AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.124
Data decisione, Autorità:
18.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00124
Lugano
18 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 13 aprile 1999 (no. 1626) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 10 novembre 1997 con la quale il municipio di __________ ha
confermato __________ quale controllore comunale degli impianti di combustione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel marzo
del 1983 __________ ha superato gli esami di abilitazione ad eseguire il
controllo degli impianti di combustione previsti dall'allora vigente decreto
legislativo 6 settembre 1982 concernente il controllo delle immissioni di
sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e
del loro funzionamento. Il mese di agosto seguente il municipio di __________
l'ha incaricato di eseguire i controlli sul proprio comprensorio comunale e il
4 aprile 1986 gli ha rinnovato la fiducia stipulando un articolato contratto di
appalto di durata indeterminata.
Il 27 novembre 1995, a seguito dei
cambiamenti intervenuti nei controlli della combustione con le modifiche
legislative apportate all'OIAt e l'entrata in vigore del decreto esecutivo 14
giugno 1994 concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC),
l'esecutivo di __________ ha deciso di rinnovare il contratto con __________.
Il giorno successivo le parti hanno dunque sottoscritto un nuovo contratto di
appalto del tutto identico a quello precedente, eccezion fatta per le tariffe,
corrispondenti a quelle fissate dal municipio mediante apposita ordinanza in
base alle direttive emanate in materia dal Dipartimento del territorio.
B. Il 20
maggio 1997 __________ ha avvisato il municipale di __________ __________ che
avrebbe esaminato il suo impianto il 5 del mese successivo. Preso atto dei
tentativi del proprietario di sottrarsi all'ispezione posticipando in continuazione
l'appuntamento, il controllore gli ha fatto recapitare una raccomandata dal
municipio con l'avvertenza che le verifiche prescritte dalla legge sarebbe
state effettuate il 23 ottobre 1997 a partire dalle ore 0800.
Con scritto 22 ottobre 1997 consegnato lo
stesso giorno alla cancelleria comunale e indirizzato all'esecutivo di
__________, __________ ha allora contestato la legittimità dell'incarico conferito
a __________ da una compagine municipale di cui egli non faceva parte.
Nella seduta del 10 novembre 1997 il
municipio ha dunque risolto a maggioranza (cinque voti favorevoli, due
contrari) "… la conferma di __________ in quanto era nominato nel 1995
quindi il suo mandato dovrebbe scadere il 31.12.1997; è stato firmato un
contratto il 28.11.1995 e pertanto __________ è in regola se l'autorizzazione
scade il 31.12.1997 sarà pubblicato il concorso."
C. Con
giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato tale
determinazione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da
__________.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto in sostanza che la risoluzione 27 novembre 1995 con cui il municipio
aveva stabilito di rinnovare l'appalto a __________, in funzione dal 1983 quale
controllore degli impianti di combustione del comune di __________ senza dar
adito a lagnanze di sorta, non poteva essere rimessa in discussione anche per
motivi di sicurezza del diritto e di tutela della buona fede del controllore.
Quanto al contratto sottoscritto il giorno seguente in sostituzione di quello
pressoché identico concluso nel 1986, il Governo ha reputato che tale
convenzione di durata indeterminata non fosse manifestamente lesiva degli
interessi della comunità e non meritasse pertanto rescissione immediata. Il
municipio - ha annotato il Consiglio di Stato - potrà tutt'al più rinunciare al
contratto rispettando i termini di disdetta una volta accertata la sussistenza
di inadempienze gravi o ripetute a carico del professionista incaricato dei
controlli.
D. Avverso la
predetta pronunzia governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando in via principale di constatare la nullità
della decisione 10 novembre 1999 (recte: 10.11.1997) resa dal municipio di
__________ ed in via subordinata di procedere al suo annullamento.
Narrati i fatti, il ricorrente ha contestato
partitamente le tesi governative sostenendo in particolare che la controversa
risoluzione municipale viola palesemente l'art. 113 LOC non essendo stata
preceduta da un pubblico concorso. Sarebbe quindi da considerare nulla o quanto
meno annullabile, atteso che il principio della buona fede tutelato dal
Consiglio di Stato deve in concreto soccombere a fronte dei prevalenti principi
della legalità e della parità di trattamento. D'altro canto, __________ ha incassato
le tasse di controllo senza riversare al Cantone la somma di fr. 10.- di cui all'art.
9 cpv. 2 DECIC ed ha omesso di trasmettere al municipio i protocolli dei controlli
previsti dall'art. 7 DECIC. Donde la necessità di regolarizzare la situazione e
rendere trasparente l'attività di controllo degli impianti di combustione esercitata
a __________ mediante l'esperimento di una procedura di pubblico concorso.
Analizzata la clausola 1.3. dell'appalto in
essere tra il comune di __________ ed il controllore __________ relativa ai
motivi ed al termine di disdetta, il ricorrente l'ha giudicata oltremodo favorevole
al privato arrivando alla conclusione che il contratto era lesivo degli
interessi dell'ente pubblico per manifesta disparità tra le parti e le limitazioni
in esso contenute potevano essere corrette solo con il suo annullamento e
l'apertura di un pubblico concorso.
__________ ha infine chiesto di verificare
se il controllore avesse nel frattempo superato gli esami federali e mantenuto
l'autorizzazione cantonale ad eseguire i controlli della combustione, poiché
nell'evenienza contraria occorrerebbe risolvere immediatamente il contratto in
discussione.
E. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio di __________,
i quali hanno sollecitato la conferma del giudizio impugnato senza formulare
particolari osservazioni.
__________ ha rinunciato ad esprimersi.
F. Il
Tribunale ha accertato d'ufficio che __________ non ha ancora superato gli
esami per ottenere l'attestato federale di controllore della combustione. A
fine marzo 2000 non è dato di sapere se il Dipartimento gli rinnoverà
l'autorizzazione temporanea ad eseguire i controlli giusta l'art. 4 cpv. 4
DECIC.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 208 cpv. 1 e
209 lett. a LOC, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'esecuzione
della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza federale
contro l'inquinamento atmosferico compete di principio ai cantoni (art. 36
LPAmb e 35 OIAt). Il Ticino ha fatto uso di tale delega emanando il decreto
legislativo 16 dicembre 1991 di applicazione alla LPAmb e, per quanto attiene
più specificatamente al campo delle verifiche da effettuarsi sugli impianti di combustione,
il decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente il controllo degli impianti di
combustione (DECIC).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 DECIC le autorità
preposte al controllo degli impianti di combustione provvedono direttamente ai
loro incombenti o ne affidano l'esecuzione a terzi (cfr. pure art 43 LPAmb). I
controlli, soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere eseguiti unicamente
da persone autorizzate dal Dipartimento del territorio. L'autorizzazione è
personale e viene rilasciata a chi è in possesso dell'attestato federale di
controllore della combustione (art. 4 cpv. 3 DECIC). Autorizzazioni temporanee
possono essere rilasciate a candidati che si stanno preparando all'esame federale
di controllore della combustione (art. 4 cpv. 4 DECIC).
Come annota a giusto titolo il Consiglio di
Stato, la maggior parte dei comuni ticinesi affida i controlli ad una delle
persone autorizzate dal Dipartimento appaltandole il lavoro per la durata di
una legislatura comunale (quadriennio) previo espletamento - laddove necessario
per ragioni di valore della commessa - di un pubblico concorso ex art. 113 LOC.
-
Dal
profilo formale il ricorrente ha attaccato la risoluzione 10 novembre 1997 con
cui il municipio di __________ ha "confermato" __________ quale
controllore degli impianti di combustione del comune. Tale atto non rientra
però nel novero delle decisioni impugnabili innanzi al Consiglio di Stato prima
ed al Tribunale cantonale amministrativo poi giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC. In effetti,
la presa di posizione assunta dal municipio a seguito dello scritto 22 ottobre
1997 pervenutogli da parte del ricorrente non tocca la costituzione, la
modificazione o l'annullamento di un diritto o un obbligo di un singolo
amministrato. Non ha portata né valenza propria. Non spiega nemmeno effetti
obbligatori all'interno dell'apparato amministrativo (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa, N. 4 ad art. 1 PAmm; RDAT II-1994 N. 8 e 16).
Trattasi di una semplice declaratoria con il quale il municipio ha ribadito la
sussistenza di una relazione contrattuale con il controllore __________
iniziata nel 1983 e rinnovata il 27 novembre 1995 mediante formale adozione di
una decisione municipale in tal senso e susseguente sottoscrizione di un
negozio d'appalto sostanzialmente identico a quello in vigore fino a quel
momento.
-
In realtà,
a distanza di anni il ricorrente tenta di rimettere in discussione in via ricorsuale
la decisione del 27 novembre 1995 con la quale l'esecutivo comunale ha accolto
la suggestione del suo UT di sottoscrivere un nuovo contratto di appalto con il
controllore __________, al fine di ottenerne la rescissione e provocare il
conferimento dell'incarico ad un altro controllore previo pubblico concorso.
Invano. Quella decisione rimasta inimpugnata è da tempo cresciuta in giudicato
ed ha dato luogo alla stipulazione di un contratto di appalto tra il municipio
di __________ e __________ che entrambi i contraenti hanno sempre onorato
appieno. E' vero che il servizio avrebbe dovuto essere assegnato in esito ad un
pubblico concorso trattandosi di una prestazione periodica riferita
all'esecuzione di circa 120 controlli sull'arco di un biennio e quindi di
valore superiore ai 10'000.- fr. (art. 113 LOC e 70 RC di __________). Ma è
altrettanto vero che stante la particolarità dei compiti affidatigli dalla
legislazione sulla protezione dell'ambiente, il municipio aveva qualche ragione
per ritenersi legittimato ad appaltare i controlli senza pubblicare un bando di
concorso. In effetti, le modalità di esecuzione dei controlli della combustione
sono stabilite dalla legge ed i controlli stessi possono essere effettuati da
una ristretta cerchia di persone di pari qualifica appositamente autorizzate
dall'autorità cantonale, cosicché tutti i controllori abilitati garantiscono
l'esecuzione ineccepibile di un identico lavoro. In questo specifico campo, per
l'ente pubblico non si pongono d'altronde questioni di vantaggio economico,
atteso che le tasse dei controlli - fissate dall'autorità stessa in base ai
principi di causalità e copertura dei costi (art. 9 cpv. 1 DECIC) - sono a carico
esclusivo del proprietario dell'impianto.
Se ne deve concludere che nell'impossibilità
di impugnare la risoluzione municipale del 10.11.1997 per assenza di una decisione
ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC e quella del 27.11.1995 per decorrenza dei
termini di ricorso, __________ avrebbe dovuto far intervenire il Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza sui comuni segnalandogli la situazione
irregolare di cui era venuto a conoscenza. Rispettivamente, il Governo avrebbe
dovuto trattare il gravame del 22 novembre 1997 alla stregua di una denuncia ex
art. 196 LOC e, constatata la violazione dell'art. 113 LOC nell'ambito
dell'appalto conferito nel 1995 a __________, imporre al municipio di
__________ di procedere alla delibera di due cicli del servizio comunale di
controllo degli impianti di combustione previa disdetta del vigente contratto
28.11.1995 e pubblicazione di un concorso.
- Sulla
scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto.
La tassa
di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 16, 43, 45 LPAmb; 3, 13, 14, 35
e l'allegato 3 OIAt; 113, 194 ss., 208, 209; 3, 5, 6 DLALPA; 2, 3, 4, 9, 11, 12
DECIC; 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster