AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.55
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00055
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 marzo 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 11 febbraio 1998 (n. 569) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 16 ottobre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 4 marzo 1998 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 marzo 1965 è stata revocata a __________ per la durata di 3 mesi la licenza di allievo conducente per ripetuta circolazione con un'autovettura senza essere accompagnato da una persona abilitata all'insegnamento. L'11 gennaio 1966, per una durata indeterminata, gli è stata nuovamente revocata tale licenza per non aver superato a più riprese l'esame per il rilascio della licenza di condurre; il 31 luglio 1967 è stato riammesso, dopo aver superato nuovi esami di condurre teorici e pratici, al beneficio di conseguire della licenza di allievo conducente e il 22 novembre 1967 ha conseguito la licenza cat. B. Il 13 febbraio 1970 gli è stata revocata (3 mesi e 12 giorni) la licenza di condurre per aver circolato con l'autovettura in stato di ebrietà e per aver perso la padronanza di guida, sbandando a sinistra salendo su un marciapiede. Il 22 dicembre 1970 l'autorità ha provveduto nuovamente a revocargli per 1 anno la licenza per aver ancora circolato con l'autovettura in stato di ebrietà. Il 5 luglio 1973 è seguita una revoca per una durata indeterminata per aver di nuovo circolato con l'autovettura in stato di ebrietà e perso la padronanza di guida salendo su un marciapiede. Il 19 maggio 1975 è stato riammesso alla guida dopo un esame pratico di controllo. Il 4 febbraio 1986 è seguita una revoca di 1 mese per superamento del limite di velocità (99/94 km/h anziché 60 km/h), come pure il 14 gennaio 1987 per due anni (119/113 km/h invece di 80 km/h).
Il 4 luglio 1997 ha condotto, verso le ore 01.00 in territorio di __________, l'autovettura "Peugeot" targata __________ in stato di ebrietà. Reato, questo, suffragato dalla perizia alcolimetrica concludente in una concentrazione alcolica del 2.14-2.81 ‰. Si è quindi proceduto ad un sequestro immediato della licenza di condurre n. __________.
B. Il 21 luglio 1997 la Sezione della circolazione ha reso attento __________ del fatto che si prospettava l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Raccolte le osservazioni inoltrate in proposito dal ricorrente, il 4 agosto 1997 la medesima autorità ha quindi ordinato a quest'ultimo di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA). La Sezione della circolazione ha giustificato tale misura con il fatto che __________ è persona con precedenti specifici in materia di ebrietà al volante e che in occasione dell'infrazione commessa il 4 luglio 1997 gli era stata riscontrata un'alcolemia nel sangue particolarmente elevata.
Il 3 ottobre 1997 il STCA, dopo aver svolto un colloquio con __________ il 21 agosto precedente, ha presentato il relativo rapporto peritale concludendo che "emerge la presenza di un quadro caratterizzato da importanti eccessi alcolici occasionali di tipo dipsomanico (cioè con grave perdita di controllo del consumo) in situazioni sociali".
C. Il 16 ottobre 1997 la Sezione della circolazione - richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr - ha dunque risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato. La decisione precisa che nessun riesame verrà concesso prima del mese di luglio 2000 e che la riammissione alla guida è subordinata al superamento di un esame psicotecnico. La Sezione dipartimentale ha motivato la propria decisione in considerazione dell'infrazione del 4 luglio 1997, delle conclusioni peritali e dei precedenti dell'interessato, tra cui tre revoche per guida in stato di ebrietà. Ha considerato che le circostanze evocate evidenziano l'inefficacia delle misure amministrative finora adottate, come pure l'inesistenza di qualsiasi garanzia circa un possibile ravvedimento a corto termine da parte dell'interessato.
D. a) Il 3 novembre 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il predetto provvedimento chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e la revoca limitata per un periodo di tre mesi decorrente dal 4 luglio 1997.
Il 5 novembre 1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha risolto di respingere la domanda provvisionale formulata dall'insorgente, confermando in tal modo l'immediata esecutività della risoluzione impugnata.
b) Il 21 novembre 1997 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha ritenuto utile ordinare l'allestimento di una perizia psicologica allo scopo di accertare l'idoneità caratteriale del ricorrente a guidare con sicurezza veicoli a motore.
Il 15 gennaio 1998 lo psicologo del traffico lic. psic. __________ ha trasmesso all'Esecutivo cantonale il referto peritale concludendo che al momento della decisione di revoca della Sezione della circolazione e al momento dell'esame psicologico, __________ era da considerare caratterialmente inidoneo alla guida di veicoli a motore. Al referto il ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 30 gennaio 1998.
c) Con decisione 11 febbraio 1998 il Governo ha pronunciato la reiezione del gravame.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale - tenuto conto dei precedenti a carico del ricorrente, dell'elevata alcolemia riscontrata nel suo organismo in occasione dell'infrazione del 4 luglio 1997, come pure delle risultanze peritali - ha ritenuto perfettamente giustificato il provvedimento adottato dalla prima istanza.
E. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che la revoca della licenza di condurre sia limitata per un periodo di 8 mesi decorrenti dal 4 luglio 1997.
Contesta che nel caso in oggetto siano dati gli estremi per pronunciare nei suoi confronti un provvedimento di revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza. Afferma infatti di non essere affatto persona dedita al bere, relativizzando le precedenti infrazioni lontane nel tempo: ciò troverebbe conferma pure in quanto hanno avuto modo di certificare i dr. med. __________ il 23 settembre 1997 e __________ il 29 ottobre 1997 nei loro rispettivi rapporti.
Ritiene inoltre che la decisione impugnata sposerebbe acriticamente le risultanze peritali senza ulteriore motivazione.
Fa notare di non chiedere l'abbandono di ogni misura: rendendosi conto dell'errore commesso, chiede però che il ritiro sia di ammonimento e sia adeguato alle reali circostanze. Aggiunge infine di dover disporre di un mezzo di trasporto, dal momento che abita a __________ e lavora a __________.
Contesta infine l'addebito delle spese peritali.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito.
G. Il 20 aprile 1998 il ricorrente ha instato affinché venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT 1994 I n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994 I n. 64, consid. 4a pag. 152).
L'insorgente critica il Governo cantonale per aver motivato la decisione impugnata in maniera stereotipata, facendo semplicemente riferimento al referto peritale. A torto.
3.1. L'art. 58 RLACStr dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata). Occorre pure sottolineare come il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare all'assunzione della perizia non violi il diritto d'essere sentiti, ove questi interessati o i loro patrocinatori abbiano potuto in seguito consultare il referto e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Borghi/Corti, ibidem, con riferimenti).
3.2. Nel caso in rassegna il ricorrente non solo ha potuto consultare il referto, ma ha potuto esprimersi in seguito presentando le proprie osservazioni in merito. Il suo diritto di essere sentito è stato, in tal modo, salvaguardato. Come si vedrà in appresso, la perizia è affidabile ed è pure suffragata da altri elementi probatori. Basando il proprio giudizio sulle risultanze del referto, l'Esecutivo cantonale ha dunque emanato una decisione sorretta da sufficiente motivazione.
4.1. Il rapporto dello psicologo del traffico contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza. Oltre al colloquio approfondito con il ricorrente, il referto - di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale - si basa pure su un test specifico.
Lo psicologo del traffico ha posto l'interesse al "filo rosso" che lega i comportamenti trasgressivi del ricorrente lungo tutta la sua vita. Le valutazioni peritali si fondano sulla circostanza che l'analisi clinicotecnica (Haltlosigkeit), manifestata dalla dipsomania (tratto psicopatico del carattere) del ricorrente, comporta indicazioni teoriche quanto alla sua modificabilità: non è indicata una psicoterapia, bensì una rieducazione. In altre parole, manca il pensiero dell'acquisizione certa della capacità dell'autocontrollo. Se permane la consapevolezza della tentazione, permane anche il pericolo.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, nulla induce a mettere in dubbio queste conclusioni, che appaiono attendibili.
4.2. Se è vero che l'esperto ha ammesso che il ricorrente ha compiuto "notevoli sforzi coronati da parziali successi" e che vi è "sincerità presente dei buoni propositi", egli ha nondimeno concluso che "la misura decisa dall'UGC di chiedere al signor __________ tre anni di riflessioni prima di rimettersi alla guida appare più che adeguata alla necessità del caso e si dimostra una corretta interpretazione di tutta la storia dell'interessato". (...)"La decisione dell'UGC trova una sua giustificazione in considerazione dell'impegno di migliorarsi che l'interessato ha dimostrato negli ultimi vent'anni, anche se tale impegno si è rivelato purtroppo ancora insufficiente".
Del resto, le risultanze dell'estratto del casellario cantonale della circolazione porta questo Tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se risalgono a molto tempo addietro. Questo deve valere soprattutto quando i fatti rimproverati come in specie sono particolarmente gravi. Ma vi è di più. Dal rapporto peritale STCA risulta (pag. 2 nel mezzo) che il ricorrente ha ammesso che "quando io vado a una cena mi lascio coinvolgere", "non sono capace di dire basta", tanto che per questo motivo preferisce evitare di ritrovarsi in tali circostanze. Infatti egli avrebbe sempre declinato gli inviti alle cene di lavoro, ma l'ultima volta non gli è stata data tale l'opportunità e sarebbe stato "quasi obbligato". Con tali motivazioni, l'interessato avvalora ulteriormente le conclusioni dello psicologo del traffico.
4.3. Il ricorrente si duole inoltre del fatto che le autorità inferiori non hanno tenuto conto del tempo trascorso dalle infrazioni. A tale proposito fa riferimento alle norme di diritto penale. Sottolinea di aver avuto per anni un comportamento costantemente corretto e di aver dimostrato senso di responsabilità, padronanza di se stesso e consapevolezza dei doveri degli altri.
Come testé esposto, la decisione litigiosa è una misura amministrativa a scopo di sicurezza, la quale può essere pronunciata indipendentemente dalla sussistenza di una colpa: la stessa non ha quindi connotazione penale. Nondimeno, il comportamento precedente ha rilevanza sulla misura da adottare. In concreto, è incontestato che al ricorrente è stata revocata a ben sette riprese la licenza di condurre (1965, 1966, nel 1970 due volte, 1973, 1986, 1987), per la rispettiva durata di 3 mesi, indeterminata, 3 mesi e 12 giorni, 1 anno, indeterminata, 1 mese, 2 anni. Ne risulta che le diverse infrazioni alle norme della circolazione all'origine di tali misure si sono verificate a scadenze regolari, sebbene il lasso di tempo intercorso sia relativamente lungo. Certo, la prima revoca, di tre mesi, è dovuta alla ripetuta circolazione con autovettura quale allievo conducente senza essere accompagnato da persona abilitata all'insegnamento. Il provvedimento dell'11 gennaio 1966 è dovuto al fatto che egli non ha superato a più riprese l'esame per il conseguimento della licenza di condurre, tanto da essere riammesso già il 31 luglio 1967 dopo aver sostenuto quella volta con successo i relativi esami. Non va però dimenticato che i successivi provvedimenti del 1970 (3 mesi e 12 giorni; 1 anno) e del 1973 (revoca indeterminata) erano dovuti alla circolazione in stato di ebrietà e in due riprese ha perso la padronanza dell'autoveicolo o è sbandato, salendo sul marciapiede. Malgrado la riammissione alla guida il 19 maggio 1975 a seguito di un esame di controllo, egli ha commesso altre due infrazioni per superamento di velocità nel 1986 e ancora per guida in stato di ebrietà nel 1997. Il dr. med. __________, nel rapporto del 29 ottobre 1997 afferma che gli ultimi due episodi di guida in stato di ebrietà sarebbero in rapporto con la separazione coniugale avvenuta in modo conflittuale, dove l'alcool ha rappresentato un falso rifugio. Ma l'infrazione del 4 luglio 1997 non si inserisce in nessun quadro conflittuale, tanto che l'interessato ha dichiarato di vivere ultimamente un buon periodo (cfr. perizia). Se ne deve concludere che le precedenti revoche a scopo di ammonimento non hanno dunque in definitiva raggiunto lo scopo preposto, ossia di correggere l'insorgente e di impedire la recidiva. Va infine osservato che il caso citato dal ricorrente in JT 1992 n. 17 pag. 691 - con cui non è stata ammessa l'esistenza di un difetto caratteriale di un automobilista malgrado abbia circolato in stato di ebrietà 3 volte nello spazio di 9 anni, e dopo che 6 anni erano trascorsi dalla scadenza del periodo di ritiro della licenza - non può essere preso in considerazione nell'evenienza concreta, poiché basato su fatti e circostanze diverse.
4.4. Il ricorrente critica il referto peritale, a suo dire perché in contrasto con i rapporti medici dei dr. med. __________ e __________, secondo i quali il ricorrente non è un etilista e che l'episodio del 4 luglio 1997 sarebbe occasionale. Innanzitutto, la perizia indica che il vero problema dell'insorgente non è l'alcool, bensì la debolezza strutturale della sua personalità. In secondo luogo, per quanto concerne i rapporti dei medici, va osservato che - a differenza del referto peritale dello psicologo del traffico
4.5. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può criticare l'Esecutivo cantonale per aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
5.2. In concreto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente. Tale referto evidenzia come l'interessato palesi un tratto psicopatico del suo carattere, ossia la capacità di lasciarsi andare improvvisamente, eccedendo. In poche parole, gli manca la sicurezza interiore di sapersi autocontrollare in qualsiasi evenienza. Erra quindi l'insorgente quando sostiene che l'Esecutivo cantonale - che fa riferimento alla perizia - non avrebbe dato nessuna importanza alla diversa natura delle infrazioni. Reiterando in tali infrazioni, ancorché alcune di esse lontane nel tempo, egli ha dimostrato concretamente un'incapacità ad adeguare i propri comportamenti alle norme della circolazione stradale.
5.3. Ora, viste le risultanze della perizia psicologica e visti i suoi precedenti - senza dimenticare che l'ultima infrazione in stato di ebrietà è stata commessa con una concentrazione alcolica del 2.14-2.81 ‰ - la durata di tre anni è tutto sommato adeguata alle circostanze. Difatti esiste un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni che si impongono. Questo Tribunale ritiene la misura idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato - ancorché severa - la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità in materia di circolazione stradale in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata. La decisione censurata, tutto sommato, appare del tutto sostenibile.
Il ricorrente fa valere di aver bisogno della licenza di condurre per raggiungere il posto di lavoro. Sennonché, trattandosi di un provvedimento a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale da conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino a non essere privato della propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
L'art. 57 RLACStr prevede che il Consiglio di Stato designa uno o più periti chiamati a stabilire il grado di idoneità a condurre dei conducenti oggetto di un provvedimento amministrativo di sicurezza per consumo di alcool, di stupefacenti o di medicamenti. L'insorgente contesta l'addebito nei suoi confronti delle spese della perizia, ritenendo che il caso in esame non rientrerebbe nelle ipotesi enunciate. A torto. La perizia è stata ordinata dall'Esecutivo cantonale per accertare se egli è idoneo caratterialmente alla guida, sulla scorta delle sue condizioni psicofisiche, della sua personalità e dei suoi precedenti. Orbene, l'ultima infrazione per consumo di alcool ha dato origine al provvedimento in rassegna e ha dato luogo agli accertamenti da parte del Consiglio di Stato per fugare ogni dubbio circa l'idoneità psicofisica del ricorrente, visti i suoi precedenti di guida in stato di ebrietà. Ne consegue che la perizia ordinata è retta dalla citata disposizione legale. Dato che è parte soccombente e che una diversa ripartizione dei costi non è giustificata da alcun valido motivo, l'allestimento della perizia è a carico del ricorrente (art. 60 RLACStr).
Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. L'istanza di effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis LCStr; 9, 30, 33, 35 OAC; 10 LACStr; 57, 58, 60 RLACStr, 253 CPC, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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