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Numero d'incarto:
52.1998.84
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00084
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 marzo 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 marzo 1998, no 960,del Consiglio di Stato, che respinge il
ricorso 19 dicembre 1997 inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 3
dicembre 1997 del municipio di __________, che gli respinge la domanda di
sopraelevazione del tetto dello stabile al mappale no __________ di
__________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, su
proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente
transazione:
L'innalzamento
dell'edificio principale (tetto a due falde) viene autorizzato così come si
presenta attualmente.
Il tetto ad una falda
dell'edificio laterale viene invece riportato alle quote originarie mediante
eliminazione di 5 file di mattoni posate sul muro perimetrale rivolto verso la
casa del signor __________ e rimozione delle due file di mattoni posate sul
colmo.
Il signor __________
verserà al signor __________ un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Le parti dichiarano di
accettare la transazione.
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione giudiziaria.
§ Di conseguenza la
risoluzione 11 marzo 1998 del Consiglio di Stato è annullata e
riformata di conseguenza.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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