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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.375
Data decisione, Autorità: 18.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1998.00375
Lugano 18 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale di Bellinzona, che ha sostanzialmente accolto la domanda 27 giugno 1997 di __________ volta ad ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________, __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
06 gennaio 1999 di __________;
14 gennaio 1999 del Perito distrettuale di Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo parzialmente edificato di forma rettangolare ed allungata che confina con due particelle di __________.
Verso N-E con la 1143, una lunga striscia verde in parte coltivata a vigna dotata di uno sbocco su via __________ al pari del parallelo mapp. __________.
Verso S-O con la 1136, un terreno di conformazione irregolare che si affaccia su via __________ e sul quale insiste una casa d'abitazione.
B. Con istanza 27 giugno 1997 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di Bellinzona di trasferirgli la proprietà della parte del mapp. __________ attigua a via __________, offrendo in permuta a __________ la porzione orientale del proprio mapp. __________ in vista di una sua integrazione nel mapp. __________. A mente del richiedente, lo scambio dei due scorpori di pari ampiezza (168.90 mq) avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo più razionale, ma soprattutto di migliorare l'edificabilità del mapp. __________, pregiudicata dalla sfavorevole geometria della sua superficie.
In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione tenutasi il 27 ottobre 1997. La parte richiesta ha peraltro postulato che in caso di accoglimento della domanda la permuta venisse subordinata a precise condizioni volte a tutelare adeguatamente i suoi interessi.
C. Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, con decisione 9 dicembre 1998 il Perito distrettuale di __________ ha essenzialmente accolto l'istanza, imponendo tuttavia al richiedente alcuni oneri, segnatamente la cessione a __________ di una superficie maggiore per compensare la perdita dello sfogo su via __________.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione avrebbe consentito un uso più razionale dei fondi coinvolti senza creare pregiudizi, atteso che il mapp. __________ resterebbe raggiungibile da via __________ transitando attraverso la part. ____________________
D. Avverso il predetto giudizio __________ è insorto mediante ricorso 30 dicembre 1998 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha contestato fermamente la legittimità della permuta, che sarebbe volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata del vicino e non servirebbe a conseguire un uso più razionale del suolo ai sensi della LRPT.
E. Il Perito distrettuale di __________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario coinvolto nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie e correttamente formulato (art. 13 e 46 PAmm, applicabili ex art. 111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Con ogni evidenza l'insuccesso delle negoziazioni e la prospettiva di poter sagomare la part. __________ in funzione di una sua ulteriore edificazione, attualmente impossibile, ha indotto il proprietario a tentare l'acquisizione dell'area desiderata tramite la procedura amministrativa contemplata dalla LRPT. Non v'è dubbio che la permuta prospettata consentirebbe di dilatare la forma del mapp. __________ favorendo l'inserimento di una costruzione di dimensioni rispettabili nello spazio verde disponibile; i progetti presentati con le osservazioni al ricorso dimostrano infatti che la permuta permetterebbe addirittura di trasformare un sedime di fatto pressoché inedificabile in terreno idoneo ad accogliere un edificio rispettoso dei parametri di PR.
In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse del richiedente __________, mentre il ricorrente subirebbe solo inconvenienti. Non tanto per la drastica diminuzione della superficie del mapp. __________, che non troverebbe adeguata compensazione nell'addizione di terreno inutile a favore della part. __________, quanto piuttosto per la soppressione del collegamento diretto con via __________ di cui fruisce attualmente la proprietà. A ragione l'insorgente si duole di questa privazione e dell'evidente danno economico che essa comporta. Se lo scorporo offerto dal resistente venisse aggiunto alla part. __________ richiesta in permuta, quest'ultima migliorerebbe la sua conformazione ma non potrebbe comunque essere edificata per mancanza di un accesso sufficiente (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b e 19 cpv. 1 LPT). Se venisse aggregato al mapp. __________, la part. __________ - oltre a restar isolata dalla rete viaria locale - perderebbe più di un terzo della sua superficie, riducendosi a ca. 275 mq (37 m x 7.5 m). In entrambe le ipotesi, l'eventuale costituzione di un diritto di passo - che per non peggiorare la situazione andrebbe posto per forza di cose a carico del mapp. __________ - mitigherebbe lo svilimento del fondo richiesto, ma non lo colmerebbe appieno come vuole invece la legge in caso di imposizione di una permuta; tanto più che di primo acchito la concreta realizzazione di un transito veicolare tra via __________ e il mapp. __________ appare a dir poco problematica considerato l'esiguo spazio disponibile lungo i confini una volta edificata la part. __________.
In realtà, appare evidente che lo scambio divisato imporrebbe alla parte richiesta di gravare il proprio mapp. __________ con una pregiudizievole servitù di passo o di formare un particellare unico come indicato nella planimetria annessa alla decisione impugnata. Sennonché la permuta forzata e la conseguente restrizione del diritto di proprietà di __________ non possono oggettivamente estendersi fino al punto di obbligare quest'ultimo a raggruppare i suoi due terreni per garantire l'accesso al possedimento da via Sottomontagna e salvaguardarne così il valore venale. D'altra parte, i mapp. __________ e __________ confinano tra di loro su una lunghezza di soli 5 m ca. Sono fondi ben distinti, con funzioni e valori del tutto autonomi. La prospettiva di doverli riunire e la conseguente impossibilità di commerciarli separatamente rendono ulteriormente inammissibile la permuta così come auspicata dal resistente.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente (art. 28 e 31 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale di __________ è annullata.
La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del resistente __________, con l'ulteriore obbligo di versare all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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