AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.200
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00200
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1999 di
__________,
Contro
la
decisione 1. luglio 1999, no. 22/1999, con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi,
ha negato al ricorrente il rilascio del permesso di porto d'armi;
vista la risposta 23 luglio 1999 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13 aprile 1999
__________, __________, ha chiesto all'Ufficio dei permessi il rilascio di un
permesso di porto d'armi per una pistola SIG 232 P, calibro 9 mm corto. Egli ha
giustificato la sua richiesta asserendo che in veste di direttore e
proprietario di una ditta metalmeccanica deve trasportare spesso merce di
valore. L'arma servirebbe a proteggerlo dal "pericolo di essere
assalito, derubato, picchiato o peggio cosa molto frequente viste pure le
rapine con violenza."
B. Con decisione 1. luglio 1999
l'UP ha respinto la richiesta in virtù dell'art. 27 LArm. In sostanza
l'autorità dipartimentale ha ritenuto che l'insorgente non aveva provato di
necessitare di un'arma a scopo di difesa e che l'accoglimento della sua
richiesta avrebbe costretto l'autorità ad estendere senza sufficienti e fondate
ragioni la cerchia delle persone autorizzate a portare un'arma, ciò che
creerebbe nuovi pericoli.
C. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della
decisione impugnata ed il rilascio del permesso richiesto.
In sostanza il ricorrente ribadisce e sviluppa le
argomentazioni addotte in precedenza. Pone in evidenza il rischio, oggigiorno
accresciuto, di aggressioni durante i viaggi di lavoro e nella propria
abitazione. Asserisce di essere già stato oggetto in più occasioni di minacce
anonime. Richiama infine gli art. 10 e 57 Cost., i quali conferirebbero al
cittadino il diritto di proteggersi.
D. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, riconfermandosi in sostanza
nelle tesi poste a fondamento della risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 31 LArmi. La legittimazione attiva
del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Chiunque intende portare
un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto d'armi (art. 27 cpv. 1 1.
periodo LArm). L'ottenimento di tale permesso richiede l'adempimento cumulativo
delle tre seguenti condizioni (art. 27 cpv. 2 LArm):
·
l'adempimento delle condizioni per il rilascio di un permesso di
acquisto di armi giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm (lett. a);
·
rendere verosimile di necessitare di un'arma per proteggersi o
proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale (lett. b);
·
il superamento di un esame nel quale si è dato prova di saper
maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti il loro
uso (lett. c).
Gli art. 10 e 57 Cost. non conferiscono al cittadino alcun
diritto all'ottenimento di tale permesso, qualora le condizioni poste all'art.
27 LArm non siano adempiute.
- 3.1. Nell'ambito del
rilascio della licenza di porto d'armi, il Dipartimento è tenuto ad adottare
una prassi particolarmente restrittiva, atteso che il compito della tutela
della pubblica sicurezza e dei cittadini compete di principio all'autorità e
soltanto quando questa non può intervenire, il singolo cittadino è legittimato
a tutelarsi da sé. D'altro canto si deve evitare che l'ambito delle persone
autorizzate alla detenzione di un'arma si estenda in modo indiscriminato, ciò
che di riflesso creerebbe soltanto altri pericoli (RDAT 1978, n. 83).
Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi
evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla
sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per
farvi fronte (FF 1996 I 891, considerazioni ad art. 27; RDAT II-1991, n. 59).
3.2. Nella fattispecie il diniego della licenza di porto d'armi
dev'essere tutelato siccome immune da violazioni di legge. Il ricorrente non ha
invero saputo dimostrare di essere esposto ad un pericolo reale e concreto,
tale da giustificare la concessione della licenza di porto d'armi.
Dal rapporto di polizia 25 giugno 1999 si evince che egli
effettua dei trasporti di parti elettroniche, il cui valore raggiunge a volte
fr. 30'000.--/40'000.--. Sebbene il trasporto di merce di valore comporti un
certo pericolo, ciò non è ancora sufficiente per concludere che l'attività
professionale svolta dal ricorrente necessiti di una particolare protezione.
Non consta inoltre che fino ad oggi __________ sia stato derubato o rapinato e
neppure le asserite minacce anonime di cui sarebbe stato oggetto, sono state comprovate.
Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità
accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va
comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una
domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti,
la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della
fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova
posti a sostegno delle sue allegazioni (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 18 PAmm). Collaborazione che
in concreto è mancata da parte dell'insorgente, il quale, malgrado le argomentazioni
sollevate nel gravame, non ha saputo dimostrare l'esistenza di un pericolo
oggettivo atto a giustificare il rilascio del permesso di porto d'armi.
La necessità per l'insorgente di essere autorizzato al porto d'armi
appare dunque infondata, difettando, come rettamente osservato dall'autorità
dipartimentale, il requisito della sussistenza di un pericolo concreto e non
solo ipotetico per l'incolumità personale e per la tranquillità professionale
del richiedente. Concedergli la licenza di porto d'armi significherebbe creare
una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da sempre applicata in
questa materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti concreti ed
oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze
difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.
3.3. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 LArm; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster