AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.16
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00016-20
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 14 e 18 gennaio 1999 di
a) __________
patrocinati dall'avv. __________ b) __________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 5936, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 3 luglio 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti (UPP) ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire il bar __________ di __________;
viste le risposte:
18 gennaio 1999 di __________
28 gennaio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
al ricorso sub a)
28 gennaio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
24 febbraio 1999 di __________ e __________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile situato a __________ in via __________. Il pianterreno è occupato dal bar __________. I piani superiori costituiscono invece la residenza __________, formata da appartamenti mono e bilocali, dati in locazione alla __________. Il ricorrente __________ è il gerente del bar, mentre la __________ è titolare della relativa autorizzazione di gestione.
b. Il 20 febbraio 1998 la Polizia cantonale ha effettuato una vasta operazione intesa ad accertare soggiorni illegali ed attività abusive delle cosiddette turiste del sesso, ovvero di donne straniere stabilitesi in Ticino per dedicarsi alla prostituzione. Nell’ambito di questa operazione, che ha interessato diversi esercizi pubblici del luganese, sono state fermate 21 giovani donne straniere, provenienti da paesi sudamericani o dell’est, che hanno dichiarato di alloggiare negli appartamentini situati sopra il bar __________. Sottoposte a stringente interrogatorio, hanno tutte negato di esercitare la prostituzione. Non hanno comunque saputo fornire spiegazioni attendibili in merito allo scopo del loro soggiorno ed alla provenienza dei mezzi con cui provvedevano al loro sostentamento, in particolare al pagamento dell’elevato canone di locazione (fr. 120.- al giorno). Tutte sono state espulse dalla Svizzera e colpite da un divieto d’entrata.
B. Preso atto delle risultanze dell’inchiesta svolta dalla polizia, l’Ufficio Permessi e Passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni ha contestato alla titolare dell’autorizzazione a gestire il bar ed al suo gerente di aver violato l’obbligo di tutelare il buon costume negli esercizi pubblici (art. 53 LEsPub) e di aver disatteso il divieto di utilizzarli per attività estranee (12 LEsPub).
Raccolte le osservazioni degli interessati, il 3 luglio 1998 lo stesso Dipartimento ha ordinato la chiusura del bar per un periodo di 10 giorni per violazione delle succitate norme di legge.
C. Con giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dal gerente del bar __________, dalla __________ e dal proprietario dello stabile.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il bar fungesse da semplice locale di ricezione di un postribolo. Ne ha quindi dedotto che l’esercizio pubblico fosse stato destinato ad attività estranee agli scopi per i quali gli era stata rilasciata la patente.
D. Con due distinti ricorsi i soccombenti impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione pronunciata dal Dipartimento delle istituzioni (UPP).
a) __________ e la __________ rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di essere sentiti, rifiutandosi di assumere le prove richieste. Nel merito contestano recisamente che il bar __________ sia diventato luogo d’incontro fra prostitute ed i loro clienti. Le deposizioni rese dalle donne interrogate dalla polizia non permetterebbero affatto di trarre questa deduzione.
Comunque, soggiungono, anche se l’ipotesi prospettata dall’autorità corrispondesse al vero, l’infrazione non sussisterebbe, poiché la prostituzione non viene esercitata nel bar, ma negli appartamenti sovrastanti.
Il trattamento riservato loro dall’autorità cantonale, concludono, sarebbe peraltro discriminatorio. L'autorità cantonale si asterrebbe infatti da qualsiasi intervento nei confronti dei night club, che pure favoriscono gli incontri fra prostitute e clienti.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dal ricorrente __________, che, eccepita la mancata assunzione delle prove richieste in prima istanza, sottolinea l’inesistenza di riscontri suscettibili di collegare al bar __________ l’attività esercitata dalle donne interrogate dalla polizia. Da questi atti emergerebbe soltanto che quest’ultime alloggiavano negli appartamenti sovrastanti l’esercizio pubblico. Non risulterebbe affatto che vi esercitavano la prostituzione.
E. All'accoglimento dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni, che hanno succintamente contestato le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all’assunzione delle ulteriori prove chieste dai ricorrenti. Non tocca invero a questo tribunale sobbarcarsi l’onere degli accertamenti istruttori che le precedenti istanze hanno omesso di effettuare.
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti degli art. 11, 12, 14, 26-28;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento d'applicazione (RLesPub);
c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia delle sanzioni prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66 LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento, quest’ ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo rilascio.
La norma sancisce indirettamente il divieto di esercitare attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi pubblici. Sono quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune senso del pudore.
La semplice acquisizione di clienti da parte di prostitute non è per principio considerata un atto contrario al buon costume. Nella misura in cui non vien fatto capo a pratiche di adescamento che suscitano scandalo, l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro delle attività tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.
3.2. L'art. 12 LEsPub dispone dal canto suo che i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei alla sua attività. Il divieto è volto ad escludere dagli esercizi pubblici attività collaterali suscettibili di disattendere le finalità perseguite dalla legge (cfr. art. 1 LEsPub), compromettendone l’ordinata gestione, incidendo negativamente sulla qualità dei servizi offerti od arrecando pregiudizio alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico tutelate dalla legge.
Gli spazi dell’esercizio pubblico, precisa l’art. 42 RLEsPub, devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti l’attività dell’esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato da eventuali superfici del medesimo stabile adibite ad altro uso.
3.3. Il bar è definito come l'esercizio pubblico nel quale si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati. A seconda delle caratteristiche dei locali e della specie di cibi e bevande che vi sono serviti in modo preponderante, i caffè o i bar possono essere qualificati quali pasticcerie, tea-room, gelaterie (art. 30 RLEsPub).
3.4. L’esercizio occasionale di attività imprenditoriali da parte di avventori all’interno di un esercizio pubblico non viola di per sé il divieto sancito dall’art. 12 LEsPub. Un esercizio pubblico, in particolare un bar, non è in effetti soltanto un luogo destinato al ristoro, ma anche un luogo d’attesa, di conversazione, di svago e d’incontro fra conoscenti, amici ed operatori economici, che possono frequentarlo ed intrattenervisi anche al solo scopo di allacciare rapporti d’affari. In quest’ordine di idee, non si può per principio ravvisare una violazione dell’art. 12 LesPub già nel semplice fatto che un esercizio pubblico venga frequentato da singole prostitute in passiva attesa di clienti.
Il divieto in questione può tuttavia risultare disatteso quando le attività estranee agli scopi specifici dell’esercizio pubblico esplicate dai suoi avventori perdono qualsiasi connotazione di occasionalità e contingenza per assumere, con il concorso attivo o con la tacita connivenza del gestore, una rilevanza tale da diventarne la funzione principale, relegando quella relativa al ristoro al rango di attività marginale, subalterna o di semplice copertura.
Per ravvisare nella frequentazione di un esercizio pubblico da parte di prostitute gli estremi di una violazione del divieto in esame occorre comunque dimostrare concretamente che le attività svolte da quest’ultime all’interno del ritrovo hanno assunto un’importanza tale da fargli perdere la sua funzione specifica, per conferirgli - con la connivenza del gestore - quella di luogo destinato a promuovere il mercato del sesso. In questo contesto non è decisivo il fatto che il meretricio vero e proprio venga consumato altrove. Già la mera offerta di prestazioni di servizio costituisce in effetti un’attività commerciale. Ciò vale anche per le prostitute, tanto nel caso in cui offrano le loro prestazioni sulla pubblica via (DTF 101 la 473 seg.), quanto nel caso in cui l’offerta di servizi sessuali a pagamento abbia luogo all’interno di un esercizio pubblico.
In sede d’inchiesta di polizia, le locatrici di tali appartamenti
4.2. Questa conclusione non permette tuttavia ancora di affermare che il bar __________ non sia altro che il locale di ricezione del postribolo insediatosi negli appartamenti situati ai piani superiori.
Dalle deposizioni rese dalle “turiste” interrogate dalla polizia risulta in effetti soltanto che queste operatrici del sesso alloggiavano negli appartamenti della residenza __________. I verbali non forniscono per contro sufficienti indicazioni in merito alla loro presenza all’interno del bar ed alle attività che vi avrebbero esercitato. All’infuori di una singola indicazione, risultante da una deposizione, gli atti non permettono in particolare di stabilire con sufficiente certezza se le donne interrogate siano state fermate nei loro appartamenti o all’interno dell’esercizio pubblico. Nulla è dato di sapere d’altro canto sul conto di altri avventori presenti nel locale in occasione dell’intervento della polizia. All’infuori delle ragazze tradotte in polizia e poi espulse, nessun altro sembra essere stato interrogato: né il gerente, né il personale di servizio.
Considerata l’ubicazione degli appartamenti, è possibile che le locatarie approfittino del ritrovo sottostante per acquisire i loro clienti. Questa circostanza non permette tuttavia ancora di concludere che il bar __________ sia ormai diventato una sorta di anticamera del postribolo insediatosi negli appartamenti della residenza __________, perdendo o facendo in tal modo passare in secondo piano la sua funzione specifica di luogo di ristoro.
Resta ovviamente riservata al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di riassumere il caso e di rendere una nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 21, 52, 58 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 dicembre 1998, no. 5936, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 3 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni (UPP).
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
A titolo di ripetibili lo Stato rifonderà:
fr. 800.-- alla __________ ed a __________ e
fr. 800.-- a __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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