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Numero d'incarto:
52.1998.49
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00049
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 febbraio 1998 di
contro
la
decisione 4 febbraio 1999, no. 471, del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 22 settembre 1997 del
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti, che ha
autorizzato la demarcazione di 7 stalli di posteggio a __________, località
__________;
viste le risposte:
-
10 marzo 1998 del municipio di
__________;
-
11 marzo 1998 del Consiglio di
Stato;
-
16 marzo 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei
passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Confrontato con la necessità
di supplire alla carenza di parcheggi nella frazione di __________ ed avendo
appena provveduto ad allargare via __________, il 30 maggio 1997 il municipio
di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dei passaporti, l'autorizzazione alla demarcazione di sette stalli
di posteggio. Le aree di stazionamento previste avrebbero dovuto trovarsi in
prossimità dell'intersezione che porta al nucleo di __________ (due posteggi) e
sulla prima curva di via __________ che si trova dopo tale intersezione (cinque
stalli). La richiesta è stata respinta con decisione 11 luglio 1997. Adito dal
comune interessato, il 9 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha annullato la
risoluzione impugnata ed ordinato all'autorità dipartimentale di rilasciare
l'autorizzazione richiesta. Di conseguenza il 22 settembre 1997 l'autorità
preposta ha avallato la demarcazione in parola, che è stata poi eseguita il 17
ottobre seguente.
B. Contro tale risoluzione il
10 dicembre 1997 __________, abitante in via __________, è insorto davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento, in quanto a suo dire la
creazione dei sette stalli comprometteva gravemente la sicurezza della circolazione
stradale. Il 4 febbraio 1998 il Governo ha respinto il gravame. Richiamata la
propria decisione 9 settembre 1997 e le considerazioni ivi contenute,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto infondate le censure sollevate dal ricorrente
in merito alla pericolosità della demarcazione operata.
C. Il 23 febbraio 1998
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo
le richieste formulate in precedenza. Poste in evidenza le caratteristiche
fisiche dei luoghi in questione, egli ha riaffermato che la demarcazione degli
stalli di posteggio preclude fortemente la visibilità e di conseguenza la
sicurezza della circolazione. In merito ai cinque stalli demarcati sulla curva
a gomito che forma via __________ l'insorgente ha chiesto che venisse
verificato se le loro dimensioni rispettano le prescrizioni VSS.
D. All'accogliemento del
gravame si è opposto il municipio di __________. Delle motivazioni addotte, si
dirà, per quanto necessario, nel seguito. Ad identica conclusione è giunto il
Consiglio di Stato, che si è limitato a riconfermarsi nelle considerazioni
poste a fondamento della propria decisione. L'ufficio dei permessi e dei
passaporti si è rimesso al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2
LALCStr. Il ricorrente, abitante di via __________ vicino ai posteggi e
pertanto personalmente toccato dalla decisione impugnata, è legittimato a ricorrere
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza esperire il sopralluogo richiesto
dall'insorgente. Considerata la documentazione fotografica agli atti e ritenuto
che i luoghi in questione sono ben conosciuti da questo tribunale, l'assunzione
di tale prova non porterebbe alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.
-
Giusta l'art. 3 cpv. 2
primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la
circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono
entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i
mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive
che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non
aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o
temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o
prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento
fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del
traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi,
soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e
regolato specialmente il posteggio.
Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i
divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3 LCStr) che, salvi i
diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi di promulgare per
le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti distinti dalle
prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che
possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100
IV 63).
Nella fattispecie è indubbio che la misura in discussione non
ricade sotto l'art. 3 cpv. 3, bensì rappresenta una limitazione funzionale in
quanto dettata da condizioni locali, ovvero il fabbisogno in aree di parcheggio
degli abitanti di __________. Pertanto essa può essere adottata soltanto alle
condizioni più restrittive stabilite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio la
limitazione funzionale che s'intende adottare deve avere riguardo dei diritti
costituzionali dei cittadini e dev'essere rispettosa degli interessi della
collettività. Se è necessaria una regolamentazione locale del traffico, bisogna
scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il
minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 1.
periodo OSStr).
- Parcheggi demarcati sulla
curva di via __________ (cinque).
3.1. Le norme VSS sono direttive ai sensi dell'articolo 115
capoverso 2 OSStr e non norme legali. Esse non possono pertanto essere
applicate schematicamente o vanificare o rendere più gravosa l'interpretazione
del diritto federale, ma vanno adeguate al singolo caso, rispettandone le
peculiarità. Le autorità cui è affidata l'applicazione della legge possono
dunque tenerle in considerazione, in quanto contengono principi che riprendono
il parere degli specialisti in merito all'interpretazione della legge e servono
per applicare le disposizioni legali nel rispetto della parità di diritto e
sulla scorta di criteri appropriati. Devono quindi essere possibili eccezioni
anche qualora la regolamentazione, che evidentemente non può andare oltre una
concretizzazione delle premesse definite dal diritto federale, è in generale
designata come oggettiva (DTF 116 Ib 158 consid. 2b, con rinvii, 102 Ia 67;
GAAC S9.40, 57.9).
3.2. Nella fattispecie risulta che le dimensioni dei posteggi
demarcati sono leggermente inferiori ( m 2.10 x m 4.25-5.00) a quelle
prescritte dalle direttive VSS640 603 a (m 2.20 x m 5.00) e che le manovre per
accedere a tali stalli devono essere svolte sulla carreggiata.
Va d'altra parte considerato che la demarcazione degli stalli
di posteggio in parola è stata dettata da un interesse pubblico, ossia per
sopperire almeno in parte alla grave carenza in parcheggi che caratterizza la
località __________ -via __________, fatto non contestato dal ricorrente. Va
inoltre considerato che la difformità è contenuta, che via __________ è una
strada poco trafficata e che i cinque stalli sono demarcati in un luogo dove
gli utenti della strada godono di ampia visuale. Ben ponderati tutti gli
interessi in gioco, questo tribunale ritiene che, anche se gli stalli non sono
pienamente conformi alla regolamentazione VSS, a giusta ragione l'autorità ha
autorizzato la loro demarcazione.
- Parcheggi demarcati
sull'intersezione (due)
Da un raffronto tra le fotografie in atti risulta che la
visuale per i conducenti che intendono svoltare a sinistra da via __________
per dirigersi verso __________ è sì ostacolata, ma non dalla presenza di
autoveicoli posteggiati bensì a causa dell'angolo che formano le due strade e
della loro differente pendenza. Si deve tuttavia ammettere che la presenza di
questi due stalli non consente agli utenti che salgono da __________ di tenersi
verso il ciglio della strada, ma li costringe a spostarsi a sinistra, intralciando
così - parzialmente - gli altri conducenti. In verità l'inconveniente è di
portata limitata, considerato che lo spiazzo formato dall'intersezione risulta
essere piuttosto ampio, tale da permettere un comodo incrocio. Non va inoltre
dimenticato che le vie in questione sono classificate dal PR quali strade di
quartiere, ciò che illustra come esse siano collegamenti di ridotta importanza
e poco trafficate.
Va inoltre considerato che la strada che scende dal nucleo di
__________ verso __________ presenta una forte pendenza e che i tre tronconi
che formano l'intersezione sono strade piuttosto strette. Questi fattori
impongono pertanto al singolo utente di moderare assai la propria velocità.
Considerata la particolarità dei luoghi, la presenza di automobili posteggiate
proprio sull'intersezione costringe gli utenti a ridurre ancora di più la
propria velocità ed a prestare maggiore attenzione all'incrocio.
Ben ponderati tutti gli interessi, anche in questo caso la
demarcazione degli stalli contestati va ritenuta legittima e giustificata.
- Il ricorso va pertanto
respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm). Ritenuto che il municipio di __________ non si è avvalso del patrocinio
di un avvocato, non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3 cpv. 2, 3 e 4 e 106 cpv. 2 LCStr; 107 cpv. 5 e 115 cpv. 2 OSStr; 10
cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dalla
notificazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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