AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.52
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00052
Lugano
28 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 1998 dell'
Azienda Acqua potabile di __________
patrocinata da: avv. __________
contro
la risoluzione 10 febbraio 1998 (no. 7) del
Dipartimento delle istituzioni, che ha accolto il reclamo 17 giugno 1997
presentato da __________ avverso la decisione 23 maggio 1997 con la quale l'Azienda
acqua potabile di __________ gli ha imposto in particolare il pagamento di
una tassa di allacciamento di fr. 1'000.-- e di una tassa di cantiere di fr.
300.-- relative al mapp. __________ RFD di tale comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 giugno
1994 __________, domiciliato a __________, ha ottenuto dal municipio di
__________ la licenza edilizia per ristrutturare ed ampliare il proprio rustico
sito al mappale no. 146 di tale comune. A lavori ultimati, il resistente ha
presentato alla locale Azienda acqua potabile (in seguito: Azienda) una
richiesta di allacciamento all'acquedotto comunale.
Dopo vicissitudini che non occorre
rievocare, con lettera 23 maggio 1997 l'Azienda, rilevato come la domanda
avrebbe dovuto essere presentata prima dell'inizio dei lavori e non ad opera
ultimata, ha invitato il richiedente a sottoscrivere un elenco di condizioni
relative all'allacciamento, facendogli presente che avrebbe proposto al
municipio l'adozione di una multa. Nel contempo gli ha imposto il pagamento di
una tassa di allacciamento di fr. 1'000.--, di una tassa forfetaria di
cantiere di fr. 300.-- e di un importo di fr. 725.-- quale
"recupero spese per previsioni allacciamento alla nuova rete".
B. In
accoglimento del reclamo inoltrato da __________, con risoluzione 10 febbraio
1998 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, ha ridotto la
tassa allacciamento a fr. 117.-- per ragioni dettate dal principio della parità
di trattamento ed annullato quella di cantiere per mancanza di una sufficiente
base legale. Per quanto concerne l'imposizione dell'importo di
fr. 725.--, l'autorità dipartimentale
ha dichiarato irricevibile il gravame, trattandosi di una pretesa fondata sul
diritto privato che non può essere oggetto di una decisione ai sensi dell'art.
1 PAmm e 5 LPA. Pure le contestazioni sollevate dal reclamante avverso il
prospettato avvio di una procedura contravvenzionale sono state dichiarate
irricevibili.
C. Con ricorso
25 febbraio 1998 l'Azienda ha impugnato la predetta pronuncia dipartimentale
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In
via principale l'insorgente ha chiesto la conferma della propria decisione quo
alle tasse di allacciamento e di cantiere, criticando il giudizio impugnato
siccome lesivo del principio di legalità, della parità di trattamento e della
proporzionalità. In via subordinata la ricorrente ha sollecitato il rinvio
della causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio previo corretto
accertamento della fattispecie.
D. Il
Dipartimento delle istituzioni si è opposto all'accoglimento del gravame,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Ad
identica conclusione è pervenuto __________, con argomentazioni che verranno
riprese, ove occorresse, nel seguito.
E. Su richiesta
di questo tribunale l'ufficio stima ha precisato che il 16 luglio 1997 il
comune di __________ gli aveva notificato la riattazione e l'ampliamento
operati al mappale in questione. L'ufficio stima ha dunque proceduto
all'allestimento delle nuova stima, che ammonta a fr. 75'000.-- per il
fabbricato. La stessa è stata regolarmente pubblicata sul FU no.
__________/1999 del __________. Nessun reclamo è stato presentato avverso la
nuova stima (cfr. scritto 21 marzo 2000 dell'ufficio stima).
Le parti non hanno formulato alcuna
osservazione al proposito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito all'impugnativa
si fonda sull'art. 40 LMSP. Il ricorso, inoltrato entro il termine di 15 giorni
previsto dall'art. 46 PAmm giusta il rinvio dell'art. 42 LMSP, è dunque tempestivo.
In merito alla legittimazione attiva
dell'insorgente, contestata dal resistente, occorre osservare che le aziende
municipalizzate sono istituti di diritto pubblico comunali senza personalità
giuridica (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo
1993, N. 1204) e quindi non hanno la capacità di essere parte. Nell'evenienza
concreta, stante la natura delle censure sollevate nel gravame si deve tuttavia
ritenere che, al di là dell'apparenza formale, il ricorso sia stato proposto
dal comune di __________ a nome della propria azienda (RDAT 1988, N. 94).
Donde la sussistenza della legittimazione, il cui diniego costituirebbe un
inammissibile eccesso di formalismo.
L'impugnativa è pertanto ricevibile in
ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- A
__________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è retto dal
regolamento dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dall'assemblea
comunale il 20 novembre 1987 ed approvato dal Consiglio di Stato il 2 agosto
- Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi
della LMSP, incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su
tutto il territorio edificato ed edificabile del comune nonché ai Monti di
__________, __________ e __________ (art. 1 RAAP). Il finanziamento
dell'azienda è assicurato tramite l'imposizione di una tassa di allacciamento
(art. 19 RAAP) e di una tassa di consumo annua (art. 29 RAAP). L'art. 19 RAAP
che regola il prelievo della tassa di allacciamento ha il seguente tenore:
"La tassa di allacciamento è il
corrispettivo per l'innesto all'acquedotto e alle sue installazioni.
Essa può variare nel modo seguente:
-
Zone edificabili e monti per domiciliati, da un minimo di
fr. 100.-- ad un massimo di fr. 1'000.-- ed è calcolata in base alla
percentuale dell'1% del valore di stima del fabbricato;
-
Zone edificabili e monti per i non domiciliati, da un
minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 3'000.--."
- 3.1. Per
costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della
parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost., se per fattispecie analoghe
opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie ed obiettive oppure
se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro
differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento
diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente
uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso.
Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle
distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri ed
obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2b/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a
pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii). Il principio della
parità di trattamento trova applicazione anche in materia di tributi causali,
segnatamente, come in concreto, in materia di tasse di utilizzazione (DTF 111 Ia
324 consid. 7 pag. 326 e 101 Ia 193 consid. 6 pag. 200; F. Gygi, Verwaltungsrecht,
Berna 1986, pag. 272; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, pag. 609 e 613; M. Imboden/R. A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea/Stoccarda 1976, n. 110 B V e, pag. 780).
3.2. Con sentenza 5 settembre 1996 il
Tribunale federale ha effettuato l'esame della costituzionalità dell'art. 48
RAAP del comune di __________. Tale disposizione istituiva il prelievo di una
differente tassa base (che, insieme a quella di consumo, costituiva la tassa di
utilizzazione dell'acqua potabile) a dipendenza della residenza servita: tra
fr. 50.-- e fr. 100.-- per le residenze primarie (o secondarie di
proprietà di domiciliati), tra fr. 50.-- e fr. 150.-- per quelle
secondarie. Ispirandosi alle considerazioni svolte nella nota sentenza 20
novembre 1995 in re comune di __________ concernente la tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (RDAT II-1996, N. 52), ove il
Tribunale federale aveva stabilito la presunzione secondo cui l'utente non
domiciliato non cagiona costi superiori a quelli provocati da una persona con
domicilio nel comune, fatta salva per il comune la possibilità di dimostrare il
contrario producendo un calcolo preciso, l'alta Corte federale ha dichiarato
quella differenziazione contraria al principio della parità di trattamento: non
sussistevano difatti nemmeno in quella fattispecie "circostanze
eccezionali chiaramente dimostrate" (consid. 3c/cc) che consentivano
un'imposizione maggiore dei cittadini non domiciliati nel comune per quanto
concerneva la tassa base del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.
3.3. Attingendo ai ragionamenti svolti in
particolare al considerando 3c/aa e bb di quel giudicato, il Dipartimento delle
istituzioni è giunto alla stessa conclusione per quanto concerne la differenza
operata dall'art. 19 RAAP di __________. Il Tribunale condivide il risultato
cui è pervenuta l'istanza inferiore.
Va innanzitutto osservato che la ricorrente
non solo non ha dimostrato, bensì non ha neppure sostenuto che le residenze secondarie
cagionano maggiori oneri al servizio di distribuzione dell'acqua potabile (sottoforma
di spese d'esercizio, di manutenzione, interessi passivi od ammortamenti)
rispetto alle residenze primarie.
Neppure gli ulteriori argomenti da essa
addotti le sono di giovamento. Il fatto che l'Azienda presenterebbe un
disavanzo d'esercizio, circostanza comunque non dimostrata, non giustificherebbe
in ogni caso l'imposizione di una tassa d'allacciamento più elevata a carico
dei residenti secondari rispetto ai domiciliati (cfr. sentenza 5 settembre 1996
concernente il comune di __________, consid. 3c/bb). Infatti l'Azienda
dev'essere, per principio, finanziariamente autonoma (art. 5 Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987): è solo
a titolo eccezionale che i cittadini domiciliati potrebbero essere chiamati a
contribuire alla copertura di un eventuale disavanzo. Inoltre, la parte dei
costi che sarebbe finanziata direttamente dai fondi del bilancio pubblico non
graverebbe esclusivamente sui cittadini domiciliati, in quanto anche i non
residenti sono imponibili in ragione della loro proprietà immobiliare nel
Comune, seppure limitatamente ed in misura più modesta (circostanza compensata,
almeno in parte, da una minor utilizzazione dell'infrastruttura pubblica; cfr.
nello stesso senso, su quest'ultima valutazione, le considerazioni svolte dal Tribunale
federale nella sentenza già citata 20 novembre 1995 in re comune di __________,
in RDAT I-1996, N. 52 consid. 11b).
La ricorrente sostiene poi che le tasse
attualmente prelevate non sono neppure sufficienti a coprire i costi cagionati
dall'utenza e che esse corrispondono ai tributi prelevati in altri comuni.
Anche se così fosse, ciò non giustificherebbe un diverso trattamento dei non
domiciliati rispetto ai domiciliati. Questa evenienza potrà, o piuttosto dovrà,
semmai imporre un riesame delle basi di calcolo dei tributi, sempre comunque in
ossequio al principio di uguaglianza di trattamento.
3.4. L'Azienda non ha pertanto dimostrato la
sussistenza di motivi seri ed obiettivi, volti a legittimare la discriminante
imposizione dei proprietari di residenze secondarie rispetto a quelli di residenze
primarie in merito alla tassa d'allacciamento contemplata all'art. 19 RAAP.
Deve dunque essere tutelata la dichiarazione di incostituzionalità di questa
norma pronunciata dal Dipartimento, essendo contraria al principio di
uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost (art. 4 Cost. ora abrogato).
- Occorre
ora fissare l'importo che __________ è tenuto a pagare al comune di __________
per il titolo di tassa di allacciamento all'acquedotto. Va comunque osservato
che le motivazioni e le conclusioni che seguono possono e devono applicarsi
solo per permettere la liquidazione della presente lite.
4.1. Il tributo dovuto dal resistente
all'Azienda dev'essere calcolato secondo l'art. 19 RAAP. Come si è visto tale
norma prescrive il metodo di calcolo per l'imposizione della tassa di allacciamento
(1% del valore di stima) a carico dei domiciliati (cpv. 2 1. periodo), mentre
la norma è silente per quanto concerne i non domiciliati, limitandosi a fissare
i termini entro i quali il tributo può spaziare (cpv. 2 2. periodo).
Il modo di calcolo riferito al valore di
stima va tuttavia applicato anche ai non domiciliati. Non vi è infatti alcun
motivo per scostarsene. Appare d'altronde chiaro che nel secondo periodo dell'art. 19
cpv. 2 RAAP il Legislatore comunale ha voluto porre in evidenza unicamente le
differenze che caratterizzano le due diverse categorie di utenti. Considerato
che il metodo d'imposizione è invece il medesimo, la sua ripetizione nel
periodo concernente i non domiciliati è stata omessa.
Il tributo che __________ deve versare all'AAP
corrisponde dunque all'1% del valore di stima dell'immobile.
4.2. La tassa di allacciamento dovuta dal
resistente va calcolata in base al valore di stima dell'immobile, conseguito a
seguito della ristrutturazione.
La tassa di allacciamento di cui all'art. 19
RAAP "è il corrispettivo per l'innesto all'acquedotto e alle sue
installazioni." Ora, appare indubbio che esiste una stretta
connessione tra l'importanza dell'immobile allacciato alla rete e l'ammontare
della tassa. In presenza di immobili di grosse dimensioni non solo sarà
necessario un innesto di dimensioni maggiori, bensì anche la sollecitazione
dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile sarà più elevata rispetto a
fabbricati di minor entità. Una tassa di allacciamento calcolata in base al
valore di stima tiene conto di tali parametri e dunque a dipendenza del valore
dell'edificio verrà prelevato un tributo più o meno elevato. In considerazione
di questo rapporto di equivalenza la norma non può che riferirsi al valore
attuale dell'immobile. Ciò significa che per fabbricati ristrutturati o ampliati
la tassa di allacciamento va calcolata in base al valore di stima conseguito a
seguito dei lavori intrapresi. Questa interpretazione trova pure conferma
all'art. 8 LSt, secondo il quale il valore di stima deve venire
prontamente aggiornato, su segnalazione del municipio, qualora una costruzione
venga riattata in modo atto ad influenzarlo.
4.3. L'Azienda sostiene di aver sempre prelevato
tributi pari a fr. 1'000.-- per allacciamenti di edifici posti nella zona
edificabile, indipendentemente se di proprietà di un domiciliato o di un non
domiciliato. La censura non è di rilievo nella fattispecie, in quanto anche se
tale prassi venisse dimostrata, non potrebbe in ogni caso essere tutelata, in
quanto contraria alla regolamentazione stabilita dal RAAP. Non vi sono infatti
motivi per scostarsi dalla chiara normativa ivi contenuta, che va in ogni caso
applicata.
Va comunque rilevato che dalle schede
contabili in atti dell'AAP risulta che in taluni casi sono stati prelevati
anche contributi inferiori a fr. 1'000.-- a titolo di tasse di allacciamento
(3.11.94 P. R. fr. 250.--, 29.1.96 B. R. e D. fr. 250.--). Inoltre non è
dato sapere se i casi segnalati dalla ricorrente in cui sono stati prelevati
fr. 1'000.--, si riferivano a costruzioni il cui valore di stima era inferiore
a fr. 100'000.--.
4.4. Il valore di stima a seguito della
ristrutturazione è di fr. 75'000.--. Ritenuto che in base all'art. 48 Lst
del 13 novembre 1996 tale stima beneficia di una riduzione del 30%, la tassa di
allacciamento dovuta dal resistente ammonta a fr. 525.--.
- L'Azienda contesta pure l'agire
dell'autorità dipartimentale in merito all'annullamento della tassa di
cantiere. La ricorrente ritiene che l'art. 20 cpv. 5 RAAP costituisca una base
legale sufficiente e che l'applicazione di una tassa calcolata in base al volume
della costruzione e che tiene conto degli usuali consumi, sia legittima e giustificata.
5.1. Secondo il Tribunale federale (cfr. per
tutte, DTF 118 Ia 320), il prelievo di tributi pubblici - ad eccezione degli
emolumenti di cancelleria - deve, di principio, fondarsi su una legge in senso
formale. Il principio della legalità risulta violato se tale normativa non
stabilisce almeno la cerchia dei soggetti imponibili, l'oggetto e le basi di calcolo
del tributo. In materia di tasse d'utilizzazione, l'ossequio del principio
della legalità non è tuttavia assoluto. Può essere attenuato se il contribuente
è in grado di chiedere una verifica della loro legittimità alla luce dei
principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Quest'ultimo principio
esige che tra l'importo della tassa ed il valore oggettivo della prestazione vi
sia una ragionevole corrispondenza (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, pag. 612; A. Scolari, op. cit., N. 438).
5.2. Nella fattispecie l'art. 20 cpv. 5 RAAP
prevede che "la fornitura ad uso industriale, per costruzioni in
cantiere, o per getti continui saranno oggetto di esame da parte dell'Azienda
che potrà concludere contratti a "forfait" o a misurazione con contatore".
Ora, l'Azienda ha ammesso di aver sempre
prelevato una tassa di cantiere calcolata in base al volume della costruzione e
che tiene conto degli usuali consumi, ossia di aver sempre applicato il sistema
a forfait. Tale sistema di procedere è ammissibile soltanto se l'utente è in
grado di valutare se la mercede richiestagli è proporzionata alla prestazione
fornitagli. Controllo che nella fattispecie non è tuttavia attuabile, in quanto
il Legislativo comunale di __________ non ha mai approvato il quadro delle
tariffe né ha mai fissato i criteri d'imposizione di tale tributo (ad esempio:
fr. x ogni m³). L'utente non dispone dunque di alcun criterio per valutare se
la tassa impostagli è corrispondente al servizio di cui ha usufruito.
Visto che né la LMSP, né il RAAP o altri
regolamenti comunali precisano la base di calcolo della tassa di cantiere,
questa dev'essere considerata sprovvista di sufficiente base legale. Le deduzioni
in tal senso operate dal Dipartimento si avverano pertanto corrette e resistono
alle critiche dell'Azienda.
- Sulla
scorta delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va parzialmente
accolto. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono compensate (art.
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 40 LMSP; 1 segg. del regolamento
dell'azienda acqua potabile di __________; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 10 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni è
modificata nel modo seguente:
"2.
Il reclamo, in quanto indirizzato contro la tassa di allacciamento di fr.
1'000.-- e contro la tassa di cantiere di fr. 300.-- è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 23 maggio 1997 dell'AAP del Comune di __________ è
riformata come segue:
2.1.
La tassa di allacciamento è ridotta a fr. 525.--.
2.2.
La tassa di cantiere è annullata."
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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