AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.106
Data decisione, Autorità: 16.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00106
Lugano 16 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 1999 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
contro
la risoluzione 17 marzo 1999 (n. 1180) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 15 dicembre 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi dell'azienda comunale dell'acqua potabile relativi al 1999;
viste le risposte:
27 aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali;
28 aprile 1999 di __________;
3 maggio 1999 del municipio di __________;
4 maggio 1999 del Consiglio di Stato, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Statuendo sull'istanza del municipio di __________ volta ad ottenere l'intervento finanziario del fondo di compensazione per la copertura del disavanzo del conto di gestione corrente relativo all'esercizio 1998, con decisione 26 marzo 1998 il dipartimento delle istituzioni ha approvato il bilancio preventivo di quel comune, apportandovi delle modifiche. Tra queste figurava lo stralcio del contributo di fr. 1'000'000.-- assegnato a favore dell'azienda comunale dell'acqua potabile (ACAP). Con decisione 17 agosto 1998 il dipartimento ha respinto il reclamo interposto contro quella decisione da parte del qui ricorrente, cittadino attivo di __________.
B. Con deliberazione 15 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi del comune e dell'ACAP relativi al 1999, allestiti nel rispetto della prefata decisione dipartimentale.
C. Con ricorso 18 gennaio 1999 __________ è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di riconoscere a favore dell'ACAP l'assegnazione del già menzionato contributo del comune a fondo perso di fr. 1'000'000.--. Con risoluzione 17 marzo 1999 il Governo ha respinto il gravame.
D. Con impugnativa 9 aprile 1999 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio del Consiglio di Stato, chiedendo il suo annullamento oltre al riconoscimento a favore dell'ACAP del contributo comunale di fr. 1'000'000.--.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento delle istituzioni hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il presidente del consiglio comunale ed il municipio il suo accoglimento.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente impugna, sotto l'aspetto formale, la deliberazione 15 dicembre 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi dell'ACAP relativi al
In realtà, sotto l'aspetto sostanziale, come espressamente ammette (cfr. ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, cifra 2, pag. 3), egli vuole semplicemente rimettere in discussione la decisione 26 marzo 1998, confermata su reclamo il 17 agosto 1998, con cui in applicazione dell'art. 9 LCint il dipartimento, agendo per delega del Governo, ha negato al comune la possibilità di finalmente assegnare all'ACAP il contributo a fondo perso di fr. 1'000'000.--, che figurava nel piano di finanziamento del credito di fr. 5'300'000.-- per la costruzione del nuovo acquedotto votato dal consiglio comunale il 29 ottobre 1990, ratificato dall'allora dipartimento dell'interno il 3 dicembre 1990: decisione ossequiata dai conti preventivi 1999 approvati dal consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 1998, ma che l'insorgente ritiene illegittima. Come tuttavia ulteriormente ammette lo stesso insorgente (cfr. ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, cifra 2, pag. 2 e cifra 5, pag. 5 seg.), egli non era legittimato a contestare quella decisione per difetto di interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 PAmm (cfr. anche il considerando 2 della decisione su reclamo 17 agosto 1998 del dipartimento delle istituzioni). Ora, è certo che l'accoglimento del ricorso 9 aprile 1999 inoltrato innanzi a questo Tribunale presuppone l'annullamento, per quanto concerne l'oggetto in esame, della decisione dipartimentale 26 marzo 1998, la quale è invece vincolante nei confronti del comune (che non l'ha oltretutto nemmeno contestata) ed inimpugnabile per il ricorrente. La contestazione sollevata appare pertanto d'acchito improponibile, poiché la deliberazione impugnata 15 dicembre 1998 del consiglio comunale altro non fa - per quanto qui interessa - che attenersi a quanto disposto nella menzionata decisione dipartimentale: essa non ha pertanto un significato ed una portata propria che la renderebbero soggetta a contestazione alla stregua di una vera e propria decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. da 208, 209 LOC, 7 a 9, 12 LCint, 9 RLCint, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________, __________;
__________;
__________; __________; __________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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