AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.128
Data decisione, Autorità:
27.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00128
Lugano
27 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
Contro
la
risoluzione 13 aprile 1999 (n. 1627) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre
1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia
di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
-
6 maggio 1999 del Consiglio di
Stato,
-
11 maggio 1999 della Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione);
preso atto dello scritto 19 maggio 1999
dei ricorrenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ (1949) e la
moglie __________ (1956), entrambi cittadini turchi di etnia curda, sono
entrati in Svizzera rispettivamente nel 1986 e 1989 depositando una domanda
d'asilo che è stata definitivamente respinta il 2 giugno 1989 dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia. In seguito ai coniugi __________ sono stati
concessi diversi permessi di dimora di breve durata. Il 14 maggio 1991 essi
sono stati posti al beneficio di un permesso umanitario di dimora annuale ex
art. 13 lett. f OLS. Il 1° ottobre 1991 sono entrati a loro volta in Svizzera i
figli __________ (1977), __________ (1979), __________ (1981) e __________
(1985), ottenendo anch'essi l'autorizzazione di dimora per vivere con i
genitori. I permessi della famiglia sono stati in seguito regolarmente
rinnovati, con ultima scadenza fissata al 30 giugno 1998 per i ricorrenti
nonché per __________ e __________, al 5 ottobre 1999 per __________ e al 5
aprile 2001 per __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera e fino all'inizio
del 1996, __________ ha lavorato in qualità di manovale o di operaio, cambiando
diversi posti di lavoro. Dall'inizio 1996 egli è rimasto senza lavoro, a parte
un programma occupazionale frequentato da gennaio a luglio 1997 presso il
"__________" a __________. Nel contempo, i coniugi si sono iscritti
alla disoccupazione. A partire dal 1986 l'allora Ufficio cantonale di assistenza
sociale (UCAS) ha versato ai ricorrenti dei contributi integrativi in quanto il
salario e, successivamente, le indennità di disoccupazione erano insufficienti
per coprire i bisogni della famiglia.
B. Con decisione 27 novembre
1997 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha
minacciato __________ e __________ di espulsione. La diffida si fonda sulla
considerazione che la famiglia aveva percepito, dal 1986 fino all'emanazione
della decisione, prestazioni assistenziali per oltre fr. 50'000.–. Gli
interessati sono stati resi attenti che, in caso di recidiva o di comportamento
scorretto anche nel 1998, l'autorità competente avrebbe adottato nei loro
confronti una misura amministrativa. La risoluzione è stata resa in
applicazione dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
Il 10 dicembre 1997 __________ ha ceduto all'UCAS le indennità
di disoccupazione, per complessivi fr. 28'605.10, maturate dal marzo 1996 sino
al 30 novembre 1997.
C. a) Contro la minaccia
d’espulsione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di
Stato. Hanno postulato l'accertamento della nullità della decisione dipartimentale
perchè adottata senza aver dato loro la possibilità di esprimersi in proposito,
perchè non conforme agli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e 16 cpv. 3 ODDS, perché
non precisava loro cosa fare per evitare l'espulsione, e perché non teneva
conto della riduzione del debito conseguente alla cessione delle indennità di
disoccupazione.
Il 1° aprile 1998 __________ ha trovato lavoro in qualità di
aiuto cucina presso il ristorante __________ a __________ con una retribuzione
oraria di fr. 14.70.
b) Con giudizio 13 aprile 1999, il Consiglio di Stato ha
confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame. L'Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero caduti in maniera
continua e rilevante a carico dell'assistenza sociale e che non vi fossero
elementi oggettivi e concreti tali da poter ritenere che la situazione di
indigenza non dovesse continuare anche in futuro, segnatamente dopo la fine del
diritto alle indennità di disoccupazione. Ha quindi avallato l’adozione di un
semplice ammonimento, tenendo conto degli sforzi profusi dai ricorrenti per
trovare lavoro. Il Governo ha inoltre respinto la censura relativa alla violazione
del diritto di essere sentiti in quanto i ricorrenti avevano potuto far valere
le loro ragioni in sede di ricorso e la decisione dipartimentale risultava
comunque sufficientemente motivata. Ha infine considerato che fosse implicito
ciò che ci si attendeva dagli stessi, ossia svolgere un'attività lucrativa che
permettesse loro di diventare autosufficienti.
Il 3 dicembre 1998 __________ ha comunicato all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento di rinunciare a percepire le prestazioni sociali.
D. Contro la predetta
pronunzia, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritengono che il giudizio impugnato
sia arbitrario, sproporzionato, nonché fondato su fatti incompleti ed inesatti.
A sostegno della loro tesi, riprendono e sviluppano le argomentazioni già
presentate davanti al Consiglio di Stato, ribadendo di non essere caduti a
carico dell'assistenza pubblica in modo continuo e rilevante. In particolare
sottolineano di non ricorrere più ai sussidi assistenziali e criticano il
Governo per non aver esperito indagini per accertare il miglioramento della
loro situazione economica. Indicano di disporre attualmente, con la partecipazione
finanziaria dei figli, di entrate per circa fr. 8'000.– mensili.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza dover
procedere ai richiami degli incarti presso l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento e presso la Cassa pubblica cantonale di disoccupazione. Tale
atti non appaiono in effetti idonei a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Giusta l'art. 10 lett. d
LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non
quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo
e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv. 1). Tale provvedimento può
essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). L'espulsione
può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata.
Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato
solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per rimpatrio s'intende il
trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese
ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura
di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in
Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando
è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca
l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il
proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad
un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. L'art. 16 cpv. 3 prima
frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità dell'espulsione, occorre
tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero
in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza
conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione
delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3
seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett.
d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione
scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo
straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
-
Gli insorgenti ritengono
che la decisione di minaccia di espulsione sia insufficientemente motivata in
quanto non preciserebbe quale comportamento essi dovrebbero tenere in futuro. A
torto. L'autorità di prime cure ha infatti precisato che il provvedimento è
stato adottato a seguito del debito assistenziale di complessivi fr. 50'000.–
maturato nel periodo 1996-27 novembre 1997, indicando loro che se la situazione
fosse perdurata anche nel corso del 1998 sarebbe stata emessa nei loro
confronti un'espulsione amministrativa o un rimpatrio senza altra formalità.
Non risulta d'altronde che i ricorrenti, impugnando la decisione davanti al
Consiglio di Stato, non abbiano potuto comprendere gli addebiti mossi loro
dall'autorità dipartimentale. Facendo valere le proprie ragioni tramite il loro
memoriale ricorsuale, essi hanno infatti dimostrato di aver ben compreso la
portata e lo scopo della minaccia di espulsione. Ne consegue che la censura
sollevata dagli insorgenti è infondata. Da questo profilo il ricorso va quindi
respinto.
-
Il 27 novembre 1997, la
Sezione degli stranieri ha ammonito gli insorgenti per essere caduti a carico
dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Ai fini del presente
giudizio occorre pertanto determinare se la minaccia di espulsione si giustifica
sulla base della situazione finanziaria dei ricorrenti precedente la decisione
dipartimentale.
4.1. Dall'inserto di causa risulta che la famiglia
__________, a partire dal 1986 fino alla decisione emanata dal dipartimento, ha
percepito prestazioni assistenziali in modo continuo per un totale di ca. fr.
50'000.– (v. lettera 26 maggio 1997 UCAS alla Sezione degli stranieri). Gli
insorgenti non contestano di essere stati a carico dell'assistenza, ma
considerano tale somma come non rilevante. A loro dire l'importo complessivo
dovrebbe essere ripartito sull'arco di una decina d'anni, ciò che minimizzerebbe
l'entità del carico assistenziale. La tesi non può essere condivisa. Per l'applicazione
dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS va tenuto in considerazione l'ammontare
complessivo del debito contratto che, in concreto, è rilevante. Sebbene si componga
di prestazioni integrative allo stipendio, il debito è lievitato nel corso di
una diecina d'anni a circa fr. 50'000.–. Le argomentazioni addotte dai ricorrenti
hanno per contro rilevanza, come si vedrà in seguito, nell'ambito del giudizio
sulla proporzionalità della decisione di rimpatrio. Va inoltre osservato che,
al momento della decisione dipartimentale, non vi erano elementi che
permettessero di pronosticare un miglioramento della situazione finanziaria
degli insorgenti. Già a carico dell'assistenza, dall'inizio del 1996 il
ricorrente __________ è rimasto senza lavoro. L'unica attività svolta prima
della decisione di prima istanza si è limitata a un programma occupazionale
frequentato da gennaio a luglio 1997 presso il __________ a __________. Il
ricorrente non aveva dunque un'attività lucrativa stabile da quasi due anni e
le indennità di disoccupazione, una volta esaurite, non potevano certo determinare
un miglioramento della loro situazione di indigenza. E' solo nel marzo 1998 che
egli ha trovato un lavoro, in apparenza più regolare. Per quanto concerne la moglie,
essa ha invero ceduto all'UCAS le indennità di disoccupazione arretrate a partire
dal marzo 1996 fino al 30 novembre 1997 per complessivi fr. 28'605.10, che l'ente
assistenziale rivendicava. Tuttavia la cessione è successiva al provvedimento
di rimpatrio (v. dichiarazione 10 dicembre 1997). La rinuncia a far capo
all'assistenza si è del resto concretizzata ben oltre un anno dopo l'ammonimento
e meglio il 3 dicembre 1998. In questo senso risultano chiaramente dati gli
estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4.2. La risoluzione censurata non procede quindi da un
esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità
di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da
adottare. L'autorità ha correttamente ritenuto che a quel momento un'espulsione
non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è giustamente
limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv.
3 ODDS). Va infatti tenuto conto del soggiorno decennale in Svizzera e degli
sforzi intrapresi dai ricorrenti per trovare lavoro (doc. D-E prodotti dinanzi
al Consiglio di Stato). D'altra parte è proprio a seguito della minaccia di
espulsione che essi hanno finalmente incominciato a rimborsare il debito. Con
le entrate attuali di circa fr. 8'000.–, favorite anche grazie alla
partecipazione dei figli a seconda delle loro possibilità (doc. E-H), gli
insorgenti potranno, entro breve termine, rimborsare pure il debito ancora
esistente.
- Il ricorso deve pertanto
essere respinto.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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