AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.118
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00118
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
Contro
la
risoluzione 31 marzo 1999 (n. 1438) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 luglio 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e
immigrazione, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in
seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ __________
(1964), cittadino italiano, è domiciliato in Svizzera sin dalla nascita.
L'ultimo termine di controllo del suo permesso è stato fissato al 14 febbraio
1999. Nel 1987 egli si è regolarmente trasferito da __________ ad __________
(cambiamento di cantone). Il 17 agosto 1995 si è sposato a __________ (prov. di
__________) con la connazionale __________ (1968), la quale è rimasta a vivere
in __________. Di professione meccanico d'auto in proprio, il ricorrente è
socio e gerente del garage __________ a __________ ed è pensionato AI. Dal
settembre 1997 è pure in malattia a causa di una psoriasi.
B. Il 7 aprile 1998 l'allora
Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla
Polizia cantonale di accertare se Isidoro __________ soggiornasse effettivamente
in modo continuo e regolare ad __________ con la moglie __________ e la madre
__________, titolare di un permesso di domicilio. Interrogato il 9 giugno 1998,
l'interessato ha in sostanza affermato di abitare con la moglie
provvisoriamente, per ragioni finanziarie, a __________ (I) in un appartamento
di proprietà della madre. La polizia ha in seguito trasmesso alla Sezione degli
stranieri il relativo rapporto di segnalazione corredato pure dagli
interrogatori della moglie e della madre.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 8 luglio 1998 la Sezione degli stranieri
ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ siccome residente
da tempo, in maniera stabile, all'estero. L'autorità ha precisato che il
recapito di __________ in via __________ era ed è unicamente fittizio e la sua
presenza in Ticino limitata a pochi giorni l'anno. La risoluzione è stata resa
in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
D. Adìto dall'interessato, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 31 marzo 1999. Il
Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, in
quanto l'insorgente avrebbe risieduto in modo effettivo all'estero per un
periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio
giudizio sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale,
sulle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia comunale di __________
tra marzo e aprile 1998, nonché sul fatto che l'appartamento di 3½ locali non
sarebbe adatto ad ospitare cinque persone adulte.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la
validità del suo permesso di domicilio in Svizzera. Contesta in sostanza che
sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso. Ammette
di aver risieduto in Italia, precisando tuttavia che era solo per dormirci e
che il soggiorno era limitato a quattro mesi. Ritiene che, in tutti i casi,
l'abitazione di __________ __________ __________ non possa essere qualificata
come residenza effettiva in quanto il soggiorno, a causa delle sue difficoltà
finanziarie, era provvisorio fintanto che non reperisse in Ticino un alloggio a
buon mercato. Sottolinea che il centro dei suoi interessi personali e
professionali si trova in Svizzera e che pure durante il soggiorno in Italia,
egli si recava quotidianamente presso il suo garage a __________.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del
permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente
sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr.
STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente. Le testimonianze offerte
non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Tuttavia,
se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio
unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso
del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono
sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2
cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a
notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade
immediatamente. Esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce
nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il
termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Ne consegue che, in caso di
trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in
Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad
evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la
presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio
di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg.,
consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più
luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede
maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa,
è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re
F. consid. 3b).
-
3.1. Nell'evenienza
concreta, l'insorgente si è trasferito il 15 marzo 1997 da via __________ in
via __________ sempre ad __________. Il 1° aprile 1998 egli ha nuovamente
cambiato indirizzo nel medesimo comune, indicando di andare a vivere presso il
fratello __________ in un appartamento appena locato in via __________ composto
da 3½ locali (v. notifica 18 marzo 1998 al competente ufficio). La Polizia
comunale ha accertato, durante diversi controlli eseguiti tra il 23 marzo e il
6 aprile 1998 che __________, unitamente alla madre __________, non abita
nell'appartamento (v. scritto 6 aprile 1998 comune di __________ all'Ufficio
regionale stranieri di __________). Interrogato dalla Polizia cantonale il 9
giugno 1998 in merito alla sua residenza regolare e continua ad __________, il
ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Sono titolare del
garage __________ di __________ sito a __________ in via __________. Nel garage
oltre al sottoscritto lavorano un operaio ed un apprendista. Da settembre del
97 io sono in malattia a causa di una psoriasi alle braccia, alle gambe ed in
altre parti del corpo. Sono domiciliato in Svizzera dal 1964. Mio padre si
trovava in Svizzera già dal 1959 e mia madre vi giungeva dopo la mia nascita.
Io sono sposato dal 1995. Mia moglie ha sempre abitato prima a __________ e poi
a __________ in via __________. Dal marzo di quest'anno si notificava presso il
comune di __________. Praticamente veniva ad abitare con me.
Sollecitato dall'agente interrogante, __________ ha dichiarato:
"Devo dire che dal
1995 le cose presso il garage non funzionano tanto bene. Il lavoro è diminuito
considerevolmente. Da quando sono in malattia mi viene corrisposto un
indennizzo mensile di fr. 1'500.– di media al mese. Per questo motivo, data la
scarsità di soldi, provvisoriamente mi sono trasferito a __________ __________
__________ in un appartamento di proprietà di mia madre. L'appartamento si
trova in una palazzina di due piani e quattro appartamenti. Due di questi sono
di mia madre. In uno vi abita lei, mentre l'altro me lo ha dato in uso. Qui non
pago affitto. Nell'appartamento di __________, formato da due camere ed un
tinello vi abita mio fratello __________. Devo dire che da marzo ad ora vi avrò
dormito una sola volta. In precedenza ho abitato in via __________ dall'87
all'89. Poi ci siano trasferiti in via __________ presso la casa __________.
Poi, dopo la morte di mio padre avvenuta nel 95 ci siamo trasferiti in via
__________ dove avevamo un appartamento di 2 camere ed una sala. Qui abitavo
con mio fratello __________. Mia madre __________ invece si trasferiva a
__________. Praticamente viveva un po' là e un po' qua. L'affitto era di
1'200.– al mese. L'appartamento di via __________ costa fr. 1'150.– (tutto
compreso). In detto appartamento vi è qualche mio indumento, ma nulla di mia
moglie. La mia intenzione è quella di trovarmi un appartamento a buon mercato
ad __________, dove andare a vivere con mia moglie. La residenza di __________
__________ __________ come detto è provvisoria in attesa che la mia situazione
finanziaria migliori. Faccio presente che ho pure in corso una domanda di
naturalizzazione".
La __________ ha, dal canto suo, dichiarato alla polizia:
"Sono coniugata
__________ dal 17.08.1995. Ci siamo sposati a __________ e io sono rimasta in
paese sino al 1° marzo 1998. Nel periodo citato venivo di tanto in tanto a
trovare mio marito ad __________ in via __________. La mia presenza era
saltuaria infatti ci trovavamo circa una volta ogni due-tre mesi. Alle volte
veniva lui in paese e pertanto la mia presenza in Svizzera era limitata. La
madre di mio marito, signora __________, è domiciliata ad __________ al nostro
stesso indirizzo presso il figlio . E' pure proprietaria di una casa
a __________ __________ __________ / in via . Dalla morte
del di lei marito, avvenuta in data 09.08.1995, la __________ abita per la gran
parte del tempo nella sua casa di __________ anche per poter effettuare lavori
di manutenzione alla stessa. La sua presenza ad __________ è saltuaria. Capita
che delle volte si fermi a dormire ad Agno. Io e mio marito di fatto siamo
domiciliati ad __________ presso il fratello dell', __________. E' un
appartamento di 3½ locali con due camere da letto. Il __________ non è sposato.
Una camera è usata da mio cognato e da sua madre mentre l'altra è per noi due.
La nostra presenza ad __________ non è continua. Infatti capita che dormiamo a
__________ e al mattino rientriamo in Svizzera dove mio marito lavora. Nelle
ultime 8 settimane avremmo dormito una decina di volte ad Agno da mio cognato.
Il rimanente lo abbiamo trascorso a __________ __________ __________. Dopo un
momento di riflessione e dopo aver discusso con l'interrogante mi decido a dire
la verità. Mia suocera __________ abita dalla morte del marito, avvenuta nel
1995, a __________ __________ __________ dove è proprietaria di due
appartamenti. Non viene quasi mai in Svizzera. Dal mio arrivo nel mese di marzo
non sono mai venuta a dormire ad __________. In pratica ho aiutato mio cognato
nel trasloco da via __________ al n. 8 ma di fatto non ho mai abitato ad
__________. Ho preso alloggio unitamente a mio marito nel secondo appartamento
di proprietà di mia suocera. Non paghiamo affitto e quando possiamo aiutiamo la
__________ nel pagamento delle tasse. Mio marito dal 1° marzo 1998 ha sempre
dormito a __________ __________ __________. Al momento è in malattia per
problemi di pelle (allergia) e, a causa di un incidente, riceve un indennizzo
dall'invalidità di circa fr. 1'500.– mensili"
3.2. Ora, già in base agli accertamenti esperiti dal comune
di __________ e da quanto dichiarato dal ricorrente e dalla di lui moglie alla
Polizia cantonale, vi sono elementi sufficienti atti a dimostrare che egli ha
soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Va pure osservato
che il certificato AIRE dell'insorgente indica quale residenza ad __________ la
via __________, quando in realtà egli non vi abita più già dal 15 marzo 1997.
Ciò suscita dubbi sulla sua effettiva presenza ad __________ anche prima del
marzo 1998. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, in quanto
è in tutti i casi sicura la sua assenza per oltre sei mesi almeno a partire da
quest'ultima data. __________ ha infatti espressamente indicato nel proprio
memoriale ricorsuale che egli ha alloggiato a __________ __________ __________
fino al momento in cui avrebbe trovato un appartamento ancora ad __________.
Orbene, ciò si sarebbe verificato non prima del mese di novembre 1998 (ricorso
ad 4.1. pag. 5; doc. D). Ne consegue che egli ha risieduto in Italia, presso
l'abitazione della madre, almeno per 8 mesi rientrando in Svizzera durante
questo periodo unicamente per motivi professionali alla stregua di un
frontaliero (doc. F-M). Va pure sottolineato che l'insorgente non ha mai
presentato, prima della scadenza dei sei mesi di assenza all'estero, una
domanda volta a ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera fintanto che non
avesse reperito un appartamento più a buon mercato. Il suo permesso di
domicilio ha dunque perso inesorabilmente ogni validità, nonostante il centro
dei propri interessi non sia stato trasferito al di fuori della Svizzera (v. consid.
2).
3.3. Va infine sottolineato che nell'applicazione dell'art. 9
cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi.
Determinante è unicamente il quesito a sapere se lo straniero abbia risieduto
all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono
di conseguenza irrilevanti le allegazioni del ricorrente quando ritiene sproporzionato
il provvedimento perché domiciliato in Svizzera sin dalla nascita.
-
Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza
del permesso di domicilio rilasciato ad __________. Va nondimeno tenuto
presente che al ricorrente rimane impregiudicata la possibilità di ottenere un
permesso di lavoro temporaneo oppure quale confinante (v. osservazioni del dipartimento
al gravame). Il ricorso è pertanto respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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