AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.112
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00112
Lugano
20 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 aprile 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
contro
la
risoluzione 13 aprile 1999, no. 1642, del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 16 dicembre 1998 dell'insorgente contro la licenza edilizia
rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo
municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei
(turistici);
viste le risposte:
-
10 maggio 1999 del Municipio di
__________;
-
12 maggio 1999 del Consiglio di
Stato;
-
01 giugno 1999 dell'Ufficio delle
domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nel settembre 1998 il
comune di __________ ha inoltrato al suo municipio una domanda di licenza
edilizia concernente un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici)
da realizzare all'estremità ovest della piazza __________, dinanzi al porto
__________. La domanda, ricevuta dal municipio il 7 settembre 1998, é stata pubblicata
nel periodo 12 - 26 ottobre 1998.
b) In data 26 ottobre 1998
__________, proprietario del mapp. __________, posto nelle vicinanze
dell'impianto, ha inoltrato opposizione al rilascio della licenza edilizia.
Egli ha lamentato una violazione del PR, ha criticato l'inserimento
paesaggistico dell'impianto, la cui realizzazione non era sorretta da alcun
interesse pubblico e, infine, ha denunciato un'insopportabile inquinamento
dovuto al suo esercizio.
c) Raccolto l'avviso
favorevole del dipartimento del territorio del 20 novembre 1998, con decisione
2 dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a favore del comune la
licenza edilizia. L'opposizione di __________ è invece stata respinta. Il municipio
ha segnatamente considerato che l'impianto, necessario, ossequiasse tanto il PR
che la legislazione ambientale. Del pari esso aveva ottenuto l'incondizionato
avallo da parte della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio
(CBN).
B. a) Con ricorso 16 dicembre
1998 __________ é insorto contro il rilascio della licenza edilizia innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla, ribadendo le censure già
sottoposte all'esame delle autorità inferiori.
b) Con risoluzione 13
aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, condividendo le
motivazioni addotte dal dipartimento e dal municipio.
C. a) Con ricorso 23 aprile
1999 __________ si é aggravato davanti a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, di cui ha postulato l'annullamento insieme a quello della licenza
edilizia. L'insorgente riprende gli argomenti già sottoposti all'esame del Governo.
Il Consiglio di Stato, il
dipartimento del territorio ed il comune di __________ hanno sollecitato la
reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni,
così come dei motivi alla base del giudizio governativo, si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale
é data in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LE. Il ricorso è tempestivo (art. 50
LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 21 cpv. 2
LE; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai
fini del giudizio non appare necessario di acquisire agli atti, come richiede
l'insorgente, la distinta degli incassi derivanti dall'esercizio dell'attracco
turistico già realizzato in loco, oltretutto annessa spontaneamente dal
municipio alla risposta inoltrata al Consiglio di Stato, e delle
contravvenzioni elevate nei confronti degli utenti che non hanno rispettato le
limitazioni d'orario fissate per lo stesso.
-
2.1. Il ricorrente sostiene
che il comune non intende realizzare un attracco temporaneo, ma un vero e
proprio porto per ricoverare i natanti. L'atteggiamento oltremodo tollerante
mostrato dal municipio di __________ nei confronti degli utenti dell'attracco
già esistente in loco, che può ormeggiare sino a 22 imbarcazioni, confermerebbe
questa ipotesi. A maggior ragione se si tien conto che un ormeggio temporaneo
non necessiterebbe di un molo frangionda di importanti dimensioni come quello
avversato. Le tesi del ricorrente non possono tuttavia essere tutelate.
2.2. La variante del PR di
__________ concernente la riva del lago, approvata dal Governo con risoluzione
14 febbraio 1995, prevede la realizzazione di un attracco temporaneo
(turistico) dimensionato per 40-50 natanti all'estremità ovest della piazza G.
__________, ove inizia via __________ (cfr. risoluzione citata cifra. 4.3.,
pag. 9 e relativo rinvio alle rappresentazioni grafiche; inoltre evasione del
ricorso n. 1, inoltrato dal qui insorgente, cifra 3., pag. 17 seg.). Tale
impianto è frattanto già stato parzialmente eseguito mediante la creazione di
22 attracchi temporanei, autorizzati con licenza edilizia 11 aprile 1995. La
sua utilizzazione è regolamentata mediante l'ordinanza municipale per
l'esercizio dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località porto
__________ __________, parimenti dell'11 aprile 1995. Quest'ultima limita la
possibilità di attracco alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore
01'00 e per quattro ore consecutive al massimo (art. 2), fissa inoltre le tasse
di parcheggio (art. 2) e prescrive una serie di divieti, tra cui quello di eseguire
lavori di riparazione e manutenzione dei natanti che possono causare
inquinamenti o rumori eccessivi e quello di pernottare sugli stessi (art. 4).
Affida indi alla polizia comunale il compito di assicurare il suo rispetto
(art. 6), comminando la sanzione della multa sino a fr. 1'000.-- nel caso di
sua violazione (art. 7). La costruzione dell'avversato molo frangionda è volta
a proteggere adeguatamente l'attracco esistente dagli effetti dannosi provocati
dal moto ondoso e dal vento. La necessità di questa opera è stata ripetutamente
ribadita dai tecnici consultati dal municipio (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 annessi
alla risposta del municipio al Consiglio di Stato), il quale ha già dovuto
ordinare dei lavori di riparazione urgenti dell'esistente pontile per prevenire
situazioni di pericolo (cfr. doc. 6 e 7). La realizzazione del molo frangionda
permette nel contempo di ricavare, al suo interno, 10 ulteriori attracchi
temporanei per imbarcazioni di grandi dimensioni, ampliando e completando
l'offerta dell'impianto esistente. Tale realizzazione, oltretutto necessaria,
non disattende pertanto in alcun modo, ma semmai attua correttamente il PR
vigente. Nulla induce, per il rimanente, a ritenere che il nuovo pontile,
insieme a quello esistente, verranno utilizzati quale porto per il ricovero permanente
di natanti. La regolamentazione vigente per l'attracco già realizzato, che si
applicherà anche alla controversa estensione, garantisce invece che l'ormeggio
di imbarcazioni è limitato a 4 ore (anche se l'avviso del dipartimento
autorizzerebbe lo stazionamento sino ad un massimo di 5 ore) ed è vietato di
notte. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la polizia
comunale abbia dimostrato tolleranza verso che non si è attenuto agli orari di
stazionamento prescritti, non permette di mutare questa conclusione.
- 3.1. Il ricorrente ritiene
indi che il molo __________ deturpi il lungolago. Anche questa censura non può
però essere ascoltata.
3.2. La legislazione
cantonale stabilisce che i punti di vista, come le rive dei laghi, devono
rimanere accessibili e aperti (art. 1 lett. b, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. b, 3 cpv.
2 lett. b RBN), che i siti pittoreschi, come i laghi, non devono essere
alterati e che pertanto ogni intervento vi si deve integrare convenientemente
(art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. c, 3 cpv. 2 lett. c RBN) ed infine che
i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati (art. 1 lett.
d, 2 cpv. 2 DLBN, 2 lett. d, 3 cpv. 2 lett. d RBN).
Nella fattispecie la
__________ ha esaminato la compatibilità del molo frangionda con la
legislazione appena descritta, formulando un giudizio positivo e rinunciando a
porre specifiche condizioni. Quel giudizio è stato successivamente ribadito in
occasione della presentazione delle risposte ai ricorsi inoltrati da __________
al Consiglio di Stato ed in questa sede. Avuto riguardo al margine di
interpretazione che spetta alla __________ nel contesto dell'applicazione della
normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi
dalla sua valutazione. Il molo __________, di semplice concezione architettonica
(si tratta in pratica di un unico pontile) e che sporge appena dalla superficie
lacuale, viene infatti realizzato in prossimità di un porticciolo (porto
__________) e di un attracco per la sosta di natanti, di cui costituisce la
completazione. La sua integrazione paesaggistica è pertanto sensibilmente
agevolata. La costruzione del manufatto non preclude inoltre l'accessibilità
delle rive e del lago.
- 4.1. Il ricorrente contesta
infine la compatibilità ambientale dell'impianto, reclamando l'allestimento di
un esame di impatto sull'ambiente. In merito il Tribunale considera quanto segue.
4.2. Il progetto in esame
prevede la creazione di un attracco temporaneo per sole 10 imbarcazioni.
Sommando a questi posti di stazionamento quelli analoghi già realizzati sulla
scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, si raggiungono i 32 posti d'ormeggio.
L'avversato intervento edilizio non soggiace pertanto all'esame di impatto
sull'ambiente, che è esatto quando si raggiunge la soglia dei 100 posti
d'ormeggio (art. 9 cpv. 1 LPAmb, 1 OEIA, e cifra 13.3 del relativo allegato).
L'impianto è inoltre regolamentato in modo da prevenire ogni sorta di pericolo
per le acque del lago: in esso sono segnatamente vietati tutti quei lavori di
riparazione e manutenzione dei natanti atti a provocare un inquinamento, come
travasare carburanti, eseguire il cambio dell'olio dei motori, pulire le
imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche, scaricare le acque luride ecc.
(cfr. art. 4 dell'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco 11 aprile
1995, già citata; inoltre l'art. 17 del regolamento 31 marzo 1993 della legge
cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna). Il
timore di accumulo detriti e di imputridimento delle acque paventato dall'insorgente
appare inoltre eccessivo, sia perché il molo frangionda lascia più che sufficiente
spazio per la circolazione delle acque, sia perché questo interferisce solo sulla
parte più superficiale delle stesse (i corpi galleggianti risultano immersi
nell'acqua per una profondità di circa 1,40 m, secondo i piani annessi al progetto).
4.3. Per quanto concerne
il rumore, l'istante non ha fatto allestire una valutazione prognostica
dell'inquinamento fonico dovuto alla costruzione e messa in esercizio
dell'impianto, né tale valutazione gli é stata richiesta dall'autorità
competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale. In
sede di rilascio della licenza edilizia quest'ultima autorità ha genericamente
richiamato la strategia a due tempi istituita all'art. 11 LPAmb (cfr. sul
concetto RDAT II-1998 N. 54 consid. 3.1.) nonché l'obbligo di rispettare l'OIF,
specificando inoltre - per quanto concerneva i provvedimenti della seconda fase
- la necessità di ossequiare, laddove applicabili (art. 41 OIF), i valori
limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. In
buona sostanza, l'avviso del dipartimento del 20 novembre 1998 si limita ad illustrare
in modo generico la legislazione ambientale applicabile alla domanda di
costruzione per quanto concerne il rumore. Non procede anche ad una effettiva,
puntuale verifica circa la conformità della stessa, sotto questo specifico
aspetto, con la LPAmb e l'OIF. E questo, oltretutto, malgrado l'esplicita
richiesta di verifica dell'inquinamento fonico formulata in sede di opposizione
dall'insorgente. Attraverso le osservazioni al ricorso inoltrato innanzi al
Consiglio di Stato, la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha
tuttavia presentato una valutazione dettagliata del rumore causato dalla messa
in esercizio del nuovo attracco, la quale conclude che le immissioni foniche
prodotte verso l'adiacente abitazione del ricorrente, al mapp. __________, sono
contenute entro i valori di pianificazione diurni e notturni fissati per le
zone con grado di sensibilità II, tale quello assegnato dal PR a detta
proprietà. Sulla scorta di tale referto il Governo ha ammesso la compatibilità
ambientale dell'impianto, respingendo la corrispondente contestazione formulata
dall'insorgente. Sennonché la valutazione effettuata dalla sezione della
protezione dell'acqua e dell'aria è viziata nell'impostazione, poiché si limita
a stimare il rumore che sarà prodotto dai natanti che usufruiranno dei 10 nuovi
approdi che potranno essere creati grazie alla costruzione del molo __________.
Questo nuovo manufatto, che deve essere costruito per proteggere l'attracco per
22 natanti già realizzato sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995,
completa invece e nel contempo amplia l'offerta del predetto impianto. Ora,
l'attracco esistente è stato approvato e realizzato quando la LPAmb era già in
vigore, ovvero dopo il 1 gennaio 1985: esso deve essere considerato quale
impianto fisso nuovo e pertanto interamente assoggettato all'ossequio dei
valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 OIF; DTF 123 II 325, in
particolare 330 segg. consid 4c, cc). Per questo motivo la verifica circa
l'inquinamento fonico non può essere circoscritta al solo ampliamento
dell'attracco ma deve estendersi all'intero impianto (esistente + ampliamento),
prendere cioè in considerazione il rumore provocato dal complesso dei 32 posti
di ormeggio che saranno a disposizione degli utenti dopo l'approvazione
l'attuazione del controverso intervento. Una verifica limitata al solo
ampliamento dell'impianto è invece lesiva dell'art. 25 cpv. 1 LPAmb.
4.4. Non é compito del
Tribunale di supplire alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori. Visto lo sforzo messo in atto per rimediarvi, per lo meno a livello
di ricorso, il Tribunale si limita ad annullare la risoluzione governativa. Gli
atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato affinché faccia
allestire una nuova, accurata valutazione del rumore del controverso impianto
(esistente + ampliamento) riferita agli orari ammissibili d'esercizio, offra
alle parti la possibilità di determinarsi in merito ed emetta un nuovo giudizio
sull'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di
interessi propri (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a versare al
ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.
1642) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità
affinché proceda come indicato al consid. 4.4..
-
La tassa di giudizio, di
fr. 800.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é altresì
condannato a versare identico importo per ripetibili al ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale __________, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
,
patr.
da: avv
__________;
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster