AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.76
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00076
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 marzo 1998 di
contro
la decisione 4 marzo 1998, no. 842, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 settembre 1997 con cui il municipio di __________ ha confermato l'ordine di sospendere i lavori di riattazione di una stalla e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
8 aprile 1998 del municipio di __________;
16 aprile 1998 del Dipartimento del territorio, servizio generali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 settembre 1997 il ricorrente __________ ha notificato al Municipio di __________, del quale è membro, l'intenzione di riattare una stalla situata fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
che il 4 settembre 1997 il municipio ha constatato che il ricorrente aveva demolito il tetto e stava rifacendo in larga misura i muri perimetrali, sostituendo nel contempo il vecchio pavimento con una soletta prefabbricata;
che il 9 settembre 1997 il municipio ha pertanto ordinato a __________ di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, necessaria - a suo avviso - in considerazione della portata dell'intervento;
che il 15 settembre 1997 il ricorrente ha chiesto al municipio di precisargli le basi legali del provvedimento notificatogli;
che il 17 seguente il municipio ha confermato il provvedimento, comunicandogli che la decisione si fondava sull'art. 5 RLE, che sottopone alla procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia ogni intervento edilizio su costruzioni situate fuori della zona edificabile;
che __________ ha impugnato questa determinazione del municipio davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che nell'ambito del sopralluogo indetto dal Servizio dei ricorsi l'insorgente si è dichiarato disposto a ritirare l'impugnativa alla condizione che l'esecutivo comunale non esigesse che la domanda di costruzione fosse elaborata da un ingegnere o da un architetto; in caso di accordo, il ricorso sarebbe stato esaminato soltanto nella misura in cui riguardava l'ordine di sospensione dei lavori;
che il 2 dicembre 1997 il municipio si è dichiarato d'accordo con la proposta alla condizione che il ricorso venisse ritirato integralmente;
che contro questa determinazione dell'esecutivo comunale __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della condizione relativa al ritiro integrale dell'impugnativa, a suo avviso abusiva;
che con giudizio 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro l'ordine di sospensione dei lavori e contro la richiesta di inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, dichiarando nel contempo irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la condizione apposta dal municipio alla dichiarazione di accettazione della proposta transattiva formulata in sede di sopralluogo;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che questa condizione fosse da configurare come una semplice presa di posizione, non impugnabile;
che nel merito il Consiglio di Stato ha poi ritenuto del tutto fondate sia la richiesta d'inoltro di una domanda di costruzione elaborata da un tecnico qualificato, sia l'ordine di sospendere i lavori iniziati senza la necessaria autorizzazione;
che il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della predetta risoluzione governativa e delle decisioni rese dal municipio;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi addotte senza successo in prima istanza, contestando in particolare la tassa di giustizia di fr. 900.-- applicata dal Consiglio di Stato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE; pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che prive di fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente contro la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dallo stesso ricorrente avverso la condizione dalla quale il municipio faceva dipendere la propria adesione alla proposta transattiva formulata in sede di sopralluogo;
che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, tale determinazione non è altro che una presa di posizione del municipio, di natura incidentale e quindi non impugnabile autonomamente;
che, in effetti, questa determinazione non presenta le connotazioni di una decisione amministrativa (art. 5 PA), ovvero di un atto mediante il quale l'autorità definisce in modo vincolante diritti od obblighi dell'amministrato;
che, da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che giusta l'art. 5 cpv. 3 RLE, ogni intervento su edifici o impianti situati fuori della zona edificabile è soggetto alla procedura ordinaria di rilascio del permesso;
che la norma istituisce un obbligo generale di sottoporre alla procedura ordinaria qualsiasi intervento edilizio che interessi fondi situati fuori della zona edificabile; sono quindi soggetti a tale procedura anche gli interventi di minima entità che all'interno della zona edificabile ricadrebbero sotto la procedura di semplice notifica;
che, in concreto, l’intervento avviato dall'insorgente sulla sua stalla è chiaramente assoggettato alla procedura ordinaria di rilascio del permesso; il fatto che interessi una costruzione agricola è irrilevante; determinante è soltanto il fatto che riguarda un oggetto situato fuori della zona edificabile;
che in quanto volto a contestare l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, l'impugnativa va pertanto respinta;
che altrettanto prive di fondamento sono le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento all'obbligo di presentare una domanda di costruzione elaborata da un tecnico qualificato;
che secondo l'art. 7 RLE devono in effetti essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere i progetti per la costruzione e la ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali;
che il rifacimento del tetto, di parte dei muri perimetrali della stalla del ricorrente è assimilabile ad intervento di ricostruzione richiamante l'obbligo di far elaborare i progetti da un tecnico qualificato;
che ponendo questioni di un certo rilievo riguardanti la statica della costruzione l'intervento in esame non può essere qualificato alla stregua di un lavoro di secondaria importanza per il quale non è richiesta l'assistenza di un tecnico qualificato;
che anche da questo profilo il giudizio impugnato regge pertanto alla critica dell'insorgente;
che ancor più infondate sono le obiezioni che il ricorrente solleva in relazione all'ordine di sospendere i lavori;
che a tal proposito è sufficiente un rinvio alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, che ben mettono in evidenza l'obbligo dell'autorità di ordinare la sospensione dei lavori non autorizzati; ipotesi, questa, che chiaramente si verifica nel caso in esame;
che il ricorso va quindi disatteso anche nella misura in cui è rivolto contro l'ordine di sospensione dei lavori;
che da respingere sono infine pure le censure che il ricorrente solleva in relazione alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato;
che giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura della contestazione;
che la tassa di giustizia deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello di proporzionalità o di equivalenza; deve, in altri termini, risultare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso all'amministrazione (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N 2 seg);
che l'autorità decidente dispone di un ampio potere di apprezzamento nella determinazione della tassa da applicare; potere, il cui esercizio può essere sindacato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui appaia abusivo e quindi costitutivo di violazione del diritto;
che, in concreto, la tassa di giustizia di fr. 900.-- applicata dal Consiglio di Stato non procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento ad esso conferito dall'art. 28 PAmm;
che al riguardo è sufficiente considerare che i due ricorsi presentati da __________ hanno occasionato all'amministrazione cantonale un dispendio lavorativo non trascurabile a livello di scambio degli allegati (ricorso, risposta, replica, duplica), di istruttoria (sopralluogo del giurista del servizio ricorsi e del funzionario del Dipartimento del territorio) e di redazione della sentenza (12 pagine);
che, stando così le cose, ben si può affermare che la tassa applicata, anche se alta, rientri ancora nei limiti di una ragionevole copertura dei costi effettivamente causati dall'impugnativa;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata merita quindi piena conferma;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 4, 5, 7 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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