AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.143
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00143
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 maggio 1999 di
__________,
Contro
la risoluzione 22 aprile 1999 (n. 1791) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 16 dicembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di rifiuto del permesso di domicilio;
viste le risposte:
18 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
20 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1954), cittadino turco di etnia curda, è entrato in Svizzera il 3 gennaio 1990 richiedendo l'asilo. La sua domanda è stata respinta il 29 aprile 1992 dall'Ufficio federale dei rifugiati. Il 10 settembre 1992 egli si è sposato a __________ con __________ (1933), cittadina italiana domiciliata in Svizzera dal 1976. A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata al 24 aprile 2000. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha interessato i servizi di polizia, nonché le autorità penali ed amministrative.
B. Il 16 dicembre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 14 aprile 1998 da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio, limitandosi a rinnovare il suo permesso di dimora annuale. L'autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso sollecitato, segnatamente a causa di un ammonimento pronunciato nel 1994 nei suoi confronti per aver subìto una condanna penale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 10, 16 e 17 LDDS; 8 e 11 ODDS.
C. Con giudizio 22 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dal ricorrente. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'interessato avesse violato l'ordine pubblico elvetico. L'Esecutivo cantonale ha particolarmente tenuto conto che egli è stato ammonito, ha interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, è rimasto senza attività lucrativa per oltre 5 anni, e che aveva pure maltrattato più volte la moglie.
D. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio. Sostiene di aver definitivamente chiuso i conti con la giustizia e di comportarsi oramai in maniera corretta. Asserisce di aver sofferto di una forte depressione, in quanto non trovava lavoro a causa del mancato rilascio del permesso di domicilio. Ammette che tale stato d'animo ha avuto ripercussioni nella sua vita matrimoniale, ma contesta di aver maltrattato la moglie. Indica di aver sempre risieduto presso il domicilio coniugale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Turchia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di domicilio.
1.4. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anch'esso ha diritto al permesso di domicilio. In concreto, dagli atti risulta che l'insorgente è sposato da più di cinque anni con una cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio. Inoltre il suo soggiorno in Svizzera appare regolare ed ininterrotto. Di conseguenza il ricorrente ha - in linea di principio - il diritto di ottenere il rilascio del permesso di domicilio dal momento che non è contestato che egli viva con la moglie. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Va poi osservato che l'art. 8 CEDU concede un diritto a un permesso agli stranieri che intendono vivere in Svizzera con un parente stretto, il quale dispone di un diritto di soggiorno stabile (nazionalità svizzera o domicilio). Una simile pretesa sussiste tuttavia solo a condizione che la relazione tra lo straniero e il proprio parente sia stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con rinvii). Per statuire sul gravame non è necessario accertare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente alla moglie domiciliata. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda un'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
In concreto __________ __________, durante il suo soggiorno in Svizzera, ha interessato la polizia, nonché le autorità amministrative e penali. Con decreto d'accusa 7 ottobre 1994 (n. 2067/1994), egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per violazione alla LDDS. L'infrazione è stata commessa per avere favorito l'entrata illegale in Svizzera di 2 cittadini turchi attraverso un valico non autorizzato a __________, nonché per essersi messo a disposizione per trasportarli da __________ a __________. A seguito di tale condanna, il 22 dicembre 1994 il ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 27 gennaio 1997, ancora per violazione alla LDDS, egli è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 100.– per aver cercato di eludere il controllo di frontiera in uscita a Koblenz (v. Strafbefehl Bezirksamt Zurzach). Inoltre __________ ha soggiornato a lungo in Svizzera senza lavorare, facendosi spesso mantenere dalla moglie. In particolare, a partire dall'ottenimento del permesso di dimora, egli è rimasto inattivo professionalmente fino al 24 gennaio 1995 quando ha iniziato a frequentare un programma occupazionale. Dalla fine di luglio 1995, egli è rimasto nuovamente senza attività fino al 30 agosto 1996, allorquando ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro presso un'agenzia di collocamento, che è stato tuttavia sciolto già il 25 aprile 1997. E' solo il 22 luglio 1998 che egli ha ripreso nuovamente a lavorare, cambiando tuttavia ancora in seguito diversi posti di lavoro. Sulla scorta di quanto precede, risulta che il ricorrente ha tenuto un comportamento alquanto criticabile dal punto di vista dell'ordine pubblico durante il suo soggiorno in Svizzera.
Le argomentazioni addotte dall'insorgente per sollecitare il rilascio del permesso di domicilio non possono essere condivise. Va ricordato che prima di concedere un permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). Inoltre se è vero che la condanna penale risale al 1994 e che il periodo di prova di 2 anni è già trascorso, è altrettanto vero che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Il giudice penale tiene infatti conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Orbene, nonostante l'ammonimento del 1994, nel 1997 egli ha interessato nuovamente le autorità penali ancora per violazione della LDDS. Il ricorrente, in qualità di ospite nel nostro Paese, non può ignorare questa legge che disciplina ed assicura il rispetto delle norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri. Non rispettandola, egli ha dimostrato scarsa considerazione per l'ordine giuridico della nazione che lo ospita. Ma vi è di più. Dal punto di vista professionale, il ricorrente è rimasto troppo spesso disoccupato per lunghi periodi e senza validi motivi. E’ vero che l'attuale crisi congiunturale pone qualche difficoltà nel reperire un'attività lucrativa, ma è altrettanto vero che gran parte degli stranieri in Ticino hanno trovato un'occupazione stabile prima di aver ottenuto il permesso di domicilio. Va piuttosto notato che è solo dopo aver domandato il domicilio che l'insorgente sembra ora più stimolato a non restare più inattivo troppo a lungo (v. domande 22 luglio 1998, 7 gennaio e 4 aprile 1999 di inizio attività rispettivamente presso la __________ area, il __________ a __________ e l'albergo __________ __________ ad __________). Inoltre la presunta depressione di cui soffrirebbe l'insorgente non è suffragata da alcun supporto probatorio. Il rilascio di siffatto permesso si rivela pertanto, attualmente, ancora prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora per un anno il permesso di dimora, il dipartimento non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Ne consegue che il ricorso è respinto e non necessita ulteriore disamina.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 17 cpv. 2 LDDS; 8 e 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________;
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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