AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.116
Data decisione, Autorità: 09.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00116
Lugano 9 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
Contro
la risoluzione 25 marzo 1999 (n. 1318) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la deliberazione 9 febbraio 1999 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato la partecipazione del comune al capitale azionario di una costituenda società anonima per l'acquisto e la trasformazione dei mapp. __________ e __________, di proprietà della __________;
viste le risposte:
4 maggio 1999 del municipio di __________;
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
28 maggio 1999 del Presidente del Consiglio comunale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio n. 19/97 del 24 novembre 1997 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di approvare la partecipazione del comune al capitale azionario di una costituenda società anonima per l'acquisto e la trasformazione dei mapp. __________ e __________, di proprietà della __________. L'oggetto, evaso nella seduta straordinaria del 4 giugno 1998, è stato appoggiato dalla maggioranza dei votanti (maggioranza semplice). Il presidente del legislativo ha tuttavia dichiarato che la partecipazione non era stata approvata per difetto della necessaria maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Questa decisione è rimasta incontestata.
B. Con messaggio n. 01/1999 del 1º dicembre 1998 il municipio di Tesserete ha nuovamente sottoposto l'oggetto al consiglio comunale, che lo ha questa volta accettato con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni nella seduta del 9 febbraio 1999. La deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale l'indomani.
C. Il giorno 13 febbraio 1999 l'ing. __________, cittadino attivo di Tesserete, ha domandato al locale municipio di trasmettergli i verbali delle sedute del consiglio comunale 4 giugno 1998 e 9 febbraio 1999 riguardanti l'oggetto in rassegna. Con comunicazione 16 febbraio 1999 l'Esecutivo ha trasmesso all'istante gli estratti delle risoluzioni relative allo stesso. Con telefonata del 23 marzo 1999 l'ing. __________ ha indi precisato al segretario comunale che la sua richiesta era riferita ai verbali (riassunti) delle discussioni, non a quelli delle deliberazioni. Il funzionario ha soddisfatto immediatamente la domanda per quanto concerneva la seduta del 4 giugno 1998; ha informato l'utente che non gli era invece possibile dar seguito alla richiesta per la seduta più recente, del 9 febbraio precedente, dal momento che il verbale delle discussioni era ancora in fase di stesura e sarebbe stato approvato nella successiva seduta da parte del legislativo.
D. Con ricorso 24 febbraio 1999 l'ing. __________ è insorto contro la deliberazione del consiglio comunale davanti al Consiglio di Stato. Il ricorrente si è doluto di non aver potuto ricevere il verbale delle discussioni della seduta del 9 febbraio 1999, che egli riteneva indispensabile per poter inoltrare il ricorso con cognizione di causa. Egli ha pertanto domandato: 1. che fosse ordinato al municipio di Tesserete di trasmettergli l'atto in parola; 2. che il municipio gli fissasse un nuovo termine per ricorrere a partire dalla notifica dell'atto.
E. Con risoluzione 25 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha considerato, da un lato, che il municipio non era tenuto a rilasciare il verbale delle discussioni del legislativo prima della sua approvazione da parte di quest'ultimo. Dall'altro che i termini di ricorso sono perentori. Il Governo ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giudizio e spese per complessivi fr. 200.--.
F. Con impugnativa 26 aprile 1999 l'ing. __________ si aggrava innanzi a questo Tribunale ribadendo le domande ed i motivi già sottoposti al giudizio del Consiglio di Stato. Egli chiede inoltre che siano annullate la tassa di giudizio e le spese messe a suo carico da quell'autorità.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di Tesserete hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Di parere opposto, il presidente del consiglio comunale ne ha invece domandato l'accoglimento.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente è, infine, certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente. La memoria ricorsuale inoltrata dall'ing. __________ al Consiglio di Stato il 24 febbraio 1999 rispettava senz'altro i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm: esponeva i fatti, illustrava i motivi del ricorso e, coerentemente con essi, sottoponeva al giudizio governativo delle precise conclusioni. Affinché il ricorso potesse essere considerato ricevibile innanzi all'autorità di ricorso occorreva però altresì che le conclusioni fossero riferite alla decisione impugnata emessa dall'autorità intimata: il ricorrente doveva cioè chiedere il suo annullamento o la sua modifica (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a ed., pag. 196; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a ed., N. 601 e 932; Merker, Rechtsmittel, Klage, und Normenkontrollverfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, tesi, Zurigo 1998, § 39 N. 5 seg.). Nel concreto caso l'ing. __________ non ha chiesto l'annullamento della decisione del consiglio comunale, ma una proroga del termine per inoltrare il gravame, censurando l'operato del municipio cui si era rivolto, invano, per farsi spedire il verbale delle discussioni della seduta del legislativo del 9 febbraio 1999 concernente quella deliberazione, dopo l'emanazione di quest'ultima. La sua impugnativa avrebbe pertanto dovuto essere addirittura dichiarata irricevibile, dal momento che le domande ricorsuali non erano rivolte contro la determinazione del consiglio comunale. L'insorgente non poteva nemmeno sperare, come ha rettamente rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, di ottenere una proroga dei termini di ricorso, che sono, come noto, perentori (art. 11 PAmm messo in relazione con l'art. 213 cpv. 2 LOC). Gli asseriti disservizi imputabili all'operato del municipio, dal cui agire l'insorgente si reputa danneggiato, potevano piuttosto essere denunciati eccependo una violazione del diritto di esaminare gli atti sancito agli art. 20 PAmm e, sussidiariamente, 4 Cost. nel ricorso che questi avrebbe dovuto (e potuto) interporre innanzi al Consiglio di Stato contro la deliberazione del consiglio comunale entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, nel quale egli - se avesse voluto affrontare prudenzialmente anche il merito della controversia - avrebbe altresì dovuto chiedere di poter beneficiare della possibilità di completare la motivazione del ricorso (o, subordinatamente, di replicare) una volta che il Governo avesse deciso di acquisire agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) e gli avesse trasmesso copia del verbale delle discussioni in parola. Sia comecchesia tale asserito disservizio poteva costituire solo un argomento di diritto, ovvero una (eventualmente ulteriore) censura, da rivolgere in sede di motivazione contro la decisione del consiglio comunale: non poteva invece condurre all'annullamento di quest'ultima senza l'appoggio di corrispondenti domande, ovvero conclusioni, formulate in tal senso, che di tutta evidenza facevano difetto nell'impugnativa 24 febbraio 1999. Dal momento che la memoria ricorsuale adempiva, come già è stato spiegato, i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, non ritornava nemmeno applicabile, a favore dell'insorgente, l'art. 9 PAmm. Del pari, assodata la possibilità per il ricorrente di inoltrare tempestivamente ricorso contro la decisione del legislativo comunale, non entrava in linea di conto nemmeno la possibilità di far capo all'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm e relativo rinvio agli art. 137 e 139 CPC). La risoluzione governativa deve pertanto essere confermata già per i motivi dianzi esposti, senza che appaia necessario di ulteriormente verificare, come ha fatto il Consiglio di Stato, se il diniego opposto al ricorrente da parte del municipio di Tesserete quo alla trasmissione del verbale delle discussioni della seduta del 9 febbraio 1999, ancora in fase di stesura, fosse legittimo: diniego che, sia soggiunto ad abundantiam, anche al Tribunale pare, prima facie, meritasse tutela. Del pari va confermato, in quanto immune da violazioni di legge (art. 61 PAmm), l'aggravio della tassa di giudizio di fr. 200.-- posta a carico dell'insorgente da parte del Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 28 PAmm.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio va posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster