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Numero d'incarto:
52.1999.135
Data decisione, Autorità:
11.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00135
Lugano
11 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 del
Comune di __________,
Contro
la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato
(no. 1613) che annulla la decisione 21 gennaio 1999 con cui il municipio di
__________ ha imposto a __________ un contributo sostitutivo per posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3
novembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ una
licenza edilizia per la formazione di un nuovo locale d'esposizione sito in un
edificio esistente ubicato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFP). Al
permesso era abbinata la concessione di una deroga all’obbligo di realizzare i
posteggi prescritti dall'art. 10 cpv. 2 NAPR, contro pagamento di un contributo
sostitutivo per un posto auto mancante che il municipio si riservava di
determinare ed esigere con successiva decisione.
B. Con
decisione 21 gennaio 1999 il municipio ha chiesto alla resistente __________ il
versamento di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per un posteggio
mancante.
C. Con
giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
il ricorso contro di esso inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che
prevalenti esigenze di sicurezza giuridica imponessero di determinare
l'ammontare del contributo sostitutivo già al momento del rilascio della
licenza edilizia. Una riserva in favore di un'imposizione a posteriori sarebbe
inammissibile.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione
annullata.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente
rileva che la resistente non aveva contestato l'obbligo impostole con la
licenza. La determinazione del contributo a posteriori non l’avrebbe affatto
pregiudicata nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare nessuna particolare
osservazione.
Ad identica conclusione perviene la
resistente __________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 10 NAPR di __________, per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti
o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria
la formazione di un numero di posteggi o autorimesse variabili in funzione
delle dimensioni e della destinazione della costruzione. Deroghe o eccezioni possono
essere concesse dal municipio solo quando la formazione dei posteggi risulti
tecnicamente impossibile o sia in contrasto con il principio di conservazione
dei valori storico-ambientali del Nucleo di vecchia formazione. In questi casi,
il municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al
25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
2.2. Il contributo sostitutivo per posteggi
mancanti costituisce un compenso dovuto dal beneficiario di una licenza
edilizia, che viene dispensato dall'obbligo di dotare una determinata costruzione
dei posteggi occorrenti ai fini della sua utilizzazione (Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 29 LALPT, N. 267 seg.).
Considerato che la licenza edilizia è un
atto mediante il quale l'autorità accerta la conformità dell'intervento
previsto con il diritto edilizio (art. 1 cpv. 1 RLE), l'obbligo di approntare
un certo numero di posteggi, rispettivamente di versare un determinato
contributo sostitutivo per posteggi mancanti deve di principio essere sancito
al momento del rilascio del permesso di costruzione. Il promotore
dell’intervento edilizio ha diritto di conoscere prima dell'inizio dei lavori i
vincoli e gli oneri che gliene derivano. Riservate le ipotesi in cui sono dati
gli estremi per una revoca della licenza, elementari considerazioni di
sicurezza giuridica escludono in linea di massima che tale obbligo possa essere
imposto successivamente al suo rilascio.
Ciò non significa tuttavia ancora che in
presenza di particolari circostanze l'autorità non possa rilasciare una
licenza, che si limita a sancire il principio dell’assoggettamento
dell’intervento all’obbligo del versamento di un contributo sostitutivo per posteggi
mancanti e riserva la definizione dell’ammontare ad ulteriore decisione.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, una simile riserva non
pregiudica minimamente il principio della sicurezza giuridica. E' sufficiente
che la stessa venga formulata in termini espliciti, in modo da rendere edotto
il beneficiario della licenza del fatto che l'intervento gli procurerà
ulteriori oneri, la cui quantificazione sarà oggetto di successiva decisione.
Nella misura in cui è avvertito del fatto che l’intervento è soggetto al
prelievo di un contributo sostitutivo il beneficiario della licenza è libero di
decidere se gli conviene attendere che il contributo sostitutivo venga
concretamente determinato o se è preferibile iniziare i lavori immediatamente,
correndo il rischio di essere chiamato a pagare un contributo superiore alle
sue previsioni. Contributo che può comunque ancora contestare, limitatamente al
suo ammontare, al momento in cui viene determinato dall’autorità.
- 3.1. Nel
caso concreto, il municipio di __________ ha autorizzato la resistente
__________ alla formazione di un locale d'esposizione nell'edificio al mappale
no __________ RFP.
La licenza accordata avvertiva la resistente
che l'intervento avrebbe comportato il prelievo di un contributo sostitutivo
per un posteggio mancante, che sarebbe stato definito successivamente con
separata decisione. Nella misura in cui accerta l'obbligo di versare un
contributo sostitutivo per un posteggio mancante, la decisione è cresciuta in
giudicato materiale. Non essendo dati i presupposti per una sua revisione, non
può quindi essere rimessa in discussione. Incontestabile è pure il differimento
della quantificazione del contributo da prelevare, che l'autorità comunale si è
espressamente riservata in sede di rilascio della licenza. Lo esige lo stesso
principio di sicurezza giuridica invocato dal Consiglio di Stato. Se la
resistente non condivideva l’obbligo di versare un contributo sostitutivo per
un posteggio mancante o il differimento della sua quantificazione ad ulteriore
decisione avrebbe dovuto tempestivamente impugnare le relative clausole della
licenza. Non può far uso della licenza e pretendere di contestare il contributo
in quanto tale soltanto al momento in cui l'autorità si prevale della riserva
di determinarlo con separata decisione. Ammettere il contrario significherebbe
in effetti disconoscere la forza di cosa giudicata e premiare un comportamento
tutto sommato lesivo delle regole della buona fede; regole che vincolano anche
il cittadino nei confronti dell’autorità (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungs-rechtsprechung, V ed., N. 77 B I seg.).
3.2. Invano lamenta la resistente una
disparità di trattamento asserendo genericamente che in altri casi, analoghi al
suo, il municipio avrebbe rinunciato a prelevare un contributo sostitutivo per
posteggi mancanti. L'eccezione non è minimamente provata. Né sussistono
elementi che permettano di ritenere che specifici accertamenti possano
suffragarla.
- Non
contestando la resistente l’ammontare del contributo impostole dal municipio,
il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
ripristinando la decisione 21 gennaio 1999 del municipio di __________.
La tassa di giustizia è posta a carico della
resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio
di Stato
(n. 1613) è annullata.
1.2. la decisione 21 gennaio 1999 del municipio
di __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della resistente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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