AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.86
Data decisione, Autorità: 28.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00086
Lugano 28 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1998 di
già patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 11 marzo 1998 (n. 966) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 27 gennaio 1998 dell'insorgente contro la decisione 8 gennaio 1998 del municipio di __________ con cui viene ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate alla part. n. __________ RF di __________ di proprietà del locale patriziato ed il ripristino del terreno al suo stato primitivo;
viste le risposte:
7 aprile 1998 del municipio di __________;
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
16 aprile 1988 del Dipartimento del territorio, Servizi generali - UDC;
16 aprile 1998 del Patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperito un sopralluogo;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un fondo situato a __________, accanto alla sua casa di vacanza, in zona __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF di __________).
Il 24 novembre 1997 gli è stata rilasciata la licenza edilizia per costruire una piccola stalla-deposito (5x3 ml), ove alloggiare alcuni asini nani e riporvi gli attrezzi per la lavorazione del terreno.
B. Nell'estate del 1997 __________ ha lastricato e sistemato a mo’ di strada una striscia di terreno lunga almeno una decina di metri del sottostante fondo n. __________ RF, di proprietà del patriziato di __________, allo scopo di collegare il fondo su cui alleva gli asini alla strada che porta alla sua casa di vacanza.
Il 10 luglio 1997 il municipio di __________ gli ha intimato l'immediata sospensione dei lavori intrapresi senza disporre di alcun permesso. Il patriziato l’ha dal canto suo sollecitato a ripristinare la situazione originale. Non avendo ottenuto soddisfazione, si è rivolto al municipio, affinché ordinasse il ripristino del terreno abusivamente manomesso.
C. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l’8 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato tanto al perturbatore per comportamento (__________), quanto al perturbatore per situazione (patriziato di __________), di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostituzione dello stato naturale del terreno.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
D. Con giudizio 11 marzo 1988 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la decisione municipale. Il Governo ha rilevato che il ricorrente, dopo aver disatteso l'ordine di sospensione dei lavori impartitogli, aveva portato a termine la costruzione di una strada su un fondo di proprietà del patriziato senza alcun titolo autorizzativo e senza nemmeno disporre di un diritto di passo regolarmente iscritto a registro fondiario. Ha quindi ritenuto che l’opera non potesse conseguire una licenza in sanatoria, mancando del consenso del proprietario del fondo e non rispondendo alle condizioni poste dall'art. 24 LPT, in particolare a quella concernente l'ubicazione vincolata. L'Esecutivo cantonale ha altresì ritenuto che l'accesso, così come realizzato, fosse sproporzionato rispetto alle esigenze del ricorrente, che si riducono all'allevamento a titolo hobbistico di qualche asino nano in una stalla-deposito delle dimensioni di ml. 5x3.
E. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'incarto venga ritornato all'autorità comunale affinché autorizzi i lavori eseguiti sul fondo del patriziato di __________.
In sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza. Manifesta l'intenzione di promuovere una causa civile per ottenere dal giudice un ordine che obblighi il patriziato a sistemare adeguatamente il sentiero che passa sotto la sua proprietà. Sostiene pure che non sarebbe necessaria alcuna licenza edilizia e che sarebbe sufficiente la semplice notifica, poiché i lavori in questione si limiterebbero alla manutenzione di un sentiero esistente. Critica il Governo per non aver motivato la propria decisione sotto il profilo dell'art. 24 LPT.
G. All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il municipio e il patriziato di __________, con argomenti che saranno discussi più avanti.
H. Il 20 ottobre 1998 si è svolto un sopralluogo in presenza del giudice delegato e delle parti. Delle risultanze si dirà nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.
2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene di aver eseguito soltanto dei lavori di manutenzione di un sentiero esistente. La licenza edilizia non sarebbe quindi necessaria. L’eccezione è priva di fondamento.
Il sopralluogo esperito ha in effetti chiaramente dimostrato che i lavori eseguiti dall’insorgente non sono per nulla riconducibili ad un semplice intervento di manutenzione di un’opera preesistente. Lastricare un sentierino in terra battuta con pietre disposte in modo da formare una vera e propria massicciata lunga oltre dieci metri e larga più di uno configura senz’ombra di dubbio un intervento edilizio di natura strutturale che va ben oltre il semplice lavoro di manutenzione.
3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Eccezioni a tale principio, all’interno delle zone edificabili sono regolate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece disciplinate dall’art. 24 LPT.
Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b); presupposti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24, N. 11 seg.; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).
Il diritto cantonale, soggiunge l’art. 24 cpv. 2 LPT, può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. In quest’ottica, l’art. 75 LALPT dispone che la trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
3.2. Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona edificabile di __________, in una zona priva di destinazione specifica. In questa zona, stando all’art. 17 NAPR, gli interventi edilizi possono essere autorizzati solo se adempiono i presupposti dell’art. 24 LPT.
Con questa disposizione la zona in oggetto viene di principio sottratta a qualsiasi attività edilizia. Edifici e impianti possono essere autorizzati solo in base al regime d’eccezione dell’art. 24 LPT. Opere rispondenti al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) non sono in effetti nemmeno ipotizzabili, poiché il PR prescinde dall’assegnare una specifica funzione a questo comparto territoriale, limitandosi a dichiarare applicabile l’ordinamento dell’art. 24 LPT.
Ferma questa premessa, resta da verificare se l’opera qui in esame risponda al requisito dell’ubicazione vincolata e se non vi si oppongano interessi preponderanti.
Orbene, dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT si deve negare che il tratto di strada realizzato abusivamente dal ricorrente possa beneficiare di un’autorizzazione eccezionale. L’opera, destinata a servire un fondo utilizzato per l’allevamento di alcuni asini nani, non esige affatto un’ubicazione fuori della zona edificabile. Le modalità di sfruttamento del fondo non sono sicuramente tali da richiedere un collegamento veicolare con la strada che porta alla casa di vacanza del ricorrente. L’incerta attività agricola da questi esercitata sul suo fondo non permette di configurare la strada realizzata abusivamente alla stregua di un’opera ad ubicazione vincolata. La discutibile autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del territorio per la stalla-deposito non giustifica una diversa conclusione. Nemmeno l’insorgente adduce argomenti che potrebbero suffragarla.
L’interesse del patriziato alla conservazione inalterata del terreno sul quale è stata l’opera abusiva prevale d’altra parte chiaramente su quello dell’insorgente. Il rilascio di un permesso in sanatoria non entra quindi in considerazione nemmeno dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
Né sono infine date le premesse per autorizzare l’opera in contestazione sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L’intervento non può in effetti essere assimilato ad una trasformazione parziale di una costruzione preesistente, necessaria per la continuazione della sua utilizzazione attuale. Semmai vi è stata una traccia di sentiero, l’opera realizzata abusivamente dal ricorrente non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una modifica parziale di un’opera edilizia preesistente, insuscettibile di alterarne in modo apprezzabile l’identità. Tanto meno si tratta di una trasformazione indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve quindi concludere che l’accesso realizzato abusivamente dal ricorrente non può comunque essere posto al beneficio di un permesso in sanatoria. Non occorre pertanto esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiederlo senza il consenso del patriziato, proprietario del terreno. Anche se lo fosse, non potrebbe comunque ottenerlo.
Ritenuto che la stringata motivazione del giudizio censurato non ha per nulla impedito all’insorgente di esercitare i suoi diritti di difesa davanti all’autorità di ricorso, da questo profilo l’impugnativa va senz’altro disattesa.
4.2. Nell’evenienza concreta, la strada realizzata dal ricorrente si pone in contrasto in contrasto insanabile con le norme che regolano l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Il contrasto è grave ed evidente. La violazione materiale posta in essere dall’insorgente non è priva di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico. Essa è inoltre particolarmente significativa per il patriziato, proprietario del fondo, che per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto.
L’ordine di ripristino censurato, emanato sulla scorta del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, regge quindi alle critiche del ricorrente.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 1, 2, 4, 21 e 43 LE; 5 e 47 RLE; 1, 5 e 6 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al Patriziato di __________ a titolo di ripetibili.
Nella misura in cui si fonda sull’art. 24 LPT, contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster