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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.193
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00193
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1999 della
__________,
Contro
la decisione 16 giugno 1999, no. 2589, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del comune di __________ avverso la risoluzione su reclamo 22 aprile 1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la decisione 5 maggio 1998 dell'assemblea comunale di __________ stanziante un credito di fr. 200'000.-- per finanziare la riattazione della casa parrocchiale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 maggio 1998 l'assemblea comunale di __________ ha risolto con cinque voti favorevoli, uno contrario e quattro astenuti di stanziare un credito di fr. 200'000.-- destinato a finanziare un contributo alla Parrocchia di questo comune per la riattazione della casa parrocchiale;
che versando il comune in regime di compensazione, il 27 maggio 1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il credito votato;
che preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita commissione e del rapporto dell'Ispettore dei Comuni del circondario, il 1. ottobre 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la predetta istanza, ritenendo che l'intervento previsto non fosse strettamente necessario, per cui si sarebbe potuto rinviare la sua realizzazione a tempi migliori;
che con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso i motivi che avevano indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;
che contro il predetto giudizio governativo, la parrocchia di __________ è insorta "cautelativamente" davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venisse fissato un termine per motivare l'impugnativa;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è stato intimato all'Esecutivo cantonale né al municipio interessato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3.);
che alla ricorrente beneficiaria del credito che l'autorità cantonale si è rifiutata di ratificare può essere riconosciuta la legittimazione; il fatto che non sia stata parte del procedimento di prima istanza non le nuoce;
che la mancata presentazione di domande di giudizio porta già di per sé a considerare irricevibile l'impugnativa (STA 9.7.99 in re Riva);
che, abbondanzialmente, si può rilevare che il ricorso sarebbe da respingere anche nel merito;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 LCInt il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può essere negata (art. 9 cpv .1 LCInt);
che nella valutazione dell'importanza, della consistenza e dell'urgenza dei bisogni comunali l'autorità cantonale dispone di un ampio margine d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere;
che violano il diritto sotto questo profilo le decisioni che procedono da considerazioni estranee alla materia, non si fondano su criteri oggettivi o ledono i principi fondamentali del diritto, in particolare quelli riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento;
che la decisione governativa non presta il fianco a critiche;
che il diniego della ratifica si fonda in effetti su considerazioni pertinenti e ragionevoli: la ristrutturazione della casa parrocchiale non è invero un'opera destinata a soddisfare un bisogno primario della collettività;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 9, 12 LCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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