AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.185
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00185
Lugano
23 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 giugno 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 2 giugno 1999 del Consiglio di Stato
(n. 2394) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 25 gennaio 1999 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di una strada privata sulle part. n. __________
e __________ RFD;
viste le risposte:
-
6 luglio 1999 del
Consiglio di Stato;
-
7 luglio 1999 di
__________;
-
7 luglio 1999 della
Sezione di progettazione;
-
8 luglio 1999 del Comune
di __________;
assunte le prove;
viste le conclusioni:
-
8 novembre 1999 della
Sezione della progettazione;
-
10 novembre 1999 di
__________;
-
12 novembre 1999 del
Comune di __________;
-
18 novembre 1999 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
novembre 1998 __________ ha chiesto al municipio di __________, mediante
semplice notifica, il permesso di costruire una strada privata in località
__________ (part. n. __________ e __________ RF). L'opera, lunga m 87.50 e
larga 3, verrebbe realizzata partendo dall’accesso che attualmente collega la
part. n. __________ alla strada cantonale e sviluppandosi lungo il confine a
valle dei fondi, attraverso la part. n. __________ sino a raggiungere il
confine della part. n. __________ RF. Il ciglio a valle della strada verrebbe
sorretto da un terrapieno formato da un intreccio di pali di larice o di
castagno, alto al massimo m 1.50 dal terreno.
Alla domanda si è opposto __________,
proprietario della sottostante part. n. __________ RFD, contestando soprattutto
la struttura in legno prevista per sostenere il manufatto.
Raccolto il preavviso favorevole della
Sezione della progettazione delle strade cantonali, il 25 gennaio 1999 il
municipio ha respinto l'opposizione ed ha rilasciato la licenza richiesta,
subordinandola alla condizione che non fosse messa a dimora alcuna piantagione
lungo il ciglio a valle della strada e che fosse posata una tubazione di
drenaggio sul lato a monte.
B. Con
giudizio 2 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Disattese le censure di natura formale da
questi sollevate con riferimento ai titoli di studio del progettista,
all'esperimento di un sopralluogo senza contradditorio ed alla completezza
della domanda di costruzione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opera
fosse sostanzialmente conforme al diritto materialmente applicabile, in particolare
dal profilo della sicurezza, dell’altezza e delle distanze dal confine.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo con riferimento alla sicurezza dell'opera ed
alle qualifiche professionali del progettista. Ribadisce inoltre le contestazioni
addotte con riferimento alla stabilità del terreno, permeato da infiltrazioni
d'acqua. Il drenaggio imposto dalla licenza non sarebbe sufficiente a
scongiurare tale pericolo. Pretende poi che la struttura di sostegno sarebbe
più alta di m 1.50. Insiste affinché venga esperito un sopralluogo e contesta
la visita in luogo effettuata dall'autorità in sua assenza. Ribadisce infine le
eccezioni relative alla pericolosità dello sbocco sulla strada cantonale, dotato
di insufficiente visibilità.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario
della licenza, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
E. Delle
risultanze del sopralluogo esperito e degli accertamenti promossi da questo
tribunale in relazione alla sicurezza dell'accesso alla strada cantonale si
dirà nei seguenti considerandi.
In sede di conclusioni, le parti hanno
diffusamente preso posizione sulla sicurezza dell'accesso: il ricorrente per
contestarne l'insufficienza, le altre parti per giungere invece alla
conclusione opposta.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il
ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il suo
diritto di essere sentito, omettendo di esperire un sopralluogo e di richiedere
una perizia sulla sicurezza dell'opera in contestazione. La censura è
infondata.
Notoriamente, l'autorità di ricorso può in
effetti valutare anticipatamente, la pertinenza e la rilevanza delle prove
chieste dalle parti e scartare quelle che non appaiono idonee a procurarle la
conoscenza di ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio. In concreto, la
valutazione operata dal Consiglio di Stato in merito alla rilevanza delle due
prove respinte regge alla critica del ricorrente.
Il sopralluogo avrebbe forse permesso
all'autorità di conoscere meglio la situazione dei luoghi, ma non le avrebbe
permesso di prendere conoscenza di ulteriori circostanze di fatto rilevanti per
il giudizio. Vertendo le contestazioni attorno alla conformità del progetto con
il diritto materiale, determinanti per il giudizio sarebbero comunque stati
soltanto gli atti.
Analogamente, sfugge alla critica del
ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di non ordinare una perizia
tecnica sulla sicurezza dell'opera in contestazione. Il metodo costruttivo
proposto dal resistente, benché poco diffuso nelle zone urbane, è sufficientemente
noto. La sua sicurezza non deve quindi essere preventivamente dimostrata. Le
modiche infiltrazioni d'acqua che permeano il terreno sul quale verrebbe ad
insistere la costruzione avversata non rappresentano d'altro canto un rischio
particolare, suscettibile di giustificare l'allestimento di una perizia (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 24 LE, N. 1009). Il piccolo smottamento che si
sarebbe verificato in passato non permette di giungere a diversa conclusione.
Superflua al riguardo, in quanto insuscettibile di procurare al tribunale nuovi
e rilevanti elementi di giudizio, è l'audizione del teste notificato dal ricorrente
per dimostrare la situazione di pericolo che caratterizzerebbe il terreno.
Non del tutto prive di fondamento sono
invece le critiche che il ricorrente muove all'indirizzo dell'autorità per non
averlo convocato all'incontro promosso dalla Sezione della progettazione del
Dipartimento del territorio per esaminare la sicurezza dell'accesso esistente
alla strada cantonale. Nella misura in cui si possa ravvisare in questa
omissione una violazione del diritto di essere sentito, al difetto è stato comunque
posto rimedio con il sopralluogo esperito da questo tribunale.
- 2.1. La
licenza edilizia è fra l'altro necessaria per la costruzione di (...) strade
private (art. 4 RLE lett. c).
In quanto non siano esplicitamente soggette
alla procedura della notifica (art. 6 RLE), tutti gli interventi di cui
all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5 RLE).
L'art. 6 cifra 6 RLE assoggetta alla
procedura della notifica la costruzione di strade private nella zona
edificabile, in quanto si tratti di opere che non ingenerano ripercussioni
sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione
o sull'ambiente.
2.2. Nell'evenienza concreta, la controversa
strada privata è destinata ad accedere a fondi inedificati. Si tratta con ogni
evidenza di un manufatto che per dimensioni e destinazione non è atto ad
incidere in misura apprezzabile sull'uso del suolo, sulle opere di urbanizzazione
o sull'ambiente.
Del tutto corretta appare di conseguenza la
decisione del municipio di assoggettare la domanda di costruzione alla
procedura di semplice notifica.
La domanda è peraltro stata sottoposta ai
servizi dell'autorità cantonale interessati a questo genere d'interventi, che
l'hanno preavvisata favorevolmente, mentre al ricorrente è stata accordata la
più ampia facoltà di far valere le proprie ragioni.
Le censure che egli muove all'indirizzo
dell'autorità per la procedura scelta sono pertanto prive qualsiasi fondamento.
- 3.1.
Giusta l'art. 4 cpv. 2 LE, i progetti e i documenti annessi devono essere
firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera,
entrambi iscritti all'albo dell'OTIA.
Lo scopo della disposizione è quello di
proteggere il pubblico contro le persone incapaci (DTF 112 Ia 325) e di
garantire che i progetti vengano elaborati da professionisti qualificati, che dispongano
di un minimo di esperienza pratica (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE,
N. 750).
3.2. Nel caso in esame, la domanda di
costruzione è stata presentata dallo studio d'architettura __________ di
__________, composto dagli architetti __________ ed __________, che l'hanno
sottoscritta. Quest'ultimo è membro dell'OTIA.
Il precetto di cui all'art. 4 cpv. 2 LE è
quindi stato ossequiato.
- 4.1. La
domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art.
9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da rendere chiaramente
comprensibile la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1
RLE). Essa deve permettere all'autorità e ad eventuali opponenti di procedere
ad una verifica completa ed approfondita della conformità dall'opera prevista
con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili. In casi
particolari, l'autorità può chiedere l'allestimento di studi speciali, come
perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche, foniche e simili
(art. 11 cpv. 3 RLE).
Richiesta, questa, che si giustifica
segnatamente quando l'intervento interessa un fondo che non offre sufficienti
garanzie di stabilità od esposto a pericoli particolari (art. 24 cpv. 1 LE).
4.2. Nell'evenienza concreta, l'autorità
comunale ha ritenuto che la documentazione prodotta con la domanda di
costruzione rispondesse alle esigenze suindicate. La decisione sfugge alle
critiche del ricorrente. I piani presentati permettono infatti di formarsi
un'idea sufficientemente precisa dell'ubicazione, delle dimensioni e delle
modalità costruttive dell'opera in contestazione. La planimetria, la vista
longitudinale, le sezioni ed il dettaglio costruttivo in scala 1:20 rispondono
ampiamente alle esigenze poste dalle norme suindicate. La situazione dei fondi
interessati dall'intervento non è d'altro canto tale da rendere imprescindibile
l'allestimento di una perizia geotecnica o idrogeologica. Il pericolo,
paventato dal ricorrente, di smottamenti dovuti ad infiltrazioni d'acqua è
infatti limitato dalla scarsa pendenza del terreno.
Anche da questo profilo, le censure
sollevate dal ricorrente vanno quindi disattese.
- 5.1.
Giusta l'art. 30 RLE, gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono
essere progettati e eseguiti secondo le regole dell'arte tenendo conto delle
prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, segnatamente da associazioni
professionali riconosciute. Di tenore analogo è l'art. 58 RE di __________.
Tali norme si limitano ad esigere il
rispetto delle regole dell'arte, lasciando ai progettisti la libertà e la
responsabilità delle scelte operative e di tecnica della costruzione, che non
soggiacciono per principio ad un controllo preventivo da parte dell'autorità.
5.2. In concreto, le modalità di costruzione
previste dal progetto in esame, peraltro note ed ampiamente collaudate,
sfuggono alla critica del ricorrente. Per quanto insolite possano apparirgli,
non v'è motivo per ravvisarvi una qualsivoglia inosservanza delle norme di
diritto pubblico concretamente applicabili. Le generiche contestazioni
sollevate in proposito dal ricorrente non permettono di giungere a diversa
conclusione.
- Destituite
di qualsiasi fondamento sono le obiezioni mosse dal ricorrente all'altezza
della struttura di sostegno della strada, che stando al progetto approvato
avrebbe un'altezza di m 1.50 dal terreno sistemato a valle. Per principio, una
licenza edilizia si limita ad autorizzare l'opera così com'è prevista dal
progetto allegato alla domanda di costruzione, che deve comunque riprodurre
adeguatamente la situazione dei luoghi.
In concreto, il sopralluogo ha permesso di
accertare che il progetto presentato raffigura correttamente la situazione del
terreno dedotto in edificazione. Non v'è quindi spazio per contestazioni come
quelle proposte dal ricorrente. Tanto meno quando si consideri che in assenza
di diversa disposizione i muri di cinta ed i sostegno eretti sul confine
possono comunque raggiungere l'altezza di m 2.50.
-
Manifestamente
improponibili per incompetenza dell'autorità amministrativa sono invece le
censure che il ricorrente solleva con riferimento alla servitù di vista che deriverebbe
dalla strada costruita a confine con il suo fondo. La licenza edilizia si
limita infatti ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione del'opera prevista. Su questo punto il ricorrente va
quindi rinviato al competente giudice civile.
-
8.1.
Giusta l'art. 60 cifra 1 NAPR, disciplinante gli accessi stradali, muri di
cinta, siepi, scarpate ed altri manufatti devono permettere una visuale di m 60
su strade di raccolta del traffico e di m 40 su strade di servizio e
residenziali. Per strade cantonali e casi speciali, soggiunge la cifra 2 della
norma in questione, la visuale dovrà essere esaminata e determinata sul posto
in funzione delle esigenze del traffico.
8.2. Nel caso concreto, la controversa strada
privata verrebbe a sboccare sulla strada, pure privata, che attualmente collega
la part. n. __________ RF alla vicina strada cantonale. Il raccordo della nuova
strada alla strada privata che serve tale fondo non modifica l'accesso
esistente alla strada cantonale. Pur situandosi nelle immediate vicinanze di
quest'ultima, il raccordo fra le due strade private lascia del tutto immutato
l'attuale accesso alla pubblica via. Non essendo destinata - almeno per il
momento - a servire nuove costruzioni, la nuova strada non comporta cambiamenti
apprezzabili delle attuali condizioni di utilizzazione dell'accesso esistente.
Non implicando modifiche d'ordine costruttivo dell'accesso esistente e non
essendo nemmeno atta a determinare un aggravio del traffico in entrata sulla
strada cantonale ed in uscita da quest'ultima, l'opera in contestazione non
deve quindi essere esaminata sotto il profilo della conformità dell'accesso che
attualmente collega la part. __________ RF alla strada cantonale con le norme
applicabili agli accessi.
Invano si richiama il ricorrente alle
risultanze delle verifiche operate dall'autorità cantonale in merito alla
sufficienza dell'accesso esistente. L'eventuale inadeguatezza di quest'ultimo
non osta alla concessione della licenza edilizia. Questa ha infatti per oggetto
unicamente la nuova strada privata, che si dirama dalla strada - pure privata -
esistente sulla part. n. __________ RF. Non concerne l'attuale accesso alla
strada cantonale. Le modifiche prospettate dall'autorità cantonale non possono
quindi essere imposte al ricorrente, che è libero di adeguarvisi soprattutto in
vista della futura edificazione dei suoi fondi al fine di dotarli di un accesso
conforme alle esigenze di legge.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 21, 24 LE; 4, 5, 6, 11 RLE, 60
NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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