AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.154
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00154
Lugano
31 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________,
rappr.
da __________,
Contro
la
risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1864) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 novembre
1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora:
permessi e immigrazione), in materia di permesso di dimora (ricongiungimento
famigliare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1962), cittadino
iugoslavo (Kosovo), è entrato il 30 marzo 1993 in Italia (__________, prov. di
Bologna) dove ha ottenuto un permesso di soggiorno. I figli __________ (12 febbraio
1981), __________ (26 marzo 1984), __________ (7 agosto 1985) e __________ (10
marzo 1988), nati dall'unione con la moglie connazionale __________ (1965),
sono rimasti in Iugoslavia. Dal luglio 1994 fino al 6 novembre 1995 __________,
proveniente dall'Italia, ha soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo
un'attività lucrativa senza autorizzazione. Per tale motivo, con decreto
d'accusa 14 novembre 1995 egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 90
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, a una multa di fr. 400.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni,
per infrazione alla LDDS. Il 19 dicembre 1995 il Tribunale comunale di
__________ (Iugoslavia) ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________,
affidando i figli al padre per il loro mantenimento, la loro cura e la loro
educazione. Il 9 agosto 1996 __________ si è risposato nel proprio paese
d'origine con la connazionale __________ (1965), titolare di un permesso di
domicilio in Svizzera e madre di __________ (26 aprile 1986) nato da una
precedente relazione. Il 4 settembre 1996, dopo aver ottenuto la sospensione
della decisione penale di espulsione, egli è stato autorizzato a risiedere in
Svizzera per vivere con la moglie. Il suo permesso di dimora, in seguito
regolarmente rinnovato, scade il 3 settembre 1999.
B. a) Con decisione 21 agosto
1997, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda presentata da __________ volta ad autorizzare l'entrata in
Svizzera dei figli __________ e __________, in quanto il ricongiungimento
famigliare era parziale.
b) Il 26 gennaio 1998 __________ ha chiesto direttamente all'Ufficio
federale degli stranieri (UFDS) un visto di entrata a scopo turistico per tutti
i figli. Il 30 gennaio 1998 l'Ufficio ha autorizzato l'ambasciata elvetica a
Belgrado a rilasciare loro un visto della durata di tre mesi per visita al
padre. La rappresentanza svizzera ha tuttavia dato l'autorizzazione soltanto
per __________, entrato successivamente in territorio elvetico il 3 febbraio
1998. Il 1° maggio 1998 __________ ha chiesto all'allora Sezione degli
stranieri il rilascio di un permesso di dimora per __________ a titolo di
ricongiungimento famigliare. Nel contempo egli ha indicato che il ricongiungimento
con gli altri figli sarebbe stato richiesto al termine dell'anno scolastico,
chiedendo pertanto di sospendere la domanda concernente il maggiore in attesa
dell'entrata in Svizzera dei restanti tre figli. Dopo un ulteriore scambio di
corrispondenza, il 29 ottobre 1998 il dipartimento ha - tra l'altro - informato
__________, rappresentante di __________, che né presso i loro servizi né
presso l'UFDS erano pervenute domande d'entrata presentate a Belgrado per i
figli __________, __________ e __________. Egli è stato pure informato che il
suo mandante non rispondeva ai requisiti finanziari per assicurare il
mantenimento della prole e che l'alloggio di 3½ locali era insufficiente per
ospitare 7 persone. L'autorità ha comunque dato rassicurazione di non volersi
opporre al rilascio di un visto turistico ai figli limitato nel tempo, a
condizione che fosse garantito il loro rientro nel paese d'origine alla
scadenza dei rispettivi visti turistici. Il 6 novembre successivo __________ ha
sostenuto che la domanda di un visto di entrata era stata presentata
all'ambasciata svizzera già il 2 febbraio 1998, documentandola tramite il
timbro apposto sui diversi passaporti. Nel contempo egli ha rinnovato la
domanda, indicando che il padre non era disposto ad assicurare il rimpatrio dei
figli a causa del perdurare della situazione conflittuale esistente nella
madrepatria. Il 17 novembre 1998 __________ ha sottoscritto un contratto di
lavoro con la __________ per svolgere l'attività di ausiliario presso il ristorante
__________ a __________ retribuito fr. 2'350.– lordi mensili.
c) Con decisione 18 novembre 1998, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di
__________ volta al rilascio di un permesso di dimora a titolo di
ricongiungimento famigliare. In sostanza l'autorità ha considerato che, a
prescindere dall'esiguità dell'appartamento in caso di ricongiungimento
dell'intera famiglia, non vi fossero nemmeno concrete garanzie finanziarie a
favore dei figli. Il dipartimento ha pure indicato che la decisione valeva, per
analogia, anche per gli altri fratelli per i quali non sarebbero state rilasciate
le richieste autorizzazioni d'entrata, non opponendosi al rilascio di visti a
scopo turistico alle condizioni elencate nello scritto 29 ottobre 1998 previa
presentazione delle abituali domande di invito. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 11, 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
d) Il 24 novembre 1998 __________ è rimasto senza lavoro. Il
22 febbraio 1999 egli ha presentato presso la Sezione permessi e immigrazione
una domanda di invito a scopo di visita per stranieri soggetti all'obbligo del
visto della durata di tre mesi per i figli __________, __________ e __________.
C. Contro la predetta decisione
__________ è insorto il 4 dicembre 1998 dinanzi al Consiglio di Stato. Ha
chiesto, in via provvisionale, l'autorizzazione ad esercitare un'attività
lucrativa e, nel merito, anche il rilascio di un permesso di dimora per vivere
presso il padre. Il Governo ne ha respinto il gravame il 4 maggio 1999. Secondo
l'Esecutivo cantonale, il ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento
oggettivo che potesse giustificare il ricongiungimento con il padre e la
matrigna. L'autorità ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale della
separazione tra padre e figlio, alla carenza di provate relazioni strette,
durature ed effettivamente vissute, al fatto che il ricongiungimento era
parziale ed è stato chiesto allorquando egli era in procinto di entrare nel
mondo del lavoro, nonché al fatto che egli ha sempre vissuto in Jugoslavia e
che l'attuale situazione famigliare non aveva subìto modifiche tali da
impedirgli di continuare a vivere nel proprio Paese d'origine. La risoluzione è
stata resa in applicazione dell'art. 8 CEDU.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora per soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento
famigliare e che venga autorizzato a lavorare. Sostiene che il legame con il
padre è intatto ed effettivamente vissuto e che in precedenza il
ricongiungimento non era possibile per ragioni economiche. Critica l'ambasciata
svizzera a Belgrado per non aver reso possibile il ricongiungimento dell'intera
famiglia. Indica che i fratelli sono rimasti in Albania presso i nonni paterni
e che a partire dall'inizio delle ostilità da parte della NATO in Kosovo nulla
sarebbe dato di sapere degli stessi. Si sarebbe dunque verificata un modifica
radicale dei rapporti esistenti. Inoltre le autorità consolari ostacolerebbero
il mantenimento delle loro relazioni famigliari.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In
concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte. Il padre del
ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio e non risulta
che l'Ufficio federale degli stranieri abbia già fissato la data a contare
dalla quale potrà essergli accordato siffatto permesso. Ne consegue che
__________ non ha alcun diritto di richiedere il ricongiungimento con il figlio
in virtù della citata disposizione legale.
1.5. Il ricorrente può invece richiamarsi all'art. 8 CEDU.
Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro
della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora
afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre parole, è
necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio
oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo
straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8
CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero
titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere nel nostro
Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF
111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso del padre del ricorrente. Difatti,
__________ è sposato e vive a __________ con una cittadina iugoslava titolare
di un permesso di domicilio. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, egli ha il
diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in
Svizzera. Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid.
1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella
presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il
ricorrente sostiene di aver mantenuto con il padre un legame vivo e intenso,
senza tuttavia rendere verosimile la propria tesi. Per la soluzione della
vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e
l'intensità del legame familiare che lega il padre al ricorrente. In effetti,
per la ragioni che seguono (cfr. consid. 2), nella misura in cui la censura di
violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta
nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Nel caso concreto, va
sottolineato che il 21 agosto 1997 una precedente domanda di ricongiungimento
famigliare concernente il ricorrente e la sorella __________ è già stata
respinta dalla Sezione degli stranieri, in quanto verteva su di un ricongiungimento
famigliare parziale. Anche la presente vertenza ha per oggetto un ricongiungimento
parziale (v. anche petitum). Va infatti osservato che con scritto 1° maggio
1998 alla Sezione degli stranieri, il rappresentante del padre dell'insorgente
ha postulato il ricongiungimento con __________ a quel momento già in Svizzera.
Nel contempo egli ha pure chiesto, senza far uso dell'apposito formulario, che
venisse rilasciato un permesso di dimora anche per gli altri figli "affinché
abbiano a vivere presso di lui in quel di Lugano. Si chiede nondimeno che la
trattazione della presente domanda riferita al solo figlio __________ venga sospesa
in attesa dell'entrata in Svizzera dei restanti figli" (pag. 4). Dopo
un sollecito del 13 luglio 1998, il 18 ottobre seguente il rappresentante in
questione si è tuttavia limitato a chiedere il rilascio di un visto d'entrata
per i restanti figli; richiesta che ha ribadito nella lettera 6 novembre 1998.
Il 18 novembre 1998 l'autorità di prime cure ha emanato la propria decisione in
merito alla domanda di rilascio di un permesso di dimora per il ricorrente,
indicando comunque, per analogia, che la stessa era valida anche per gli altri
tre figli all'estero per i quali non sarebbero state rilasciate autorizzazioni
d'entrata. La risoluzione è stata in seguito impugnata dal solo __________.
Fatte queste premesse, occorre stabilire se vi siano elementi
determinanti che permettano ora al ricorrente di beneficiare di un permesso di
dimora, nell'ambito di un ricongiungimento famigliare parziale.
- 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n.
2).
3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
famigliare tra genitori e figli minorenni. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II 392 consid.
4b con rinvii; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per
giurisprudenza, il genitore che ha, per propria libera scelta, deciso di
partire per l'estero non può quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun
diritto a fare entrare in Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima
delle relazioni meno strette rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore
e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto,
il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. A tale proposito va detto che, per valutare
questi aspetti, non si deve tenere conto soltanto della situazione passata, ma
anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. In ogni
caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il
figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più
stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica
mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori il
figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento;
se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla
nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato
dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni
famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso
del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale
dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è
trasferita da un genitore all'altro. Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno
alla prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata se la separazione
della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non
sussistono interessi famigliari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti
o non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo,
se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni
intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid.
4b). I principi testé esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno
dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad
una terza persona o presso un famigliare che non sia né il padre né la madre.
3.3. Il padre __________ è partito volontariamente dal suo Paese
d'origine nel marzo 1993, alla volta dapprima dell'Italia, ed altrettanto
volontariamente si è separato dai tutti i suoi 4 figli quando essi avevano
un'età in cui necessitavano maggiormente la presenza del padre: "Voglio
precisare che in Iugoslavia e precisamente a __________ abita mia moglie e i
miei figli (anni 13-11-9-7). Da parte mia ho abbandonato la famiglia nel 1993
(v. verbale 6 novembre 1995 della Polizia cantonale d'interrogatorio di
__________ __________, foglio 2). L'affidamento dei figli alle cure e
all'educazione del padre risale già al 19 dicembre 1995 al momento dello
scioglimento del matrimonio con __________. Almeno dal settembre 1996 di loro
si sono occupati i nonni paterni (ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, ad 10
pag. 6). Il ricorrente si limita del resto a sostenere che il padre li ha
visitati due volte l'anno e di aver inviato loro un sostegno finanziario per
mantenerli. Tuttavia, il fatto di mantenere dei rapporti con il genitore affidatario
durante tutti questi anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da
solo, a conferire a questa relazione famigliare un carattere preponderante.
Egli non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari
preminenti che esigano una modifica delle relazioni attualmente esistenti. In
simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa
soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che sussistono più che
fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi
in misura preponderante sull'intenzione di riunirsi al padre ma risponda
piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente
economica, come un futuro professionale migliore. Infatti egli chiede,
nell'ambito del rilascio del permesso a titolo di ricongiungimento famigliare,
di essere pure autorizzato a lavorare quale ausiliario presso la __________ di
Lugano, con cui ha già stipulato il 17 novembre 1998 un contratto di lavoro. Va
pure rilevato che il 12 febbraio 1999 il ricorrente ha compiuto 18 anni, età
che nel diritto degli stranieri costituisce, di regola, il limite oltre il
quale decade il diritto al ricongiungimento con i genitori (DTF 120 Ib 257 consid.
1e). Come ha ricordato recentemente il Tribunale federale, nell'ambito di un
ricorso di diritto amministrativo fondato sull'art. 8 CEDU, un simile fatto
deve essere preso in considerazione, anche se si verifica quando il procedimento
è pendente davanti all'alta Corte federale (STF inedita 18 maggio 1999 in re F.
consid. 3b con rinvii). Orbene, tale evenienza si è realizzata addirittura già
prima della decisione del Consiglio di Stato.
3.4. Va infine rilevato che nulla impedisce al ricorrente di
continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con il
proprio padre durante tutti questi anni. Egli sostiene che a partire
dall'inizio delle ostilità della NATO non saprebbe più nulla dei membri della
sua famiglia e che le autorità consolari continuerebbero a rifiutare visti
d'entrata in Svizzera. Sennonché i suoi fratelli risiedono all'estero, in Albania,
presso i nonni paterni (ricorso ad 8e, pag. 7). Del resto, non risulta che a
sua volta il padre sia impedito, come ha fatto finora, a rendergli visita in Kosovo
dove è nato e cresciuto; a maggior ragione ora che la fine del conflitto
permette nuovamente di rientrare nel luogo d'origine. Anche da questo punto di
vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto
respinto.
Tassa e spese del presente giudizio seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 16, LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (12 febbraio 1981), cittadino
iugoslavo (Kosovo), è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro
il 31 ottobre 1999 notificandone la partenza al competente Ufficio
regionale degli stranieri.
-
Tassa e spese per
complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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