AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.118
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00118
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 31 marzo 1999 (n. 1438) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 luglio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
7 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
10 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ __________ (1964), cittadino italiano, è domiciliato in Svizzera sin dalla nascita. L'ultimo termine di controllo del suo permesso è stato fissato al 14 febbraio 1999. Nel 1987 egli si è regolarmente trasferito da __________ ad __________ (cambiamento di cantone). Il 17 agosto 1995 si è sposato a __________ (prov. di __________) con la connazionale __________ (1968), la quale è rimasta a vivere in __________. Di professione meccanico d'auto in proprio, il ricorrente è socio e gerente del garage __________ a __________ ed è pensionato AI. Dal settembre 1997 è pure in malattia a causa di una psoriasi.
B. Il 7 aprile 1998 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare se Isidoro __________ soggiornasse effettivamente in modo continuo e regolare ad __________ con la moglie __________ e la madre __________, titolare di un permesso di domicilio. Interrogato il 9 giugno 1998, l'interessato ha in sostanza affermato di abitare con la moglie provvisoriamente, per ragioni finanziarie, a __________ (I) in un appartamento di proprietà della madre. La polizia ha in seguito trasmesso alla Sezione degli stranieri il relativo rapporto di segnalazione corredato pure dagli interrogatori della moglie e della madre.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 8 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ siccome residente da tempo, in maniera stabile, all'estero. L'autorità ha precisato che il recapito di __________ in via __________ era ed è unicamente fittizio e la sua presenza in Ticino limitata a pochi giorni l'anno. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
D. Adìto dall'interessato, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 31 marzo 1999. Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, in quanto l'insorgente avrebbe risieduto in modo effettivo all'estero per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale, sulle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia comunale di __________ tra marzo e aprile 1998, nonché sul fatto che l'appartamento di 3½ locali non sarebbe adatto ad ospitare cinque persone adulte.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la validità del suo permesso di domicilio in Svizzera. Contesta in sostanza che sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso. Ammette di aver risieduto in Italia, precisando tuttavia che era solo per dormirci e che il soggiorno era limitato a quattro mesi. Ritiene che, in tutti i casi, l'abitazione di __________ __________ __________ non possa essere qualificata come residenza effettiva in quanto il soggiorno, a causa delle sue difficoltà finanziarie, era provvisorio fintanto che non reperisse in Ticino un alloggio a buon mercato. Sottolinea che il centro dei suoi interessi personali e professionali si trova in Svizzera e che pure durante il soggiorno in Italia, egli si recava quotidianamente presso il suo garage a __________.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente. Le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Tuttavia, se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade immediatamente. Esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
3.1. Nell'evenienza concreta, l'insorgente si è trasferito il 15 marzo 1997 da via __________ in via __________ sempre ad __________. Il 1° aprile 1998 egli ha nuovamente cambiato indirizzo nel medesimo comune, indicando di andare a vivere presso il fratello __________ in un appartamento appena locato in via __________ composto da 3½ locali (v. notifica 18 marzo 1998 al competente ufficio). La Polizia comunale ha accertato, durante diversi controlli eseguiti tra il 23 marzo e il 6 aprile 1998 che __________, unitamente alla madre __________, non abita nell'appartamento (v. scritto 6 aprile 1998 comune di __________ all'Ufficio regionale stranieri di __________). Interrogato dalla Polizia cantonale il 9 giugno 1998 in merito alla sua residenza regolare e continua ad __________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Sono titolare del garage __________ di __________ sito a __________ in via __________. Nel garage oltre al sottoscritto lavorano un operaio ed un apprendista. Da settembre del 97 io sono in malattia a causa di una psoriasi alle braccia, alle gambe ed in altre parti del corpo. Sono domiciliato in Svizzera dal 1964. Mio padre si trovava in Svizzera già dal 1959 e mia madre vi giungeva dopo la mia nascita. Io sono sposato dal 1995. Mia moglie ha sempre abitato prima a __________ e poi a __________ in via __________. Dal marzo di quest'anno si notificava presso il comune di __________. Praticamente veniva ad abitare con me.
Sollecitato dall'agente interrogante, __________ ha dichiarato:
"Devo dire che dal 1995 le cose presso il garage non funzionano tanto bene. Il lavoro è diminuito considerevolmente. Da quando sono in malattia mi viene corrisposto un indennizzo mensile di fr. 1'500.– di media al mese. Per questo motivo, data la scarsità di soldi, provvisoriamente mi sono trasferito a __________ __________ __________ in un appartamento di proprietà di mia madre. L'appartamento si trova in una palazzina di due piani e quattro appartamenti. Due di questi sono di mia madre. In uno vi abita lei, mentre l'altro me lo ha dato in uso. Qui non pago affitto. Nell'appartamento di __________, formato da due camere ed un tinello vi abita mio fratello __________. Devo dire che da marzo ad ora vi avrò dormito una sola volta. In precedenza ho abitato in via __________ dall'87 all'89. Poi ci siano trasferiti in via __________ presso la casa __________. Poi, dopo la morte di mio padre avvenuta nel 95 ci siamo trasferiti in via __________ dove avevamo un appartamento di 2 camere ed una sala. Qui abitavo con mio fratello __________. Mia madre __________ invece si trasferiva a __________. Praticamente viveva un po' là e un po' qua. L'affitto era di 1'200.– al mese. L'appartamento di via __________ costa fr. 1'150.– (tutto compreso). In detto appartamento vi è qualche mio indumento, ma nulla di mia moglie. La mia intenzione è quella di trovarmi un appartamento a buon mercato ad __________, dove andare a vivere con mia moglie. La residenza di __________ __________ __________ come detto è provvisoria in attesa che la mia situazione finanziaria migliori. Faccio presente che ho pure in corso una domanda di naturalizzazione".
La __________ ha, dal canto suo, dichiarato alla polizia:
"Sono coniugata __________ dal 17.08.1995. Ci siamo sposati a __________ e io sono rimasta in paese sino al 1° marzo 1998. Nel periodo citato venivo di tanto in tanto a trovare mio marito ad __________ in via __________. La mia presenza era saltuaria infatti ci trovavamo circa una volta ogni due-tre mesi. Alle volte veniva lui in paese e pertanto la mia presenza in Svizzera era limitata. La madre di mio marito, signora __________, è domiciliata ad __________ al nostro stesso indirizzo presso il figlio . E' pure proprietaria di una casa a __________ __________ __________ / in via . Dalla morte del di lei marito, avvenuta in data 09.08.1995, la __________ abita per la gran parte del tempo nella sua casa di __________ anche per poter effettuare lavori di manutenzione alla stessa. La sua presenza ad __________ è saltuaria. Capita che delle volte si fermi a dormire ad Agno. Io e mio marito di fatto siamo domiciliati ad __________ presso il fratello dell', __________. E' un appartamento di 3½ locali con due camere da letto. Il __________ non è sposato. Una camera è usata da mio cognato e da sua madre mentre l'altra è per noi due. La nostra presenza ad __________ non è continua. Infatti capita che dormiamo a __________ e al mattino rientriamo in Svizzera dove mio marito lavora. Nelle ultime 8 settimane avremmo dormito una decina di volte ad Agno da mio cognato. Il rimanente lo abbiamo trascorso a __________ __________ __________. Dopo un momento di riflessione e dopo aver discusso con l'interrogante mi decido a dire la verità. Mia suocera __________ abita dalla morte del marito, avvenuta nel 1995, a __________ __________ __________ dove è proprietaria di due appartamenti. Non viene quasi mai in Svizzera. Dal mio arrivo nel mese di marzo non sono mai venuta a dormire ad __________. In pratica ho aiutato mio cognato nel trasloco da via __________ al n. 8 ma di fatto non ho mai abitato ad __________. Ho preso alloggio unitamente a mio marito nel secondo appartamento di proprietà di mia suocera. Non paghiamo affitto e quando possiamo aiutiamo la __________ nel pagamento delle tasse. Mio marito dal 1° marzo 1998 ha sempre dormito a __________ __________ __________. Al momento è in malattia per problemi di pelle (allergia) e, a causa di un incidente, riceve un indennizzo dall'invalidità di circa fr. 1'500.– mensili"
3.2. Ora, già in base agli accertamenti esperiti dal comune di __________ e da quanto dichiarato dal ricorrente e dalla di lui moglie alla Polizia cantonale, vi sono elementi sufficienti atti a dimostrare che egli ha soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Va pure osservato che il certificato AIRE dell'insorgente indica quale residenza ad __________ la via __________, quando in realtà egli non vi abita più già dal 15 marzo 1997. Ciò suscita dubbi sulla sua effettiva presenza ad __________ anche prima del marzo 1998. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, in quanto è in tutti i casi sicura la sua assenza per oltre sei mesi almeno a partire da quest'ultima data. __________ ha infatti espressamente indicato nel proprio memoriale ricorsuale che egli ha alloggiato a __________ __________ __________ fino al momento in cui avrebbe trovato un appartamento ancora ad __________. Orbene, ciò si sarebbe verificato non prima del mese di novembre 1998 (ricorso ad 4.1. pag. 5; doc. D). Ne consegue che egli ha risieduto in Italia, presso l'abitazione della madre, almeno per 8 mesi rientrando in Svizzera durante questo periodo unicamente per motivi professionali alla stregua di un frontaliero (doc. F-M). Va pure sottolineato che l'insorgente non ha mai presentato, prima della scadenza dei sei mesi di assenza all'estero, una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera fintanto che non avesse reperito un appartamento più a buon mercato. Il suo permesso di domicilio ha dunque perso inesorabilmente ogni validità, nonostante il centro dei propri interessi non sia stato trasferito al di fuori della Svizzera (v. consid. 2).
3.3. Va infine sottolineato che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante è unicamente il quesito a sapere se lo straniero abbia risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono di conseguenza irrilevanti le allegazioni del ricorrente quando ritiene sproporzionato il provvedimento perché domiciliato in Svizzera sin dalla nascita.
Stante tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato ad __________. Va nondimeno tenuto presente che al ricorrente rimane impregiudicata la possibilità di ottenere un permesso di lavoro temporaneo oppure quale confinante (v. osservazioni del dipartimento al gravame). Il ricorso è pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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