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Numero d'incarto:
52.1999.19
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00019
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
contro
la
decisione 22 dicembre 1998, no. 6017, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 marzo 1998
con cui il municipio di __________ gli ha assegnato un posto di vendita sul
__________ nell'ambito del settimanale "mercato-mostra";
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a partire dal 1992 il
ricorrente __________, nativo del , ha partecipato al mercato mostra
che la __________ () organizza nel centro storico cittadino;
che in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare,
il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha negato all'insorgente
l'autorizzazione a partecipare al mercato mostra;
che la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata
annullata da questo tribunale, che con sentenza 2 marzo 1998 ha ritornato gli
atti al municipio di __________ affinché rilasciasse al ricorrente
l'autorizzazione richiesta;
che nei considerandi di quel giudizio il Tribunale cantonale
amministrativo ha rilevato che nella determinazione del posto da assegnare al
ricorrente si sarebbe dovuto tener debitamente conto delle particolari
caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti dall'art. 5 dell'ordinanza
municipale disciplinante il mercato mostra e delle priorità da accordare agli
altri espositori per rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi
escludere di fatto dalla manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente
marginale;
che, dando seguito al predetto giudizio, il 17 marzo 1998 il
municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente a partecipare al mercato
mostra, assegnandogli uno stazionamento sul viale della __________ davanti alla
__________;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato per contestare
lo stazionamento assegnatogli, a suo avviso troppo marginale e comunque lesivo
delle sue legittime aspettative a riottenere il posto attribuitogli in passato
in piazza __________;
che con decisione 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo ingiustificate le doglianze dell'insorgente;
che con giudizio 30 giugno 1998 il Tribunale cantonale amministrativo
ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al
Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell’istruttoria;
che, accertata la situazione degli altri espositori, il
Governo ha confermato il posto assegnato dal municipio al ricorrente, escludendo
che nella determinazione dello stazionamento l'autorità comunale avesse abusato
del potere d’apprezzamento riservatole dalla legge;
contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo
in questa sede le censure sollevate e le rivendicazioni avanzate senza successo
in prima istanza;
che secondo l'insorgente il posto assegnatogli sarebbe il più
marginale di tutti e non terrebbe debitamente conto delle aspettative che gli
deriverebbero dal fatto di aver occupato per quattro anni un posto in piazza
__________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni, e dal municipio di __________ che contesta succintamente
le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che oggetto del ricorso in esame è soltanto l'ubicazione del
posto di vendita assegnato dal municipio all'insorgente nel quadro del mercato-mostra
che la __________ organizza ogni sabato mattina nel centro storico;
che lo svolgimento di questa manifestazione è regolato
dall'ordinanza municipale del mercato mostra (OMM) del 13.11.92/ 11.6.97,
adottata dall'esecutivo comunale sulla base dell'art. 17 del regolamento
comunale sull'occupazione di area pubblica (ROAP);
che il posto di vendita assegnato ai singoli espositori
ammessi a partecipare a questa manifestazione è deciso dal municipio (art. 3
OMM);
che in ordine a tale scelta l'autorità comunale fruisce di un
ampio potere discrezionale;
che tale potere non è assoluto e insindacabile, ma è limitato
dai principi generali del diritto riferiti alla parità di trattamento ed al
divieto d'arbitrio, dalla libertà di commercio e d'industria, dalle finalità
della manifestazione (art. 2 OMM) e dall'art. 5 OMM, che permette al municipio
di riconoscere "preferenze per l'assegnazione del posto di vendita, avuto
riguardo ai diversi settori di vendita definiti in base ad un ordine
merceologico";
che le decisioni municipali relative all'assegnazione del
posto sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui
violano il diritto segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che la legge riserva all'esecutivo comunale;
che nell'evenienza concreta il Consiglio di Stato ha
accertato che il mercato-mostra si estende dall’intersezione di via __________
con il viale __________ allo sbocco di via __________ su piazza __________ ed è
suddiviso in 4 settori: viale __________, piazza __________, via e piazza
__________ e via __________;
che dal profilo merceologico i commercianti di prodotti
alimentari si concentrano tra via e __________ __________ (13 bancarelle su 17)
e piazza __________ (11 su 15), mentre sul viale __________ espongono le loro
merci soprattutto i commercianti di generi non alimentari (9 su 12);
che gli espositori di prodotti artigianali o comunque
analoghi a quelli commerciati dal ricorrente sono distribuiti in modo relativamente
omogeneo nei quattro settori;
che tenuto conto dell’insieme della situazione del mercato
nel suo complesso, si deve negare che assegnando al ricorrente un posto sul
viale __________, di fronte alla __________, il municipio abbia esercitato in
modo abusivo il potere d’apprezzamento riservatogli dalla legge;
che pur situandosi all’inizio della zona del mercato, il
posto attribuito all’insorgente non è tale da impedirgli di parteciparvi attivamente:
questo posto si situa infatti sul passaggio di chi vi si reca, è vicino al
nuovo autosilo e sta di fronte ad un grande magazzino; non è confinato in una
viottolo laterale, escluso dai flussi pedonali;
che la scelta è ragionevole anche dal profilo delle merci
esposte e dei criteri di attribuzione del posto fissati dall’art. 5 OMM: considerata
la provenienza esotica dei prodotti commerciati dal ricorrente (artigianato
africano) non appare per nulla insostenibile assegnargli uno stazionamento
compreso in un settore caratterizzato da un elevato grado di eterogeneità;
che da questo profilo la decisione municipale censurata non
viola il diritto; essa non appare invero manifestamente sprovvista di ragioni
obbiettive e non si fonda nemmeno su considerazioni estranee alla materia; non
procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge
riserva all’autorità comunale ai fini della determinazione dello stazionamento
da attribuire ai singoli espositori;
che nemmeno il rifiuto del municipio di attribuire nuovamente
al ricorrente lo stazionamento che aveva in passato in piazza __________
integra gli estremi di una violazione del diritto;
che il diritto al posto fisso sancito dall’art. 3 OMM
presuppone un’assidua ed ininterrotta partecipazione al mercato; l’assenza
consecutiva di tre mercati è sanzionata dalla perdita del diritto al posto
fisso (art. 3 lett. b OMM);
che rimanendo assente a più riprese dal mercato nel corso del
1996, il ricorrente ha perso qualsiasi diritto preferenziale su quello
stazionamento;
che tale stazionamento occupato nel frattempo da altri
espositori con diritto preferenziale a mantenerlo non può comunque più essere
attribuito all’insorgente;
che stando così le cose il ricorso va respinto, confermando
la decisione municipale impugnata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 17 ROAP; 2, 3, 5 OMM; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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