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Numero d'incarto:
52.1999.164
Data decisione, Autorità:
27.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00164
Lugano
27 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1° giugno 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
Contro
la
risoluzione 12 maggio 1999 (n. 2059) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 marzo 1999
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ (1956),
cittadina __________, ha lavorato in Svizzera dal 1986 al 1990 al beneficio di
diversi permessi di dimora stagionali. Il 5 agosto 1991 si è sposata a __________
con il connazionale __________ (1961), a quel momento domiciliato in Svizzera.
A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di domicilio, con
prossimo termine di controllo fissato al 21 settembre 1999. Dalla loro unione è
nato __________ il 3 novembre 1991. Da una precedente relazione, sono nate
__________ (1977) e __________ (1978), entrate in Svizzera all'età rispettivamente
di 13 e 12 anni e ora domiciliate. Il 13 gennaio 1994 il marito è rientrato in
__________ portando con sé il figlio __________ durante alcuni mesi senza il consenso
della madre. Il 10 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto
per divorzio il matrimonio dei coniugi __________; __________ è stato affidato
alla madre.
b) A partire dal 1994 la ricorrente ha dovuto ricorrere alle
prestazioni erogate dall'assistenza pubblica. Il 16 ottobre 1997 essa è stata
ammonita dall'autorità competente in materia di stranieri in quanto era, a quel
momento, a carico dell'assistenza per circa fr. 100'000.– con l'avvertenza che
se tale situazione fosse perdurata anche nel 1998 sarebbe stata presa in esame
la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
B. Il 2 marzo 1999 la Sezione
permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato
decaduto il permesso di domicilio di __________ fissandole il 14 maggio 1999
quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12
LDDS, 16 ODDS e 3 RLALPS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento
di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a
decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che
nonostante l'ammonimento, essa era sempre a carico dell'assistenza pubblica
contraendo un debito complessivo a quel momento di fr. 115'061.– senza aver mai
effettuato rimborsi. Ha inoltre ritenuto che la stessa potesse risiedere senza
difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a
quello ticinese, e di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a
condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
A partire dal 1° marzo 1999 l'interessata ha rinunciato alle
prestazioni assistenziali dopo aver trovato diverse occupazioni a tempo
parziale in qualità di donna delle pulizie.
C. Con giudizio 12 maggio 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo
ha confermato i motivi posti a fondamento della risoluzione adottata dal
dipartimento. Ha ritenuto che l'interessata, maturando un debito di ca. fr.
117'000.– senza aver mai effettuato rimborsi, fosse caduta a carico
dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. L'Esecutivo cantonale
ha considerato esigibile il rimpatrio in __________ con il figlio __________.
D. Contro la predetta
pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Critica l'autorità inferiore per
non aver considerato i motivi che l'hanno costretta a richiedere l'assistenza,
segnatamente il periodo di disoccupazione coinciso con la fuga del marito in
__________ nel gennaio 1994 portando con sé il figlio contro il suo volere e lasciandola
sola senza sostentamento principale, nonché una malattia parzialmente
invalidante dovuta in parte alla situazione famigliare. Asserisce che da almeno
12 anni il centro dei propri interessi si trova in Svizzera, dove risiedono
pure le figlie maggiorenni. Sottolinea di non essere più attualmente a carico
dell'assistenza e ritiene di non dover più far capo a simili prestazioni in
futuro. Postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e chiede che al
gravame venga conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art.
10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni
previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i
motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid.
1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei
casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3
ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in
luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua
dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art.
9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il permesso di
domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni
validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta
in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace
di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure
quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo
e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale provvedimento può
essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). L'art.
11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere
pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata.
Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto,
segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata
su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d può essere
pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è
possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono
inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche
solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno
straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine.
Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta
alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo
per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità
del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa,
la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione
fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non
comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno
straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni
poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10 cpv. 2 e 3 LDDS, nonché dall'art.
16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di
espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé,
l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la
situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda
delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato
(cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
- 3.1. Nell'evenienza concreta,
l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo che
la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno della
ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato, in sua vece, una semplice
misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima autorità non ha neppure
tentato di accordarsi preventivamente con il Paese d'origine dell'insorgente in
merito al trasferimento di quest'ultima. Il provvedimento da essa pronunciato è
dunque, in definitiva, assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista
di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS:
per il che, esso deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per
questo genere di misura.
3.2. L'insorgente ha iniziato a percepire le prestazioni
sociali a partire dal 1994 (lettera 29 aprile 1999 dell'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Il
15 febbraio 1999 essa ha rinnovato la richiesta di un sussidio assistenziale,
ottenendo una prestazione di fr. 1'050.– per il mese di febbraio integrativo
alle entrate di gennaio 1999 (v. scritto 25 febbraio 1999 dell'ente
assistenziale alla ricorrente). La somma complessiva del debito ammonta ora a
circa fr. 117'000.– (v. lettera 29 aprile citata). Ne consegue che la ricorrente
è caduta a carico dell'assistenza pubblica, unitamente al figlio, in maniera
continua e rilevante. Il fatto che il 5 marzo 1999 essa abbia rinunciato al
sussidio non porta a diversa conclusione. La chiusura della pratica risale
infatti ad appena 20 giorni dopo la nuova richiesta di prestazioni, ed è
successiva al provvedimento adottato dall'autorità di prime cure. Inoltre un
miglioramento della situazione non appare realmente pronosticabile nonostante
le diverse occupazioni che la ricorrente svolge ora a tempo parziale quale
portinaia e donna delle pulizie (doc. C-G). L'insorgente non esclude del resto
che le sue risorse, che indica ammontanti a complessivi fr. 2'490.– mensili (v.
domanda di assistenza giudiziaria), non possano in futuro essere sufficienti (ricorso
al Consiglio di Stato, pag. 1). A maggior ragione dal momento l'importo
comprende pure l'anticipo di fr. 401.– dei contributi alimentari del figlio
__________, nonché l'assegno integrativo di fr. 470.–. Inoltre non è corredato
da alcun supporto probatorio il fatto che le figlie maggiorenni si ritengano
ora disposte ad aiutare finanziariamente la madre ai sensi dell'art. 328 CC. In
questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art.
10 cpv. 1 lett. d LDDS. Come si vedrà in seguito, può rimanere invece aperta la
questione a sapere se l'inattività lucrativa e il fatto di essere a carico
dell'assistenza per lungo tempo soddisfino le condizioni dell'art. 10 cpv. 1
lett. b LDDS.
- Il provvedimento di
rimpatrio deve rispettare il principio di proporzionalità. Va infatti ricordato
che vista la mancanza di un accordo con il __________ in merito al trasferimento
della ricorrente e del di lei figlio minorenne, devono essere rispettate tutte
le condizioni previste in caso di espulsione. Occorre pertanto tenere conto
della durata del suo soggiorno in Svizzera, del pregiudizio che essa e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa
dell'interessata.
La ricorrente risiede nel nostro Paese in maniera stabile
solo da 8 anni; in precedenza essa era infatti al beneficio di __________,
domiciliate in Svizzera, sono maggiorenni e svolgono una vita indipendente
(ricorso ad 5). Secondo l'Esecutivo cantonale, l'insorgente sarebbe rimasta
essenzialmente senza attività lucrativa per oltre 6 anni. Dopo l'ottenimento
del permesso di domicilio e la nascita di __________ nel 1991, risulta dall'incarto
che essa ha lavorato in qualità di cameriera per poche settimane tra la fine
del 1993 e l'inizio del 1994. In seguito essa ha dovuto ricorrere alle
indennità di disoccupazione, e poi all'assistenza, dopo che il marito
l'abbandonò per rientrare in __________ (v. sentenza 10 giugno 1996 di
divorzio, pag. 4 nel mezzo, nonché la citata lettera 29 aprile dell'ente
assistenziale). Tuttavia dagli atti non risulta a sufficienza se tale
instabilità professionale fosse imputabile alla ricorrente stessa oppure se fosse
effettivamente dovuta alla fuga del marito che l'ha costretta a richiedere
l'assistenza per sé e per __________, impedendole di svolgere un'attività
lucrativa per dedicarsi totalmente alle cure e all'educazione dei tre figli. E'
vero che la ricorrente era già stata minacciata di espulsione il 17 ottobre
1997 quando il debito era già di circa fr. 100'000.–. Tuttavia essa aveva già
avuto modo di informare il dipartimento il 30 settembre precedente sulle sue
difficoltà finanziarie adducendo i motivi testé esposti e di aver reperito un
lavoro come cameriera a metà tempo. Orbene, tali aspetti hanno un certo rilievo
nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti. Ne discende che lo
stato di fatto, così come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato e
dall'inserto di causa, è incompleto per poter decidere se la decisione di rimpatrio
rispetta il principio di proporzionalità.
-
In simili circostanze ben
si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo
all'attività professionale dell'insorgente, ed eventuali impossibilità
oggettive a svolgerla, a partire da quando è domiciliata richiamando gli
incarti presso la Pretura del Distretto di Lugano (procedura di divorzio),
presso la sua cassa di disoccupazione, e accertando presso l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento come si compongono i diversi sussidi percepiti dalla
ricorrente per sé e per il figlio __________.
-
Il ricorso va accolto e la
decisione del Consiglio di Stato annullata. Con l'emanazione del presente
giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto
l'esito del ricorso e considerato che le entrate complessive della ricorrente ammontano
a fr. 2'490.–, già insufficienti a coprire le esigenze elementari per la sua
normale sussistenza e del figlio __________, la domanda di assistenza
giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio, va pertanto accolta. Non si
assegnano per contro ripetibili (v. STA 3 giugno 1998 in re K. E. R.).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 97 cpv. 1 e 98 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31,
43, 46, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 maggio 1999 (n.
2059) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato
nei considerandi.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv.
__________, __________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al
Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla
procedura avanti a questa sede.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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