l'ordine municipale;
che con sentenza 22 settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso del comune di __________ ed ha annullato la decisione dell'Esecutivo cantonale, ripristinando integralmente l'ordine municipale in questione;
che con sentenza 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi di diritto pubblico presentati dalle insorgenti avverso la sentenza appena ricordata;
l'Alta Corte federale ha considerato che la decisione municipale è arbitraria laddove impone con il vincolo della solidarietà ad una proprietaria interventi globali sui due fondi; la sentenza impugnata è inoltre lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non è stato esaminato se le misure prospettate sono le meno incisive né se sono proporzionate in senso stretto;
che il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza 22 settembre 1997 di questo Tribunale,
che viste le motivazioni esposte dall'Alta Corte federale il ricorso 2 febbraio 1996 del comune di __________ va respinto;
che giusta l'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente;
che in considerazione del divieto della "reformatio in peius" e ritenuto il fatto che __________ ed __________ non hanno impugnato la risoluzione del Consiglio di Stato, questo Tribunale può solo limitarsi a confermare la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
che stando così le cose, ben si giustifica porre a carico del comune di __________ gli oneri processuali ammontanti a fr. 500.--; egli dovrà inoltre risarcire a __________ ed __________ fr. 500.-- ciascuna a titolo di ripetibili per questa sede;
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 53 LIA;208 LOC; 23 RALOC; 35 cpv. 2 LE; 1 ss. ed in particolare l'art. 65 4 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________, ed __________, la somma di fr. 500.-- a testa (per un totale quindi di fr. 1'000.--) a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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