AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.153
Data decisione, Autorità:
04.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00153
Lugano
4 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________,
rappr.
da __________;
Contro
la
risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1874) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 dicembre
1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora:
permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
peruviana nata il 28 maggio 1971, è giunta la prima volta in Svizzera il 10
settembre 1996, quale turista, con un visto per soggiorno massimo di 90 giorni,
a seguito della domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto
presentata dal cognato __________. Il 14 novembre 1996 ha chiesto il rilascio
del permesso L per motivi di studio, per poter frequentare corsi di italiano,
informatica e dattilografia presso la scuola __________ di Lugano. Il permesso
le è stato concesso dal 2 gennaio al 31 agosto 1997 ed in seguito le è stato
prorogato fino al 30 giugno 1998 per potere continuare corsi intensivi di
lingue e di perfezionamento presso la stessa scuola __________.
B. a) Il 14 febbraio 1998
__________ si è sposata con __________, cittadino svizzero, nato (19 ottobre
1979) e cresciuto a __________ fino all'età di 16 anni. A seguito del matrimonio
la straniera ha ottenuto un permesso di dimora annuale per vivere con il
coniuge, con scadenza al 13 febbraio 1999.
b) Nove giorni dopo il matrimonio, il marito __________ si è
trasferito a Panama per motivi di studio e lavoro, raggiungendo il padre che in
quel paese è proprietario di negozi, mentre __________ __________ è rimasta in
Svizzera.
C. a) Il 29 aprile 1998
__________, sino ad allora residente presso la suocera a __________, si è
iscritta alla Cassa di disoccupazione, percependo un'indennità mensile pari a
Fr. 1'300.--.
b) L'8 giugno 1998, sebbene senza lavoro, ha sottoscritto un
contratto di locazione relativo ad un appartamento di 2 locali e ½ per uso
personale a __________, per una pigione mensile di Fr. 835.--.
D. A partire dal 21 settembre
1998 __________ è stata assunta, nell'ambito di un programma occupazionale, per
la durata di sei mesi, quale aiuto-educatrice presso la casa __________, con un
salario mensile lordo di fr. 2'700.--. Di conseguenza con istanza 1° dicembre
1998 ha chiesto la modifica del proprio permesso di dimora per inizio attività.
E. Con decisione 16 dicembre
1998 (E 692) l'allora Sezione degli stranieri ha respinto la predetta istanza,
argomentando che la straniera non aveva alcun diritto al rilascio del permesso
di dimora ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS fintanto che il coniuge svizzero non
aveva il suo domicilio legale in Svizzera. L'autorità dipartimentale ha pure
rilevato che il marito dell'istante aveva annunciato la sua partenza per Panama
a partire dal 1° aprile 1998. Alla straniera è quindi stato fatto ordine di
cessare ogni attività lavorativa e di lasciare la Svizzera al più tardi entro
il 28 febbraio 1999. Il provvedimento è stato adottato in virtù degli art. 4,
7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
F. a) Avverso la predetta
decisione dipartimentale, con ricorso 18 gennaio 1999, __________ è insorta
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. A dire della
ricorrente il fatto che il marito, cittadino svizzero, abbia cessato di vivere
in Svizzera, non comporterebbe la decadenza della pretesa sancita dall'art. 7
cpv. 1 LDDS, ritenuto che una separazione di fatto dei coniugi non
provocherebbe la perdita di un permesso di dimora. La ricorrente ha inoltre
ribadito che il marito si trova a Panama per motivi di studio, evidenziando nel
contempo che quest'ultimo rientrerà definitivamente in Svizzera al termine
della formazione, previsto per la fine del gennaio 1999 (cfr. doc. C
dichiarazione __________ del 4 gennaio 1999 e doc. D lettera 4 gennaio 1999 di
__________ all'Ufficio Stranieri). Ha infine precisato di non aver seguito il
marito all'estero in considerazione della brevità del soggiorno per studi e che
"la coppia è comunque intenzionata a ricostruire pienezza di comunione
domestica già a contare dalla fine del corrente mese".
b) Con scritto 15 marzo
1999, quando lo scambio degli allegati era già terminato, __________ ha
prodotto al Consiglio di Stato la dichiarazione giurata 25 febbraio 1999 resa
dinanzi all'avv. __________ dal marito, nella quale egli afferma di essersi
recato a Panama soltanto temporaneamente per assolvere una formazione nel
commercio internazionale e che al termine della stessa, previsto per il
dicembre 1999, farà immediato rientro in Svizzera.
G. Con giudizio 4 maggio 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto
il gravame inoltrato da __________. In particolare L'Esecutivo ha ritenuto che
la richiesta della ricorrente di ottenere il rinnovo del permesso di dimora in
base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un abuso di diritto, in quanto lo scopo
perseguito da quest'ultima mediante tale richiesta non è quello di permettere
la costituzione di una comunione domestica, quanto piuttosto quello di
beneficiare dei privilegi che la legislazione svizzera accorda agli stranieri
coniugati con cittadini elvetici. Dagli atti emerge infatti che il marito della
ricorrente vive da ormai oltre un anno a Panama, che dalla sua partenza (23
febbraio 1998), i coniugi si sono visti soltanto 1 volta nel corso del febbraio
del 1999 e che il suo rientro - sebbene fosse già stato prospettato un suo
rientro definitivo in Svizzera dapprima alla fine del dicembre 1998, poi alla
fine del gennaio 1999 - è stato fissato per il dicembre 1999, come risulta
dalla dichiarazione giurata del 25 febbraio 1999.
Nemmeno l'art. 8 CEDU
troverebbe applicazione, non essendovi una relazione stretta ed effettivamente
vissuta con il marito.
H. Con ricorso di diritto
amministrativo 25 maggio 1999 Ivonne Isabel __________ è insorta innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa,
postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora. La ricorrente,
dopo aver sostanzialmente ribadito le argomentazioni già sottoposte al
Consiglio di Stato, rileva che gli indizi sui quali il Governo ha fondato il
proprio giudizio non sarebbero sufficienti per determinare l'esistenza di un
matrimonio fittizio o dell'abuso a richiamarsi a tale connubio. Viceversa la
contenuta durata del soggiorno all'estero del marito, l'ormai imminente rientro
dello stesso per dicembre 1999 - data prevista per la conclusione degli studi,
come risulta dalla dichiarazione 21 maggio 1999 del __________, prodotta quale
doc. G -, la necessità per la moglie di concorrere al suo sostentamento di
studente, il ritorno del coniuge in Svizzera presso la moglie nel febbraio 1999
e quello previsto per l'agosto 1999, così come l'intenzione di quest'ultima di
trascorrere le vacanze autunnali con il coniuge a Panama, sarebbero circostanze
tali da dimostrare l'autenticità e serietà del loro vincolo matrimoniale,
peraltro confermate anche dalla dichiarazione scritta 27 novembre 1998 della
suocera della ricorrente. Il fatto che la separazione dei coniugi sia soltanto
temporanea escluderebbe l'abuso di diritto nel richiedere il rinnovo del
permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. Con istanza pedissequa al
gravame, __________ chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
I. All'accoglimento del
ricorso si oppongono sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione sia il Consiglio
di Stato. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
L. L'11 luglio 1999 __________
ha trasmesso al Tribunale le dichiarazioni 1° giugno 1999 rilasciate dalla
suocera __________, da __________, sorella e fratello del marito della
ricorrente, e dei coniugi __________ e __________, sorella e cognato della
ricorrente, attestanti l'autenticità e serietà del vincolo matrimoniale. La
ricorrente ha pure prodotto lo scritto 7 giugno 1999 __________, relativo alla
conferma della sua riservazione di un volo Zurigo-New York-Panama, con partenza
il 15 luglio 1999 e ritorno il 29/30 luglio 1999.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù
non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
dei cittadini peruviani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con
__________ dal 14 febbraio 1998. Di conseguenza essa ha, in linea di principio,
diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione
impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante
un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di
questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se
il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non
di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come già indicato in
precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma
- non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni
in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione
dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di
abuso di diritto (DTF 121 II 97 consid. 2).
2.1. Il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120
n. 4 CC, disposto concernente i cosiddetti sposalizi di cittadinanza, che
prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non
intendevano dar vita ad un'effettiva vita coniugale, ma eludere le disposizioni
in materia di naturalizzazione (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419; da
ultimo: STF inedita 20 novembre 1998 in re I. consid. 3a). Le modifiche della LCit
entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto
(art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte
della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione
dell'art. 120 n. 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio
art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche
l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un
cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo
non solo alla moglie straniera di uno svizzero, bensì, ugualmente, al marito
straniero di una cittadina svizzera. La giurisprudenza resa in applicazione del
vecchio art. 120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era
stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione
l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un
siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente,
sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è
stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli
stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid.
4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che
nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla
Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della
reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti
i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione
prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione,
nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo
apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli
interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione
coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i
coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto
relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato
all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così
come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
2.2. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. Il Tribunale federale ha avuto modo a più
riprese di delucidare il concetto di abuso di diritto in tema di domande volte
alla proroga del permesso di dimora (cfr., per tutte, DTF 121 II 103 e rinvii).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo
straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo
scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF
121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Va osservato che
l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio insufficienti per
l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS non portano necessariamente a
considerare che vi sia un abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
2.3. Una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e,
di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di
domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (art. 7 cpv. 1
seconda frase LDDS). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il
diritto a un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame
coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta,
al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla
volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga
allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o
una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione
coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione
coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175
CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF
inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
- 3.1. Dagli atti risulta che
la ricorrente, entrata in Svizzera per la prima volta il 10 settembre 1996 a
seguito di una domanda di invito per un soggiorno di 90 giorni a scopo
turistico, ha ottenuto dei permessi L, l'ultimo dei quali con scadenza al 30
giugno 1998, al fine di poter frequentare una scuola di lingue. Il 14 febbraio
1998 si è sposata con __________, cittadino svizzero nato e cresciuto a Panama
fino all'età di 16 anni. A seguito del matrimonio le è stato rilasciato un
permesso di dimora annuale al fine di poter vivere in Svizzera con il proprio
coniuge.
Soltanto 9 giorni dopo il
matrimonio, il 23 febbraio 1998, il marito è partito per Panama, dove risiede
suo padre, per motivi di studio e per lavorare presso i negozi di quest'ultimo
(cfr. verbale interrogatorio di Polizia 9 settembre 1998). Nel giugno del 1998
__________, in quel periodo disoccupata, ha locato un appartamento di 2 e ½
locali adibito ad uso personale, seppure nel corso dell'interrogatorio 9 settembre
1998 essa avesse dichiarato che il marito sarebbe tornato definitivamente in
Svizzera alla fine del 1998. Successivamente, interpellata in merito al rientro
del marito la ricorrente ha asserito che il rientro definitivo era posticipato
al dicembre 1999 (cfr. scritto all'ufficio degli stranieri del 27 novembre 1998
e ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato). Tale data è stata confermata
dal marito nella dichiarazione 4 gennaio 1999 e suffragata dallo scritto di
pari data del Collegio da lui frequentato a Panama. Da ultimo, con scritto 15
marzo 1999, la ricorrente ha prodotto al Consiglio di Stato la dichiarazione
giurata 25 febbraio 1999 resa dal coniuge, nella quale quest'ultimo afferma che
i suoi studi a Panama termineranno soltanto nel dicembre 1999; tale ultima data
è stata confermata anche dinanzi a questo Tribunale. Dopo la sua partenza (23
febbraio 1998) __________ è tornato in Svizzera per la prima volta soltanto nel
febbraio del 1999 (dal 9 alla fine del mese), quando la moglie aveva già avviato
la procedura per il rinnovo del permesso di dimora, sebbene già nel corso
dell'agosto 1998 egli fosse stato libero da impegni di studio a cagione delle vacanze
(cfr. dichiarazione giurata 25 febbraio 1999). I coniugi __________ non si sono
quindi visti per quasi 1 anno, ritenuto che la moglie in quel periodo non si è
mai recata a fare visita al marito.
3.2. Stante quanto precede
si può concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, tra i
coniugi __________ non vi è, né è mai esistita, una reale unione coniugale.
E' oramai passato oltre un
anno e mezzo da quando __________, 9 giorni dopo le nozze, è partito per
l'estero, e circa 9 mesi dal provvedimento adottato dall'allora Sezione degli
stranieri. Il suo rientro definitivo in Svizzera, dapprima fissato alla fine
del dicembre 1998, poi alla fine del gennaio 1999, è ora previsto per il
dicembre 1999. Il vincolo matrimoniale sussiste pertanto soltanto dal lato
formale dalla fine del febbraio 1998. Il breve rientro del marito in Svizzera
del febbraio 1999 e quello dello scorso agosto, ammesso che sia effettivamente
avvenuto, non sono sufficienti a sovvertire tale conclusione. Il Tribunale
Federale ha infatti già avuto modo di precisare che l'art. 7 cpv. 1 LDDS ha
quale chiaro scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al
fianco dell'altro coniuge svizzero domiciliato in Svizzera e non certo quello
di semplicemente consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo
elvetico, allorché l'altro partner svizzero risiede di fatto all'estero,
rientrando soltanto episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K.C., consid.
4c; cfr. anche Direttive e commentario UFDS agosto 1998 n. 611.14). Risulta
pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente ad invocare il matrimonio al
fine di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno.
3.3. Le dichiarazioni rese
dai familiari con lo scopo di comprovare la serietà delle intenzioni
matrimoniali dei coniugi, prodotte con lettera 11 luglio 1999, non possono
giovare alla ricorrente, dal momento che non le viene rimproverato un
matrimonio fittizio. La sua partenza per Panama, di cui al programma di viaggio
allestito da __________, pure prodotto con lettera 11 luglio 1999, non dimostra
invece la sua residenza in Svizzera accanto al marito, ma semmai la necessità
della ricorrente di doversi spostare all'estero per poter trascorrere alcune
settimane insieme allo stesso. L'insorgente evidenzia inoltre la sua necessità
di rimanere in Svizzera per poter lavorare, al fine di contribuire al
mantenimento del marito studente. Neppure tale argomentazione può esserle di
soccorso: essa ha a suo tempo ottenuto il permesso di dimora al fine di vivere
con il marito - che peraltro come da lei dichiarato, a Panama, oltre che studiare,
lavora presso i negozi del padre -, non per altri scopi. Del resto dall'incarto
risulta che la ricorrente durante il suo soggiorno è rimasta anche senza
lavoro, mantenendosi fino al settembre 1998 con le indennità di disoccupazione
(Fr. 1'300.-- mensili) e con il denaro inviatole dai genitori (verbale
interrogatorio di Polizia 9 settembre 1998).
-
__________ non può nemmeno
invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora. Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo
straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, non si può
ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con
il marito. Il Tribunale Federale ha del resto già constatato, nell'ambito
dell'art. 8 CEDU, che lo straniero non ha diritto all'applicazione dell'art. 7
cpv. 1 LDDS fintanto che il coniuge svizzero risiede all'estero (DTF 114 Ib 9
ss.).
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. Quanto alla domanda di assistenza
giudiziaria, va respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio. La
tassa di giustizia e le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (28 maggio 1971), cittadina
peruviana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre
1999 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
Tasse e spese di giustizia per
complessivi Fr. 600.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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