AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.107
Data decisione, Autorità: 16.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00107
Lugano 16 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 aprile 1999 di
__________, patrocinato da: Studio legale __________,
Contro
la decisione 17 marzo 1999 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 dicembre 1998 della Sezione della circolazione, che gli ha revocato la licenza di condurre a titolo di ammonimento;
vista la risposta 22 aprile 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 agosto 1998 __________ è fuoriuscito di strada e ha urtato una protezione metallica in territorio di __________, dove circolava al volante di una Seat Ibiza targata TI __________, in compagnia di tre passeggeri.
B. Per questi fatti, con risoluzione n. 19861/501, la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.-- e alle spese di fr. 50.--, rimproverandogli di avere circolato ad una velocità superiore al limite vigente di 50 km/h e di essersi avveduto all'ultimo momento di una curva frenando bruscamente.
Tale decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
C. Con risoluzione 3 dicembre 1998 la stessa Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a titolo di ammonimento in considerazione della grave infrazione commessa.
In precedenza __________ era già stato oggetto di un ammonimento e di una revoca della licenza di condurre della durata di un mese.
D. Avverso la predetta risoluzione di revoca, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento, ed in via subordinata la sua riduzione alla durata di un mese. In quella sede ha sostenuto che la fuoriuscita di strada era stata provocata dall'improvvisa apparizione di un animale sul campo stradale, che l'aveva indotto a frenare bruscamente. Il sinistro si sarebbe pertanto verificato unicamente a causa di un fattore esterno, improvviso ed imprevedibile, indipendente dalla sua volontà. Lo sbandamento, originato dallo spavento e dal tentativo di evitare la collisione con l'animale, sarebbe pertanto scusabile. Ha pure sostenuto che la revoca avrebbe pregiudicato la sua attività di operatore video, dovendosi spostare spesso per lavoro e dovendo svolgere turni notturni.
E. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 17 marzo 1999, ha respinto il ricorso, rilevando che gli accertamenti penali, non contestati con tempestiva impugnativa da parte del ricorrente, erano vincolanti per l'autorità amministrativa in ragione del principio dell'unità e della sicurezza del diritto. L'Esecutivo ha confermato la misura amministrativa presa dal Dipartimento, giudicandola adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, tenuto pure conto della colpa del ricorrente e dei suoi precedenti. Non ha inoltre riconosciuto al ricorrente una necessità professionale assoluta a disporre della licenza di condurre per conseguire un reddito lavorativo.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo con le stesse richieste di giudizio già sottoposte al vaglio del Consiglio di Stato.
Si avvale ancora sostanzialmente delle stesse argomentazioni., a suo dire non tenute in considerazione dall'autorità inferiore. Precisa di non avere segnalato immediatamente alla Polizia sopraggiunta sul posto la presenza dell'animale sul campo stradale, perché ancora turbato dall'incidente. Sottolinea pure che il luogo dell'incidente, fuori dall'abitato, era scarsamente illuminato. Sminuisce la portata dei suoi precedenti, un ammonimento e una revoca di un mese, a suo dire da ricondurre ad eccessi di euforia giovanile. Evidenzia che al momento dell'accaduto era perfettamente sobrio e non sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
Nel suo caso sussisterebbe una chiara necessità professionale a disporre della licenza di condurre. Il suo ritiro per un periodo di tre mesi gli causerebbe problemi lavorativi sproporzionati, (addirittura con possibilità di licenziamento) per rapporto allo scopo educativo cui mira il provvedimento amministrativo.
G. Il Consiglio di Stato propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisone sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti di fatto quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, ha omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritto o vi ha rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT __________ pag. __________).
La risoluzione di multa, nell'ambito della quale non si tiene conto della predetta giustificazione del ricorrente (peraltro da lui citata per la prima volta oltre un mese dopo l'accaduto, dopo avere ricevuto l'intimazione di contravvenzione), è regolarmente cresciuta in giudicato. Nel caso in cui __________ non avesse riconosciuto i presupposti di fatto presi in considerazione dall'autorità penale, avrebbe dovuto impugnare la decisione. Altrimenti gli accertamenti penali non possono più essere rimessi in discussione in sede amministrativa.
Si rileva comunque abbondanzialmente che l'allegazione è priva di qualsiasi riscontro probatorio e nemmeno il ricorrente si è premurato di far testimoniare i suoi tre passeggeri su tale circostanza. Vero è invece che egli, subito dopo l'incidente, ha chiaramente ammesso la sua colpa dichiarando di avere circolato ad una velocità ben sopra il limite segnalato (50km/h), e di avere visto la curva all'ultimo minuto.
Poco credibile è pure la giustificazione che è stato verbalizzato in uno stato emozionale alterato, giacché non si è nemmeno premurato di rettificare le sue dichiarazioni tempestivamente non appena si è ripreso.
Non giova al ricorrente sminuire la portata dei suoi precedenti, dovuti a suo dire ad eccessi giovanili (peraltro risalenti ad appena due anni prima). Orbene, siccome le revoche a scopo di ammonimento servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2 OAC) e visto che la sanzione già inflittagli non ha sortito un tale effetto, si impone oggi di procedere ad un'ulteriore revoca.
La giurisprudenza infatti riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 283 e segg., nota 2441 e segg.).
__________ è operatore video presso la __________. Nella sua professione può essere necessario di tanto in tanto spostarsi in luoghi diversi con i mezzi meccanici del datore di lavoro. Tale compito può essere svolto anche dai colleghi del che lo accompagnano.
Non è stato peraltro dimostrato che egli rischia di perdere il lavoro o di subire ingenti perdite finanziarie qualora dovesse essere privato della licenza di condurre.
Egli abita a __________ e lavora a __________. Le due località sono relativamente vicine anche se non sono direttamente collegate da mezzi pubblici. Può quindi facilmente spostarsi anche a orari inusuali e del tutto autonomamente con un ciclomotore o una bicicletta, oppure farsi accompagnare da un collega o famigliare (DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P.; DTF m29 ottobre 1993 in re D. S:).
Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 10 LALCStr, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________, __________, __________;
__________; __________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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