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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.129
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00129
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________, __________, patr. da avv. __________,
contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1628, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presenta dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 19 dicembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. no. __________ RT;
viste le risposte:
10 maggio 1999 di __________ e __________;
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato, __________;
25 maggio 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 ottobre 1997, __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RT (zona R2).
Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, proprietari della part. n. __________ RT, contestandola dal profilo delle distanze dal confine e della sufficienza dell’accesso.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio ed in particolare quello della Sezione bonifiche e catasto, il 19 dicembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che la distanza della costruzione dal confine verso il fondo dei ricorrenti (part. no. __________ RT) fosse senz’altro conforme all'art. 9 NAPR. La scala esterna, pur essendo allineata alla costruzione principale, non richiamerebbe alcun supplemento di distanza dal confine verso il fondo prospiciente (part. n. 316 RT).
Il Consiglio di Stato ha poi condiviso le deduzioni del municipio circa la sufficienza dell’accesso, ritenendo che la pista esistente sulla part. n. __________ RT, destinata ad essere presto trasformata in una strada RT, bastasse alle necessità del fondo.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli in limine di sospendere il giudizio sino ad evasione di un ricorso di diritto pubblico inoltrato al Tribunale federale contro la decisione 26 febbraio 1999 resa dalla commissione di ricorso di II. istanza nella procedura RT.
Nel merito, gli insorgenti chiedono invece l'annullamento della licenza e del giudizio governativo che la conferma, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla distanza dal confine ed all'adeguatezza dell'accesso. Alla distanza di 3 m dal confine, prescritta dall'art. 9 NAPR, obiettano, andrebbe aggiunto il supplemento imposto dalla cifra 2 della stessa norma per facciate che superano la lunghezza di m 16. Nella lunghezza della facciata andrebbe infatti compresa anche la scala esterna, che formerebbe un tutt'uno con il corpo principale dell’edifcio.
L'accesso, ribadiscono i ricorrenti, sarebbe insufficiente. La pista costituita dal sedime della futura strada di PR non risponderebbe infatti alle esigenze minime di un accesso.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di Vaglio, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
__________ e __________, subentrati, quali acquirenti del fondo, ai precedenti beneficiari della licenza, contestano dal canto loro le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Ad eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio della causa all'istanza inferiore (art. 65 PAmm). Il Tribunale cantonale amministrativo non è invero tenuto a sobbarcarsi l'onere degli accertamenti che il Consiglio di Stato omette di esperire.
La richiesta di sospensione della procedura è diventata priva d’oggetto in seguito alla sentenza 23 giugno 1999 con cui il Tribunale federale ha repinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dagli insorgenti contro la decisione 26 febbraio 1999 della Commissione di ricorso di II istanza nella procedura RT di __________.
Manifestamente pretestuose sono le censure che i ricorrenti ripropongono in questa sede con riferimento alle distanze della costruzione dal confine N.
La scala esterna, allineata sulla facciata N ed appoggiata sul terreno, non crea in effetti ingombri particolari. Né forma un corpo unico con la costruzione principale. Non richiama pertanto alcun supplemento di distanze dal confine verso la prospiciente part. n. __________ RT. Costruzioni poste alla base di un edificio, che non eccedono gli ingombri delle costruzioni sotterranee, non richiamano invero particolari distanze dal confine o da altri edifici (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, N 1202 in fine).
4.2. Nell’evenienza concreta, l’accesso al fondo dei resistenti avrebbe luogo attraverso una strada di servizio, prevista dal PR attraverso la zona R2, ma non ancora compiutamente realizzata. Per il momento, il fondo dei resistenti sarebbe accessibile soltanto attraverso una semplice pista, che seguirebbe il tracciato della futura strada.
Orbene, gli atti di causa non permettono di stabilire con sufficiente precisione se questa pista, dall’incerta configurazione, risponda alle esigenze minime poste dalla legge in materia di accessi veicolari. In particolare, non è dato di sapere se sia stata in qualche modo aperta alla circolazione o se ne venga invece soltanto tollerato l’uso da parte del comune.
Stando così le cose, ben si giustifica annullare il giudizio governativo impugnato, siccome fondato su accertamenti incompleti, e rinviare gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione dell’istruttoria (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT, 67 LALPT, 9 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 (n. 1628) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione, previa completazione dell’istruttoria.
Non si preleva tassa di giustizia.
I resistenti rifonderanno in solido fr. 500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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