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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.125
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00125
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 aprile 1999 di
__________,
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1615, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 28 gennaio 1999, no. a. 23166, con la quale la Sezione delle circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di un mese e quindici giorni;
vista la risposta 1. giugno 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 18 settembre 1998 la Sezione della circolazione, in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr e 14 cpv. 1 ONC, ha inflitto a __________, __________, una multa di fr. 500.--, oltre a tasse e spese, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso"
che la decisione di multa, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato;
che a seguito di tale fatto con decisione 26 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore dal 5 gennaio 1999 al 19 febbraio 1999, negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che avendo il ricorrente depositato il permesso di condurre soltanto il 25 gennaio 1999, l'autorità dipartimentale gli ha notificato un secondo scritto datato 28 gennaio 1999, che fissava il periodo di revoca dal 25 gennaio 1999 al 9 marzo 1999;
che con ricorso 7 febbraio 1999 il ricorrente ha postulato l'annullamento della "Risoluzione dipartimentale nr. 2421 del 26 novembre 1999., Modificata 28 gennaio 1999", facendo valere in sostanza di non essere stato la causa dell'incidente;
che con decisione 9 marzo 1999 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, considerando il ricorso diretto contro lo scritto 28 gennaio 1999, lo ha stralciato dai ruoli, poiché privo di oggetto, ritenuto che l'insorgente aveva già scontato il periodo di revoca;
che il 17 marzo 1999 __________ ha postulato davanti al Consiglio di Stato l'annullamento della decisione 9 marzo 1999;
che il 13 aprile 1999 l'Esecutivo cantonale ha accolto il ricorso 17 marzo 1999, annullando la decisione 9 marzo 1999 del suo servizio e respingendo il ricorso 7 febbraio 1999; in sostanza il Governo ha ritenuto che la misura amministrativa adottata fosse legittima, giustificata e proporzionata;
che il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste e le giustificazioni formulate in precedenza;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr; il gravame, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine;
che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200);
che in concreto lo scritto 28 gennaio 1999 della Sezione della circolazione si è limitato a modificare la collocazione temporale del periodo di revoca; soltanto entro questi limiti esso poteva dunque formare oggetto di ricorso; ritenuto che l'insorgente si è invece aggravato contro il provvedimento stesso di revoca della licenza di condurre e non contro il periodo in cui scontare la misura, il gravame andava dichiarato privo d'interesse;
che il ricorso 7 febbraio 1999, in quanto rivolto contro la decisione 26 novembre 1998, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, poiché largamente tardivo;
che pertanto il gravame va respinto con seguito di tassa di giustizia e spese;
abbondanzialmente si osserva che le censure di merito sollevate dal ricorrente avrebbero comunque dovuto essere disattese, considerato che l'autorità competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può, di principio, scostarsi dall'accertamento dei fatti contenuto nella decisione penale passata in giudicato (DTF 121 II 214), e che la misura adottata nei confronti dell'insorgente appare giustificata e proporzionata in considerazione della gravità delle infrazioni da lui commesse e della sua reputazione quale automobilista.
Per questi motivi,
visti gli art.10 cpv. 2 LALCStr; 1, 46 cpv. 1 e 55 cpv. 1 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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