AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.151
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00151 52.1999.00220
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 25 maggio 1999 (1) e 26 agosto 1999 (2) di
__________,
Contro
(1) la decisione 4 maggio 1999 (n. 1871) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 11 gennaio 1999 contro la decisione 28 dicembre 1998 con cui il municipio di __________ ha determinato il suo stipendio di sorvegliante dell'acquedotto comunale;
(2) la decisione 6 luglio 1999 (n. 2978) del Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza di revisione inoltratagli dall'insorgente il 25 maggio 1999 avverso la summenzionata risoluzione governativa;
viste le risposte:
16 giugno 1999 del Comune di __________;
06 luglio 1999 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub 1);
08 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
21 settembre 1999 del Comune di __________;
al ricorso sub 2);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente svolge la mansione di sorvegliante dell'acquedotto comunale di __________ a norma dell'art. 7 del regolamento dell'azienda acqua potabile, approvato dal Consiglio di Stato il 5 marzo 1963. Detta disposizione fissa la relativa retribuzione in fr. 150.-- annui. L'art. 95bis cpv. 1 lett. l del regolamento comunale (RC), approvato dal Governo il 15 luglio 1992, ha aumentato quest'ultima a fr. 200.-- annui.
B. Negli scorsi anni il ricorrente ha sollecitato al municipio un aumento della retribuzione della sua funzione, ritenuta inadeguata ai tempi e alle prestazioni. Aderendo a tale richiesta il municipio di __________ ha invitato __________ a notificargli le ore prestate negli anni 1995/96/97, decidendo di retribuirle fr. 22,75 lordi/ora, tale lo stipendio riconosciuto all'operaio comunale. Sulla base di un conteggio allestito nel corso del mese di agosto 1998 il municipio ha pertanto versato a favore del ricorrente, nel corso dello stesso mese, l'importo di fr. 1'424,05. Tale somma era composta dalle ore notificate per gli anni 1995/96/97 remunerate in ragione di fr. 22,75 lordi/ora, e più precisamente fr. 705,25 per il 1995 (31 ore), fr. 557,40 per il 1996 (24 ore e mezzo) e fr. 796,25 per il 1997 (35 ore). Da tale importo sono stati dedotti gli oneri sociali e lo stipendio - già versato - di fr. 200.--/anno, per complessivi fr. 600.--, stabilito all'art. 95bis cpv. 1 lett. l RC; sono invece stati aggiunti fr. 100.-- per rimborso spese di telefono.
C. Con scritto 9 settembre 1998 __________ ha reclamato al municipio anche il versamento dello stipendio legalmente spettantegli, di fr. 200.--/anno, per complessivi fr. 600,--. La richiesta è stata respinta da parte del municipio con lettera del 21 settembre successivo.
D. a) In data 13 dicembre 1998 l'insorgente ha notificato al municipio le ore prestate durante l'anno stesso, pari a 58 ore, di cui 35 prestate in concomitanza con lo spostamento della condotta riguardante la formazione del nuovo accesso comunale. L'interessato ha notificato anche 30 ore prestate negli anni 1995-1996.
b) Con decisione 28 dicembre 1998 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di riconoscere, per l'anno stesso, solo 23 ore di lavoro. Ha invece contestato sia le 35 ore esposte in relazione alla creazione del nuovo accesso comunale sia le 30 ore afferenti agli esercizi precedenti.
E. Con ricorso 11 gennaio 1999 __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di riconoscere le pretese notificate nei confronti del municipio. Con risoluzione 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, poiché tali pretese difettavano di una base legale.
F. Con impugnativa 25 maggio 1999, completata il 7 giugno successivo, __________ si è aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo Tribunale, ribadendo le domande già formulate nella sede precedente. Il ricorrente rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di non aver acquisito agli atti la documentazione che egli aveva richiamato innanzi allo stesso.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
G. Con ricorso 26 agosto 1999 __________ ha impugnato anche la risoluzione 6 luglio 1999 con cui il Governo ha respinto la sua domanda di revisione avverso la risoluzione del 4 maggio precedente. L'insorgente ribadisce e puntualizza gli argomenti precedentemente svolti.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione anche di questa seconda impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), i ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I rapporti di impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1 LOC). Oltre alle disposizioni della LOC, il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 135 cpv. 2 LOC). Le norme della LOC sono applicabili anche ai dipendenti delle aziende municipalizzate, riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari (art. 136 LOC).
2.2. In attuazione della menzionata normativa l'art. 95bis RC stabilisce gli stipendi dei dipendenti del comune. Quello del sorvegliante dell'acquedotto comunale assomma a fr. 200.-- (capoverso 1 lett. l della menzionata disposizione) ed è soggetto ad adeguamento al carovita (cpv. 2 ultima frase della stessa).
2.3. La remunerazione del sorvegliante dell'acquedotto comunale di Marolta è dunque fissata in termini tanto rigidi quanto imperativi dal regolamento comunale. Come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il municipio non può stabilire uno stipendio di un dipendente comunale diverso da quello fissato dal regolamento comunale o del regolamento organico dei dipendenti, pena la violazione del principio della legalità. Come ha ulteriormente argomentato l'Esecutivo cantonale, assegnando uno stipendio superiore a quello di fr. 200.--/anno, il municipio ha disatteso - come del resto esso stesso ammette - l'art. 95bis RC. Ai fini del giudizio basta pertanto rilevare che ogni pretesa pecuniaria del dipendente eccedente quella somma non trova fondamento legale e non può, di conseguenza, essere accolta. Già per questo motivo il ricorso 25 maggio 1999 deve essere respinto e la risoluzione governativa 4 maggio 1999 tutelata nel merito. In considerazione dei motivi posti alla base di quest'ultima pronuncia deve altresì essere tutelato il diniego da parte del Governo di acquisire agli atti dell'ulteriore documentazione, come richiesto dal ricorrente, volta a corroborare nel dettaglio le sue prestazioni e pretese (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.4. Deve, del pari, essere respinto, nel merito, il ricorso inoltrato il 26 agosto 1999 contro la risoluzione con cui il Governo ha respinto la domanda di revisione della sua suddetta decisione. E questo già per il fatto che, com'è noto, il rimedio della revisione non è dato quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995 N. 17): possibilità di cui l'insorgente ha fatto uso. Per questo motivo, sotto lo stretto profilo formale, il Consiglio di Stato avrebbe addirittura dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, senza esaminarla nel merito e respingerla.
3.1. Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria il Consiglio di Stato può applicare una tassa di giustizia variante tra fr. 10.-- e fr. 10'000.-- (art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm). Nel concreto caso il Governo ha imposto una tassa di giudizio di fr. 400.-- relativamente al giudizio 4 maggio 1999 e di fr. 300.-- per quanto concerneva la decisione 6 luglio 1999 di evasione dell'istanza di revisione. Entrambi i giudizi, di agevole soluzione, sono stati evasi in stile telegrafico e con motivazione abbreviata. L'istanza di revisione poteva poi addirittura essere dichiarata d'acchito inammissibile. Avuto altresì riguardo ai ridotti valori economici in gioco, determinando le suddette tasse di giudizio il Governo è incorso in un abuso del potere d'apprezzamento che gli spettava a questo scopo (art. 61 PAmm). Per rientrare nei limiti della proporzionalità, il Tribunale riduce della metà le tasse esposte. Su questo punto il ricorso viene accolto. Fatto che determina, tecnicamente, un accoglimento parziale delle impugnative.
La tassa di giudizio, ridotta a seguito dell'accoglimento parziale dell'impugnativa, vien posta carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Copia del presente giudizio viene intimato alla sezione degli enti locali affinché abbia ad imporre ovvero il rispetto del RC ovvero un adeguamento della normativa comunale relativamente allo stipendio della funzione ricoperta dal ricorrente (art. 195 cpv. 1 lett. a LOC).
Per questi motivi,
visti gli art. 135, 136, 195, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza le tasse di giudizio esposte dal Consiglio di Stato nei giudizi impugnati sono ridotte della metà;
La tassa di giudizio, di fr. 250.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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