AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.106
Data decisione, Autorità:
16.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00106
Lugano
16 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1999 di
__________,
patrocinato
da: avv. __________,
contro
la
risoluzione 17 marzo 1999 (n. 1180) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 15 dicembre 1998 con cui il
consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi dell'azienda
comunale dell'acqua potabile relativi al 1999;
viste le risposte:
-
27 aprile 1999 del Dipartimento
delle istituzioni, sezione degli enti locali;
-
28 aprile 1999 di __________;
-
3 maggio 1999 del municipio di
__________;
-
4 maggio 1999 del Consiglio di
Stato, __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Statuendo sull'istanza del
municipio di __________ volta ad ottenere l'intervento finanziario del fondo di
compensazione per la copertura del disavanzo del conto di gestione corrente
relativo all'esercizio 1998, con decisione 26 marzo 1998 il dipartimento delle
istituzioni ha approvato il bilancio preventivo di quel comune, apportandovi
delle modifiche. Tra queste figurava lo stralcio del contributo di fr.
1'000'000.-- assegnato a favore dell'azienda comunale dell'acqua potabile
(ACAP). Con decisione 17 agosto 1998 il dipartimento ha respinto il reclamo
interposto contro quella decisione da parte del qui ricorrente, cittadino
attivo di __________.
B. Con deliberazione 15
dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti
preventivi del comune e dell'ACAP relativi al 1999, allestiti nel rispetto
della prefata decisione dipartimentale.
C. Con ricorso 18 gennaio 1999
__________ è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato,
al quale ha chiesto di riconoscere a favore dell'ACAP l'assegnazione del già
menzionato contributo del comune a fondo perso di fr. 1'000'000.--. Con
risoluzione 17 marzo 1999 il Governo ha respinto il gravame.
D. Con impugnativa 9 aprile
1999 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio del
Consiglio di Stato, chiedendo il suo annullamento oltre al riconoscimento a
favore dell'ACAP del contributo comunale di fr. 1'000'000.--.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento delle istituzioni
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il presidente del consiglio
comunale ed il municipio il suo accoglimento.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente impugna,
sotto l'aspetto formale, la deliberazione 15 dicembre 1998 con cui il consiglio
comunale di __________ ha approvato i conti preventivi dell'ACAP relativi al
-
In realtà, sotto l'aspetto sostanziale, come espressamente ammette (cfr.
ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, cifra 2, pag. 3), egli vuole semplicemente
rimettere in discussione la decisione 26 marzo 1998, confermata su reclamo il
17 agosto 1998, con cui in applicazione dell'art. 9 LCint il dipartimento, agendo
per delega del Governo, ha negato al comune la possibilità di finalmente assegnare
all'ACAP il contributo a fondo perso di fr. 1'000'000.--, che figurava nel piano
di finanziamento del credito di fr. 5'300'000.-- per la costruzione del nuovo acquedotto
votato dal consiglio comunale il 29 ottobre 1990, ratificato dall'allora dipartimento
dell'interno il 3 dicembre 1990: decisione ossequiata dai conti preventivi 1999
approvati dal consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 1998, ma che
l'insorgente ritiene illegittima. Come tuttavia ulteriormente ammette lo stesso
insorgente (cfr. ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, cifra 2, pag. 2
e cifra 5, pag. 5 seg.), egli non era legittimato a contestare quella decisione
per difetto di interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 PAmm (cfr. anche il
considerando 2 della decisione su reclamo 17 agosto 1998 del dipartimento delle
istituzioni). Ora, è certo che l'accoglimento del ricorso 9 aprile 1999
inoltrato innanzi a questo Tribunale presuppone l'annullamento, per quanto
concerne l'oggetto in esame, della decisione dipartimentale 26 marzo 1998, la
quale è invece vincolante nei confronti del comune (che non l'ha oltretutto
nemmeno contestata) ed inimpugnabile per il ricorrente. La contestazione
sollevata appare pertanto d'acchito improponibile, poiché la deliberazione
impugnata 15 dicembre 1998 del consiglio comunale altro non fa - per quanto qui
interessa - che attenersi a quanto disposto nella menzionata decisione
dipartimentale: essa non ha pertanto un significato ed una portata propria che
la renderebbero soggetta a contestazione alla stregua di una vera e propria
decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. da 208, 209 LOC, 7 a 9, 12 LCint, 9 RLCint, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________,
__________;
__________;
__________;
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster