AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.148
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00148
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 4 maggio 1999, no. 1889, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 23 febbraio 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ ed __________ per la ristrutturazione di tre edifici situati nel nucleo (part. no. __________, __________ e __________ RF);
viste le risposte:
2 giugno 1999 del Consiglio di Stato, __________;
8 giugno 1999 del municipio di __________;
11 giugno 1999 di __________ e
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 dicembre 1998 i resistenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare tre stabili contigui, situati nel nucleo del paese (part. n.__________, __________ e __________ RFD). L'intervento prevedeva essenzialmente di riordinare l’interno delle costruzioni, rendendole idonee all’abitazione. Esternamente venivano modificate soltanto alcune aperture. La volumetria degli edifici rimaneva immutata.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, proprietari della part. no. __________ RFD, direttamente confinante con gli stabili posti sulle part. n. __________ e __________ RFD. Gli opponenti hanno contestato la completezza dei piani e l'ammissibilità di alcune aperture dal profilo dell’estetica e delle distanze.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 23 febbraio 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini. L'autorità comunale ha ritenuto che i piani fossero sufficienti, che le eccezioni sollevate si fondassero sul CC e sulla LAC. Ha inoltre rilevato che "per quanto attiene agli aspetti architettonici si abbracciano le conclusioni della commissione Cantonale".
B. Con giudizio 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Riassunti i fatti salienti, il Governo ha respinto le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla sufficienza della motivazione della decisione di rigetto dell'opposizione, alla completezza dei piani presentati, all'impatto estetico dell'intervento ed alle distanze dal loro fondo.
C. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.
I ricorrenti rimproverano anzitutto al municipio di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di pronunciarsi puntualmente sulle censure sollevate con l’opposizione. Già per questo motivo, il giudizio governativo andrebbe annullato, rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione.
I ricorrenti rimproverano inoltre al municipio, di aver omesso di applicare il diritto comunale nell’ambito del giudizio sulle censure d’ordine estetico sollevate con riferimento a due finestre previste sulla facciata 3.
Anche in questa sede i ricorrenti ribadiscono poi le contestazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza in relazione alla completezza dei piani presentati, che non illustrerebbero adeguatamente alcuni dettagli riguardanti le aperture.
Inammissibili, a loro avviso, sarebbero infine le previste trasformazioni delle aperture esistenti sulla facciata 6, rivolta verso il loro fondo. Queste aperture, argomentano, sarebbero in contrasto con le norme della LAC sulle distanze. Trattandosi di edifici esistenti in contrasto con il nuovo diritto e pregiudicando tale contrasto i loro interessi, la trasformazione non potrebbe essere autorizzata.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed i beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti, in particolare dai piani e dalle fotografie. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare pertanto atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. Per lo stesso motivo non occorre procedere all’assunzione dei testi genericamente indicati dai ricorrenti.
2.2. Il progetto inoltrato risponde compiutamente alle esigenze poste dall’art. 11 RLE. Esso riproduce infatti in modo chiaro e facilmente intelligibile l’attuale situazione degli stabili e le modifiche previste. Le demolizioni sono indicate in giallo, le opere murarie in rosso. La posizione, la foggia e le dimensioni delle aperture sono facilmente deducibili. L’altezza delle solette è riportata in modo chiaro ed univoco. La struttura e l’altezza per rapporto al tetto del soppalco previsto al primo piano dello stabile posto sulla part. n. __________ RFD sono rilevabili in modo da escludere qualsiasi dubbio. La mancanza di una scala d’accesso al soppalco è irrilevante ai fini del giudizio sulla conformità di tale manufatto con il diritto edilizio comunale. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la grata prevista sulla facciata 5 non è per nulla misteriosa. Essa non fa che riprendere le grate che verrebbero eliminate sulla facciata 4. Il fatto che non venga riportata dalla pianta del primo piano è probabilmente dovuto ad una svista. Ai fini della determinazione del contenuto della licenza fa comunque stato il piano della facciata 5.
Le censure d’insufficienza dei piani sollevate dai ricorrenti vanno quindi disattese siccome infondate.
3.2. Infondate sono in concreto le contestazioni che i ricorrenti ripropongono in questa sede con riferimento alla sufficienza della motivazione addotta dal municipio per respingere l’opposizione.
In quella sede i ricorrenti avevano anzitutto contestato le aperture, asserendo che si trattava di aperture non autorizzate e non conformi a non meglio precisate disposizioni di legge (punto 1). Il municipio ha respinto questa censura, asserendo che si trattava di questioni che esulano dalla sua competenza in quanto rette dal CC e dalla LAC. Considerata la genericità delle difformità denunciate dagli opponenti, la motivazione addotta dall’autorità comunale era senz’altro sufficiente, poiché permetteva agli opponenti di contestarla impugnando il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
Gli opponenti avevano poi lamentato la mancanza di dati tecnici e di disegni di dettaglio dei serramenti previsti sulla facciata rivolta verso il loro fondo (punto 2). Il municipio ha ritenuto che le indicazioni fornite dai piani fossero conformi alle esigenze poste dagli art. 4 LE, 8 e 12 RLE. Anche a questa eccezione ha quindi fornito una risposta adeguata.
Con esasperante pedanteria gli opponenti avevano ancora denunciato ulteriori, presunte carenze dei piani (punto 3), contestando in particolare: (a) la mancanza di sezioni degli edifici ai mappali n. 14 e 15, (b) la mancanza della sezione B-B, (c) la mancata indicazione del tubo di gronda della facciata 6, (d) alla cui posa si opponevano fermamente, (e) le insufficienti indicazioni relative alla finestra prevista sulla facciata 5, (f) ed in merito al soppalco di cui si è detto sopra, (g) l’indicazione erronea di una misura interna, (h) le insufficienti indicazioni metriche nella sezione C-C, e (i) la cancellazione di un posteggio.
Rispondendo che i piani erano sufficientemente precisi (3a, 3b, 3f, 3g e 3h), che alcune delle obiezioni succitate rilevavano dal diritto privato (3c e 3d), che il posteggio cancellato non era oggetto della licenza (3i) e che l’erronea indicazione metrica era stata corretta (3g), il municipio ha compiutamente soddisfatto l’obbligo di motivazione. Per quanto succinta, la motivazione non ha minimamente pregiudicato i ricorrenti nell’esercizio dei loro diritti di difesa.
Gli opponenti avevano per finire contestato la diversa foggia delle due finestre previste sulla facciata 3: una rettangolare e l’altra ad arco, a loro avviso, inaccettabili dal profilo estetico.
Respingendo l’opposizione anche su questo punto, l'autorità comunale ha affermato di “abbracciare le conclusioni” della CBN. Ancorché maldestra, la motivazione non è insufficiente. Da essa i ricorrenti potevano infatti dedurre che il municipio non aveva ravvisato alcuna violazione delle norme poste a tutela dell’estetica della costruzioni. Anche su questo punto i ricorrenti non hanno quindi subito alcuna menomazione delle loro possibilità di difesa.
L’art. 34 NAPR lett. b di Manno si limita a subordinare la trasformazione di edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di elementi di valore storico-artistico al giudizio del municipio, che è chiamato a decidere caso per caso, sentito il preavviso dell’autorità cantonale competente. Contrariamente a quanto adducono i ricorrenti la norma in esame non sancisce esplicitamente un obbligo di inserirmento armonioso delle costruzioni nel nucleo. L’inserimento conveniente nel tessuto urbano è prescritto soltanto per le nuove volumetrie.
Orbene, “abbracciando le conclusioni” della CBN, il municipio ha condiviso la valutazione estetica espressa dall’autorità cantonale. Ciò non significa ancora che esso abbia rinunciato ad esercitare il potere discrezionale conferitogli dal diritto comunale. Significa soltanto che è giunto alla stessa conclusione dell’autorità cantonale. Valutazione, questa, che il municipio poteva esprimere soltanto in base al diritto rimesso al suo giudizio; come la stessa autorità comunale ha poi confermato in sede di risposta ai ricorsi inoltrati dagli opponenti al Consiglio di Stato ed a questo tribunale.
Da questo limitato profilo le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alla differente foggia delle due finestre previste sulla facciata 3 vanno quindi disattese.
Tali censure sono peraltro inaccoglibili nel merito, non essendo ravvisabile nella valutazione espressa dal municipio alcun abuso del potere d’apprezzamento conferitogli dall’art. 34 NAPR.
Riallacciandosi alla garanzia della proprietà in quanto volta a tutelare le situazioni acquisite, la norma definisce i limiti degli interventi ammissibili su costruzioni realizzate legittimamente, ma venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.
5.2. Secondo i ricorrenti gli edifici confinanti con il loro fondo non sarebbero conformi al diritto, poiché la facciata 6 degli edifici posti sulle part. n. __________ e __________ RFD è munita di aperture a confine. La trasformazione, importante, non potrebbe quindi essere autorizzata, siccome recante pregiudizio ai loro interessi.
L’eccezione è infondata.
L’art. 34 NAPR stabilisce infatti che le costruzioni possono sorgere a confine o a m 1.50 dal confine. Devono inoltre rispettare una distanza di 4 m da edifici con aperture, mentre verso edifici senza aperture possono sorgere in contiguità o a 3 m. L’ordinamento delle distanze dal confine previsto dal diritto pubblico diverge parzialmente da quello della LAC. Per l’art. 34 NAPR le costruzioni possono infatti sorgere direttamente a confine tanto nel caso che presentino aperture, quanto nel caso in cui non ne presentino. A differenza della LAC, la norma di diritto pubblico non prescrive alcuna distanza per la formazione di aperture.
Ne discende che le aperture esistenti sulla facciata 6 confinante con il fondo inedificato dei ricorrenti (part. n. __________ RFD) non sono affatto in contrasto con il diritto rimesso al giudizio del municipio per l’applicazone, ovvero con l’art. 34 NAPR. Se siano o meno in contrasto con l’ordinamento delle distanze previsto dalla LAC per l’apertura di finestre è questione che sfugge al giudizio dell’autorità amministrativa.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 39 RLE; 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1’000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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