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Numero d'incarto:
52.1999.117
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00117
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
contro
la
decisione 13 aprile 1999, no. 1648, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio
1999 con cui il Consorzio servizio autolettiga __________ ha deliberato alla
ditta __________ la fornitura dell'arredamento d'ufficio del nuovo centro di
pronto intervento;
viste le risposte:
-
12 maggio 1999 del Consiglio di
Stato;
-
15 maggio 1999 della __________;
-
10 giugno 1999 del servizio
Ambulanza __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 20
gennaio 1999 la delegazione del Consorzio servizio autolettiga __________
(__________) ha deliberato alla ditta __________, la fornitura dei mobili
occorrenti per arredare la nuova sede del servizio presso il centro di pronto
intervento a __________;
che contro questa decisione, adottata a maggioranza,
__________, membro della delegazione consortile, è insorto davanti al Consiglio
di Stato per chiederne l'annullamento;
che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, respingendo nel merito le censure sollevate
dall’insorgente contro la delibera in questione;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo
assieme alla controversa decisione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il __________ e la ditta aggiudicataria senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 cpv. 1 LOC;
che ad __________, insorgente in difesa di interessi generali
nella sua qualità di membro della delegazione, va invece negata la
legittimazione attiva;
che l'art. 209 LOC riconosce la legittimazione a ricorrere al
cittadino del comune (lett. a) e a chi dimostra un interesse legittimo (lett.
b);
che in materia di consorzi di comuni la potestà ricorsuale
può essere riconosciuta solo a chi dimostra un interesse legittimo giusta
l'art. 209 lett. b LOC;
che in effetti i consorzi di comuni sono corporazioni di
diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom), con personalità giuridica (art. 9 LCCom),
i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom);
che, di conseguenza, deve essere negata la legittimazione ricorsuale
al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte, cioè
non è membro, del consorzio (nello stesso senso: Spartaco Chiesa, Il Consorziamento
dei comuni nel Cantone Ticino, 1975, pag. 115 seg.);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro
decisioni rese da organi comunali (cfr. Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione
amministrativa, RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; inoltre Scolari, Commentario
della legge edilizia, ad art. 43 N. 9);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio
per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, non essendovi analogia tra lo
statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale;
art. 11 cpv. 2 LOC) per rapporto al suo comune di domicilio e quello dello
stesso cittadino per rapporto ad un consorzio di cui tale comune è membro (STA
20.9.93 in re __________);
che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato di
essere portatore di un interesse legittimo; in effetti, non è toccato dalle
decisioni impugnate più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che lo scopo del suo ricorso è solo quello di far rispettare
l'applicazione delle leggi: fine principale di chi ricorre in virtù dell’ actio
popularis;
che il fatto che il Consiglio di Stato sia a torto entrato
nel merito dell’impugnativa non porta a diversa conclusione;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 1, 9, 38 LCCom, 11, 208, 209 LOC, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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