AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.154
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00154
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________, rappr. da __________,
Contro
la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1864) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di permesso di dimora (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
31 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
21 giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1962), cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato il 30 marzo 1993 in Italia (__________, prov. di Bologna) dove ha ottenuto un permesso di soggiorno. I figli __________ (12 febbraio 1981), __________ (26 marzo 1984), __________ (7 agosto 1985) e __________ (10 marzo 1988), nati dall'unione con la moglie connazionale __________ (1965), sono rimasti in Iugoslavia. Dal luglio 1994 fino al 6 novembre 1995 __________, proveniente dall'Italia, ha soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo un'attività lucrativa senza autorizzazione. Per tale motivo, con decreto d'accusa 14 novembre 1995 egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, a una multa di fr. 400.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, per infrazione alla LDDS. Il 19 dicembre 1995 il Tribunale comunale di __________ (Iugoslavia) ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________, affidando i figli al padre per il loro mantenimento, la loro cura e la loro educazione. Il 9 agosto 1996 __________ si è risposato nel proprio paese d'origine con la connazionale __________ (1965), titolare di un permesso di domicilio in Svizzera e madre di __________ (26 aprile 1986) nato da una precedente relazione. Il 4 settembre 1996, dopo aver ottenuto la sospensione della decisione penale di espulsione, egli è stato autorizzato a risiedere in Svizzera per vivere con la moglie. Il suo permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, scade il 3 settembre 1999.
B. a) Con decisione 21 agosto 1997, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta ad autorizzare l'entrata in Svizzera dei figli __________ e __________, in quanto il ricongiungimento famigliare era parziale.
b) Il 26 gennaio 1998 __________ ha chiesto direttamente all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) un visto di entrata a scopo turistico per tutti i figli. Il 30 gennaio 1998 l'Ufficio ha autorizzato l'ambasciata elvetica a Belgrado a rilasciare loro un visto della durata di tre mesi per visita al padre. La rappresentanza svizzera ha tuttavia dato l'autorizzazione soltanto per __________, entrato successivamente in territorio elvetico il 3 febbraio 1998. Il 1° maggio 1998 __________ ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri il rilascio di un permesso di dimora per __________ a titolo di ricongiungimento famigliare. Nel contempo egli ha indicato che il ricongiungimento con gli altri figli sarebbe stato richiesto al termine dell'anno scolastico, chiedendo pertanto di sospendere la domanda concernente il maggiore in attesa dell'entrata in Svizzera dei restanti tre figli. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, il 29 ottobre 1998 il dipartimento ha - tra l'altro - informato __________, rappresentante di __________, che né presso i loro servizi né presso l'UFDS erano pervenute domande d'entrata presentate a Belgrado per i figli __________, __________ e __________. Egli è stato pure informato che il suo mandante non rispondeva ai requisiti finanziari per assicurare il mantenimento della prole e che l'alloggio di 3½ locali era insufficiente per ospitare 7 persone. L'autorità ha comunque dato rassicurazione di non volersi opporre al rilascio di un visto turistico ai figli limitato nel tempo, a condizione che fosse garantito il loro rientro nel paese d'origine alla scadenza dei rispettivi visti turistici. Il 6 novembre successivo __________ ha sostenuto che la domanda di un visto di entrata era stata presentata all'ambasciata svizzera già il 2 febbraio 1998, documentandola tramite il timbro apposto sui diversi passaporti. Nel contempo egli ha rinnovato la domanda, indicando che il padre non era disposto ad assicurare il rimpatrio dei figli a causa del perdurare della situazione conflittuale esistente nella madrepatria. Il 17 novembre 1998 __________ ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ per svolgere l'attività di ausiliario presso il ristorante __________ a __________ retribuito fr. 2'350.– lordi mensili.
c) Con decisione 18 novembre 1998, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare. In sostanza l'autorità ha considerato che, a prescindere dall'esiguità dell'appartamento in caso di ricongiungimento dell'intera famiglia, non vi fossero nemmeno concrete garanzie finanziarie a favore dei figli. Il dipartimento ha pure indicato che la decisione valeva, per analogia, anche per gli altri fratelli per i quali non sarebbero state rilasciate le richieste autorizzazioni d'entrata, non opponendosi al rilascio di visti a scopo turistico alle condizioni elencate nello scritto 29 ottobre 1998 previa presentazione delle abituali domande di invito. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 11, 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
d) Il 24 novembre 1998 __________ è rimasto senza lavoro. Il 22 febbraio 1999 egli ha presentato presso la Sezione permessi e immigrazione una domanda di invito a scopo di visita per stranieri soggetti all'obbligo del visto della durata di tre mesi per i figli __________, __________ e __________.
C. Contro la predetta decisione __________ è insorto il 4 dicembre 1998 dinanzi al Consiglio di Stato. Ha chiesto, in via provvisionale, l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa e, nel merito, anche il rilascio di un permesso di dimora per vivere presso il padre. Il Governo ne ha respinto il gravame il 4 maggio 1999. Secondo l'Esecutivo cantonale, il ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento oggettivo che potesse giustificare il ricongiungimento con il padre e la matrigna. L'autorità ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, alla carenza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, al fatto che il ricongiungimento era parziale ed è stato chiesto allorquando egli era in procinto di entrare nel mondo del lavoro, nonché al fatto che egli ha sempre vissuto in Jugoslavia e che l'attuale situazione famigliare non aveva subìto modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nel proprio Paese d'origine. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 8 CEDU.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare e che venga autorizzato a lavorare. Sostiene che il legame con il padre è intatto ed effettivamente vissuto e che in precedenza il ricongiungimento non era possibile per ragioni economiche. Critica l'ambasciata svizzera a Belgrado per non aver reso possibile il ricongiungimento dell'intera famiglia. Indica che i fratelli sono rimasti in Albania presso i nonni paterni e che a partire dall'inizio delle ostilità da parte della NATO in Kosovo nulla sarebbe dato di sapere degli stessi. Si sarebbe dunque verificata un modifica radicale dei rapporti esistenti. Inoltre le autorità consolari ostacolerebbero il mantenimento delle loro relazioni famigliari.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte. Il padre del ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio e non risulta che l'Ufficio federale degli stranieri abbia già fissato la data a contare dalla quale potrà essergli accordato siffatto permesso. Ne consegue che __________ non ha alcun diritto di richiedere il ricongiungimento con il figlio in virtù della citata disposizione legale.
1.5. Il ricorrente può invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere nel nostro Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso del padre del ricorrente. Difatti, __________ è sposato e vive a __________ con una cittadina iugoslava titolare di un permesso di domicilio. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, egli ha il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in Svizzera. Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto con il padre un legame vivo e intenso, senza tuttavia rendere verosimile la propria tesi. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il padre al ricorrente. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 2), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Fatte queste premesse, occorre stabilire se vi siano elementi determinanti che permettano ora al ricorrente di beneficiare di un permesso di dimora, nell'ambito di un ricongiungimento famigliare parziale.
3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione famigliare tra genitori e figli minorenni. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per giurisprudenza, il genitore che ha, per propria libera scelta, deciso di partire per l'estero non può quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun diritto a fare entrare in Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima delle relazioni meno strette rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto, il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. A tale proposito va detto che, per valutare questi aspetti, non si deve tenere conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. In ogni caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro. Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno alla prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono interessi famigliari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo, se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid. 4b). I principi testé esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un famigliare che non sia né il padre né la madre.
3.3. Il padre __________ è partito volontariamente dal suo Paese d'origine nel marzo 1993, alla volta dapprima dell'Italia, ed altrettanto volontariamente si è separato dai tutti i suoi 4 figli quando essi avevano un'età in cui necessitavano maggiormente la presenza del padre: "Voglio precisare che in Iugoslavia e precisamente a __________ abita mia moglie e i miei figli (anni 13-11-9-7). Da parte mia ho abbandonato la famiglia nel 1993 (v. verbale 6 novembre 1995 della Polizia cantonale d'interrogatorio di __________ __________, foglio 2). L'affidamento dei figli alle cure e all'educazione del padre risale già al 19 dicembre 1995 al momento dello scioglimento del matrimonio con __________. Almeno dal settembre 1996 di loro si sono occupati i nonni paterni (ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, ad 10 pag. 6). Il ricorrente si limita del resto a sostenere che il padre li ha visitati due volte l'anno e di aver inviato loro un sostegno finanziario per mantenerli. Tuttavia, il fatto di mantenere dei rapporti con il genitore affidatario durante tutti questi anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a conferire a questa relazione famigliare un carattere preponderante. Egli non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preminenti che esigano una modifica delle relazioni attualmente esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunirsi al padre ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come un futuro professionale migliore. Infatti egli chiede, nell'ambito del rilascio del permesso a titolo di ricongiungimento famigliare, di essere pure autorizzato a lavorare quale ausiliario presso la __________ di Lugano, con cui ha già stipulato il 17 novembre 1998 un contratto di lavoro. Va pure rilevato che il 12 febbraio 1999 il ricorrente ha compiuto 18 anni, età che nel diritto degli stranieri costituisce, di regola, il limite oltre il quale decade il diritto al ricongiungimento con i genitori (DTF 120 Ib 257 consid. 1e). Come ha ricordato recentemente il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo fondato sull'art. 8 CEDU, un simile fatto deve essere preso in considerazione, anche se si verifica quando il procedimento è pendente davanti all'alta Corte federale (STF inedita 18 maggio 1999 in re F. consid. 3b con rinvii). Orbene, tale evenienza si è realizzata addirittura già prima della decisione del Consiglio di Stato.
3.4. Va infine rilevato che nulla impedisce al ricorrente di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con il proprio padre durante tutti questi anni. Egli sostiene che a partire dall'inizio delle ostilità della NATO non saprebbe più nulla dei membri della sua famiglia e che le autorità consolari continuerebbero a rifiutare visti d'entrata in Svizzera. Sennonché i suoi fratelli risiedono all'estero, in Albania, presso i nonni paterni (ricorso ad 8e, pag. 7). Del resto, non risulta che a sua volta il padre sia impedito, come ha fatto finora, a rendergli visita in Kosovo dove è nato e cresciuto; a maggior ragione ora che la fine del conflitto permette nuovamente di rientrare nel luogo d'origine. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Tassa e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (12 febbraio 1981), cittadino iugoslavo (Kosovo), è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 ottobre 1999 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster