AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.373
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00373
Lugano 30 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 1998 di
contro
la decisione 9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato (no. 5699) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 13 luglio 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di pubblicare una notifica di costruzione per l’allacciamento della sua casa d’abitazione alla rete delle canalizzazioni;
viste le risposte:
13 gennaio 1999 del Municipio di __________;
14 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica del 6 febbraio 1999 e delle dupliche:
23 febbraio 1999 del Municipio di __________;
24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 luglio 1997 l’Ufficio tecnico di __________ ha constatato che la casa d’abitazione (part. n. __________ RF; zona R2) del ricorrente __________ era solo parzialmente allacciata alla rete delle canalizzazioni;
che con decisione 12 agosto 1997 il municipio di __________ gli ha ordinato di completare l’allacciamento, previo inoltro della necessaria domanda di costruzione;
che all’inizio di maggio del 1998 __________ ha chiesto sotto forma di notifica all’autorità comunale di rilasciargli la licenza; la domanda era corredata di una planimetria in scala 1:100 da lui stesso allestita;
che il 19 maggio 1998 il municipio gli ha retrocesso gli atti, sollecitandolo a ripresentarli debitamente allestiti e firmati da un tecnico qualificato;
che il 24 giugno 1998 __________ ha ripresentato la domanda sotto forma di notifica corredata degli stessi piani, privi della firma richiesta;
che con decisione 13 luglio 1998 l'autorità comunale ha nuovamente respinto la domanda, ingiungendo all’insorgente di ripresentare il progetto di allacciamento elaborato da un tecnico qualificato (art. 7 RLE) e munito delle indicazioni prescritte dall’art. 13 RLE;
che con giudizio 9 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che in sostanza il Governo ha escluso che l’allacciamento in questione costituisse un’opera di secondaria importanza; ne ha quindi dedotto che il progetto dovesse essere elaborato e firmato da un tecnico qualificato;
che il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che il progetto non rispondesse alle condizioni poste dall’art. 13 RLE;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la condanna del comune al pagamento di parte del costo di realizzazione della canalizzazione;
che l’insorgente ritiene in sostanza che l’allacciamento sia da configurare come un’opera di secondaria importanza; censura la mancata produzione dei piani relativi all’allacciamento esistente ed osserva che in altri casi il municipio si sarebbe accontentato di semplici schizzi;
che all’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni;
che ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando partitamente le tesi dell’insorgente;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art. 21 LE nella misura in cui l’insorgente contesta l’ordine di presentare una domanda elaborata e firmata da un tecnico qualificato;
che l’impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui l’insorgente postula la condanna del comune al pagamento di parte dei costi di realizzazione dell’allacciamento: la richiesta esula in effetti dai limiti della decisione impugnata, che ha per oggetto soltanto l’ordine di presentare una domanda corredata da piani elaborati da un tecnico qualificato secondo l’art. 7 RLE, muniti delle indicazioni richieste dall’art. 13 RLE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); i piani della canalizzazione esistente di cui l’insorgente sollecita l’edizione non sono invero atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (art. 4 cpv. 1 LE); i progetti devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA (art. 4 cpv. 2 LE); il regolamento stabilisce i casi per i quali è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere (art. 4 cpv. 3 LE);
che giusta l’art. 7 RLE i progetti per la costruzione di edifici per l’abitazione, il lavoro, il commercio o l’immagazzinamento di merci e materiali devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere a seconda della natura dell’opera, e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni ed impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, frane e simili;
che il concetto di opera di secondaria importanza è di natura indeterminata; nell’individuazione del suo contenuto normativo occorre quindi riconoscere all’autorità decidente una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte dell’autorità di ricorso unicamente nella misura in cui proceda da un’interpretazione insostenibile;
che in linea di massima si possono considerare lavori di secondaria importanza quelli che per la loro progettazione non richiedono particolari cognizioni scientifiche, tecniche o artigianali; possono al riguardo essere considerati di secondaria importanza quelli sottoposti alla procedura della notifica; procedura che l’art. 11 LE ha appositamente previsto per i “lavori di secondaria importanza” (Scolari, Commentario II ed., ad art. 4 LE, N. 755);
che l’art. 6 cpv. 1 cifra 7 RLE assoggetta l’allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni alla procedura di notifica;
che dal combinato disposto degli art. 11 LE e 6 cpv. 1 cifra 7 RLE discende che l’allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni è di per sé considerato un lavoro di secondaria importanza;
che questa conclusione è suffragata dall’art. 7 RLE, che per le opere di canalizzazione esige l’intervento di un tecnico qualificato soltanto nella misura in cui non siano di secondaria importanza;
che le succitate disposizioni del RLE non escludono comunque che l’allestimento dei progetti da parte di un tecnico qualificato possa essere esatto anche per singoli lavori assoggettati alla procedura di semplice notifica (cfr. RDAT 1996 II N. 32 consid. 2.2.);
che il novero delle opere di canalizzazione che possono effettivamente essere considerate di secondaria importanza è drasticamente limitato dalle severe esigenze di efficienza e di sicurezza richieste per queste infrastrutture (cfr. Direttive per l’allestimento dei piani di canalizzazione del Dipartimento dell’ambiente);
che anche per la progettazione di opere di canalizzazione apparentemente semplici si rende necessario l’intervento di un tecnico dotato delle necessarie conoscenze specialistiche;
che, in concreto, il municipio di __________ ha negato il carattere di opera di secondaria importanza alla posa di un tubo di PVC, del diametro di 25 cm, lungo una sessantina di metri e dotato di pozzetti d’ispezione, che dovrebbe collegare alla canalizzazione comunale gli scarichi non ancora allacciati della casa d’abitazione del ricorrente;
che la progettazione di un’opera di queste dimensioni su un terreno caratterizzato da una scarsa pendenza e dalla presenza di un riale che deve essere attraversato presuppone un bagaglio di conoscenze di cui soltanto un tecnico qualificato è in possesso;
che non basta, in effetti, definire il tracciato della canalizzazione; occorre anche che il tubo sia adeguatamente dimensionato, che abbia la pendenza minima necessaria per consentire il deflusso delle acque luride e che risponda ad una serie di esigenze volte a garantirne il buon funzionamento e la sicurezza;
che negare il carattere di opera di secondaria importanza ad un simile intervento appare ragionevolmente sostenibile;
che dal profilo dell’art. 7 RLE il ricorso appare pertanto infondato;
che giusta l’art. 11 RLE i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto della domanda (cpv. 1); l'autorità può all’occorrenza chiedere informazioni o completamenti (cpv. 3);
che l’art. 13 RLE precisa che i progetti per le canalizzazioni devono comprendere:
a) il piano di situazione (di regola in scala 1:500);
b) le piante ed il profilo longitudinale delle canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque, i pozzetti di raccolta e di ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico, come pure il punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
c) i particolari costruttivi dei manufatti speciali di trattamento, evacuazione e smaltimento delle acque di scarico (in scala 1:20 o 1:50);
d) la relazione tecnica;
che giusta l’art. 5 LE prima di pubblicare la domanda di costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla;
che nell’evenienza concreta il progetto presentato dal ricorrente
comprende il piano di situazione, la pianta ed i profili longitudinali con i pozzetti di raccolta e di ispezione; indica inoltre il punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
che il progetto non fornisce tuttavia indicazioni precise sulle quote di partenza e di arrivo del tratto di canalizzazione che deve essere posato; manca inoltre la relazione tecnica;
che anche da questo profilo, la decisione municipale, configurabile come un invito rivolto al ricorrente a correggere i piani della notifica inoltrata, non presta il fianco a critiche;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso - in quanto ricevibile - va respinto, confermando la decisione governativa impugnata siccome immune da violazione del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 21 Le; 7, 11, 13 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente, che rifonderà al comune fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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