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Numero d'incarto:
52.1999.123
Data decisione, Autorità:
16.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00123
Lugano
16 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli
statuendo
sul ricorso 30 aprile 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 13 aprile 1999, n. 1637, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 ottobre 1998
della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 6 maggio 1999 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella notte del 6 giugno
1998, __________ è fuoriuscito di strada in territorio di __________ con
l'autovettura Ford TI __________. La Polizia, intervenuta sul luogo
dell'incidente, ha indicato che __________ ha perso la padronanza del veicolo,
a suo dire per evitare un animale sul campo stradale, e dopo aver urtato due
pali dell'illuminazione pubblica ha terminato la sua corsa contro un albero.
Egli è stato sottoposto alla prova dell'alcolemia con prelievo di sangue, in
base alla quale si è potuto stabilire che il suo tasso di concentrazione
alcolica al momento dello sbandamento era dell'ordine dell'1,18 -1,65 per
mille.
B. Con decisione 22 ottobre
1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per
la durata di due anni, dal 6 giugno 1998 al 5 giugno 2000, subordinando l'esame
di un'eventuale riammissione alla guida prima di tale data alla presentazione
di un preavviso favorevole del Servizio __________ di cura dell'alcolismo
(__________), dopo un periodo di astinenza controllata dal consumo di bevande
alcoliche.
Nell'ambito della sua decisione l'autorità dipartimentale ha
tenuto in considerazione la gravità dell'infrazione commessa, l'esito di un
esame psicotecnico, nonché i provvedimenti amministrativi già adottati in
precedenza nei suoi confronti e più precisamente:
-
9 settembre 1993: revoca
della licenza di condurre veicoli a motore della durata di un mese, per avere
prodotto rumore evitabile con l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei
copertoni a __________ il __________ 1993
-
12 novembre 1993:
ammonimento per superamento di velocità a __________ il __________ 1993;
-
__________ 1994: revoca
licenza di condurre per la durata di 8 mesi per aver circolato con un'autovettura
con targhe abusive a velocità eccessiva, producendo rumore molesto, per perdita
di padronanza in curva, urto di una scala, occultamento e abbandono del veicolo
a __________ il __________ 1994.
-
__________ 1995: revoca a
tempo indeterminato per aver circolato con un'autovettura in stato di ebrietà
il __________ 1995 e ancora per aver circolato malgrado la revoca della licenza
di condurre il __________ 1995.
La riammissione alla guida,
previo superamento di un esame psicotecnico, è stata decisa il __________
1997.
C. Contro la decisione
dipartimentale di revoca della licenza di condurre, __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato. In quella sede ha argomentato, in buona sostanza,
che la durata del provvedimento di revoca era sproporzionata. Ne ha quindi
chiesto la riduzione ad un anno.
D. Il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, giudicando che la durata temporale del provvedimento
amministrativo fosse adeguato alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità, in considerazione della colpa del ricorrente e del cumulo di
infrazioni da lui commesse. L'Esecutivo ha pure evidenziato che dalla scadenza
dell'ultimo periodo di revoca era trascorso soltanto poco più di un anno e due
mesi e che il ricorrente aveva comunque riservata la possibilità di chiedere la
restituzione anticipata della licenza di condurre dietro presentazione di un preavviso
favorevole del __________.
E. Contro
il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo in via principale la riduzione della durata
del periodo di revoca inflittogli da due anni ad un anno ed in via subordinata
un'equa riduzione. Sostiene che il Consiglio di Stato ha considerato unicamente
i suoi precedenti, senza tenere conto degli argomenti da lui sollevati,
violando così il principio della proporzionalità e il suo diritto di essere
sentito.
Reputa che nel suo caso il periodo di revoca dovrebbe essere
fissato al massimo ad un anno, corrispondente al minimo previsto dalla legge,
poiché non sussisterebbero circostanze aggravanti rispetto alla semplice
recidiva, già considerata nel minimo legale.
Sminuisce la portata dei suoi precedenti, a suo dire
"ragazzate" compiute quando aveva vent'anni.
Ritiene che il perito lo abbia considerato idoneo alla guida,
ciò che non era stato il caso in passato, in relazione alle precedenti revoche
inflittegli. Il perito lo avrebbe giudicato maturo e tutto sommato avrebbe
espresso una prognosi a lui favorevole.
F. Il Consiglio di Stato
propone invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente,
nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi
dell'art. 43 PAmm, essendo personalmente e direttamente toccato dalla decisione
impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisone sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
ricorso in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996
in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
- La licenza di condurre o
la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il conducente ha guidato
in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La durata della revoca
della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita
secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno un anno se, entro
cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in
stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv.
1 lett. d LCStr).
La revoca della licenza a
titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33
cpv. 2 OAC).
- 4.1. La legislazione
federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è
perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole
particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457).
Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per
la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del
tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per
questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del
periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffauser,
op. cit., vol. III, n. 2458).
4.2. La colpa del ricorrente, che ha circolato con un tasso
di alcol nel sangue tra l'1,18 e 1,65 per mille, è indubbiamente grave, a
maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e
sanzionato per questa infrazione.
La sua reputazione come conducente non è esemplare. In passato
gli sono già state inflitte due revoche a scopo di ammonimento, un ammonimento
e una revoca a scopo di sicurezza, nello spazio di tempo di 5 anni,
relativamente breve per rapporto ai numerosi provvedimenti presi nei suoi
confronti. In un'occasione, poi, è stato colto mentre circolava in stato di
ebrietà.
Contrariamente a quanto adduce, sono proprio questi
importanti precedenti che devono essere considerati per determinare
la durata dell'ultimo provvedimento qui in esame, non tanto
l'eventuale prognosi positiva che egli si impegna a garantire, giacché, come ha
riscontrato anche il perito, egli ha tradito la fiducia concessagli
dall'autorità amministrativa che lo aveva riammesso alla guida dopo una revoca
a scopo di sicurezza durata circa un anno e due mesi.
A ragione dunque l'autorità inferiore si è pronunciata
tenendo in considerazione questi precedenti, conformemente tra l'altro a quanto
prevede l'art. 33 cpv. 2 OAC.
In tal senso va perciò disattesa la censura del ricorrente
secondo il quale l'Esecutivo ha violato il suo diritto di essere sentito perché
ha attribuito a questi dati un'importanza eccessiva.
4.3. Dagli accertamenti peritali non si rileva alcun dato
favorevole al ricorrente. Lo psicologo del traffico ha anzi indicato che nella
sua personalità preoccupa "la lacuna che fa sì che non sia ancora
riuscito ad assegnare alla norma che proibisce la guida in stato di ebrietà
quell'importanza che essa ha e che deve avere". Il perito ha perciò
così concluso il suo referto: Una prognosi favorevole implica, quale premessa,
un periodo di riflessione idoneo, cioè sufficientemente lungo. La misura
adeguata alla recidiva risulterà dall'analisi delle infrazioni precedenti,
delle misure prese per ottenere dall'interessato la metamorfosi necessaria, dei
risultati degli interventi fin qui provati. Non esistono più spazi per
scorciatoie e bizantinismi".
4.4. Il ricorrente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1
lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebrietà a poco più di un anno dalla
scadenza della precedente revoca della patente che gli era stata inflitta per
ebrezza al volante. Ma ha anche altri precedenti alle sue spalle, tra i quali
una disobbedienza ad un ordine dell'autorità per aver circolato malgrado la
revoca del permesso di condurre.
Nel suo caso si giustifica perciò di estendere il periodo di
revoca oltre il minimo legale di un anno indicato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d
LCStr, poiché si è in presenza, oltre che della recidiva, anche di circostanze
aggravanti. In passato egli è già stato colpito con una revoca a scopo di
sicurezza e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge.
- Tenuto conto della gravità
dell'infrazione, della colpa effettiva e del fatto che non sussiste necessità non
inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33
cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di
__________ appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente
adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, n. 2458 ). Fissando la durata della revoca in due anni
la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.
Pertanto il ricorso è respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2
OAC, 10 LALCStr, 3, 18,28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
__________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________,
__________;
____________________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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