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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.117
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00117
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1648, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 1999 con cui il Consorzio servizio autolettiga __________ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura dell'arredamento d'ufficio del nuovo centro di pronto intervento;
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
15 maggio 1999 della __________;
10 giugno 1999 del servizio Ambulanza __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 20 gennaio 1999 la delegazione del Consorzio servizio autolettiga __________ (__________) ha deliberato alla ditta __________, la fornitura dei mobili occorrenti per arredare la nuova sede del servizio presso il centro di pronto intervento a __________;
che contro questa decisione, adottata a maggioranza, __________, membro della delegazione consortile, è insorto davanti al Consiglio di Stato per chiederne l'annullamento;
che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, respingendo nel merito le censure sollevate dall’insorgente contro la delibera in questione;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa decisione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il __________ e la ditta aggiudicataria senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 cpv. 1 LOC;
che ad __________, insorgente in difesa di interessi generali nella sua qualità di membro della delegazione, va invece negata la legittimazione attiva;
che l'art. 209 LOC riconosce la legittimazione a ricorrere al cittadino del comune (lett. a) e a chi dimostra un interesse legittimo (lett. b);
che in materia di consorzi di comuni la potestà ricorsuale può essere riconosciuta solo a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che in effetti i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom), con personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom);
che, di conseguenza, deve essere negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte, cioè non è membro, del consorzio (nello stesso senso: Spartaco Chiesa, Il Consorziamento dei comuni nel Cantone Ticino, 1975, pag. 115 seg.);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro decisioni rese da organi comunali (cfr. Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; inoltre Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 43 N. 9);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, non essendovi analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) per rapporto al suo comune di domicilio e quello dello stesso cittadino per rapporto ad un consorzio di cui tale comune è membro (STA 20.9.93 in re __________);
che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato di essere portatore di un interesse legittimo; in effetti, non è toccato dalle decisioni impugnate più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che lo scopo del suo ricorso è solo quello di far rispettare l'applicazione delle leggi: fine principale di chi ricorre in virtù dell’ actio popularis;
che il fatto che il Consiglio di Stato sia a torto entrato nel merito dell’impugnativa non porta a diversa conclusione;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 1, 9, 38 LCCom, 11, 208, 209 LOC, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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