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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.203
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00203
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 luglio 1999 di
__________,
contro
la decisione 6 luglio 1999, no. 2944, del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di __________ avverso la risoluzione 23 aprile 1999 del Consorzio Raggruppamento Terreni di __________, in materia di delibera per opere da fabbro inerenti la sistemazione e completazione della barriera di protezione sulla strada di accesso in località __________ del comune di __________;
viste le risposte:
9 agosto 1999 della ditta __________;
25 agosto 1999 del Consiglio di Stato;
10 settembre 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 marzo 1999 il Consorzio Raggruppamento Terreni di __________ (__________) ha messo a pubblico concorso le opere da fabbro inerenti la sistemazione della barriera esistente e la fornitura con posa e sigillatura di circa m 210 di guardrail oltre l'esistente barriera fino alla cappella di __________, sulla strada consortile __________;
che sono state inoltrate cinque offerte per importi varianti tra fr. 24'060.-- (__________, ) e fr. 36'050.-- ();
che con decisione 22 aprile 1999 la delegazione consortile ha deliberato i lavori a __________, __________, secondo classificato, che aveva presentato un'offerta di fr. 25'130.--;
che con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta delibera, accogliendo il ricorso inoltrato dalla ditta __________; in sostanza il Governo ha ritenuto ingiustificata la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei lavori a __________, in quanto a parità di prestazioni ed in assenza di interessi suscettibili di giustificare oggettivamente la scelta di un'offerta più onerosa, il consorzio non avrebbe potuto scostarsi dai principi di oculatezza e parsimonia nella gestione delle risorse;
che contro tale decisione il __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della delibera annullata; l'insorgente sostiene che un ente pubblico non è tenuto ad illustrare le ragioni che lo hanno portato a prendere una determinata risoluzione; la delegazione consortile in parola dovrebbe unicamente rispondere del proprio operato nei confronti dell'assemblea;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dalla ditta __________, delle cui osservazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito; ad opposta conclusione è giunto __________, che in sostanza ha ripreso le argomentazioni formulate in precedenza.
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 70 cpv. 2 LRPT e 208 LOC; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 23 del regolamento del __________ in relazione con l'art. 113 LOC i lavori e le forniture devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano fr. 5'000.--;
che l'art. 113 LOC da un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, mentre dall'altro tende ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (ZBl 1976, 503);
che sebbene il diritto positivo non precisa i criteri di aggiudicazione, resta implicitamente sottinteso l'obbligo di salvaguardare gli interessi della comunità;
che nel caso in cui il bando non stabilisce alcun criterio di aggiudicazione, come nel caso in esame, l'ente pubblico dispone di un potere di apprezzamento relativamente ampio, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui la scelta operata appaia suscettibile di ledere gli interessi della collettività;
che l'autorità amministrativa deve operare un'accurata ponderazione dei contrapposti interessi, soppesando accuratamente e secondo criteri oggettivi, la convenienza economica, la qualità della prestazione, l'affidabilità dell'offerente e tutti quei fattori che possono legittimamente influire sulla scelta (cfr. in tal senso l'art. 23 LApp o il § 28 delle direttive d'esecuzione del CIAP: RL 7.1.4.1.5);
che l'ente appaltante può dunque scegliere un'offerta economicamente più onerosa; la maggior spesa deve tuttavia essere giustificata da motivi oggettivamente sostenibili;
che nella fattispecie il __________ ha scartato l'offerta della ditta resistente __________ (fr. 24'060.--) per privilegiare quella di __________ (fr. 25'130.--), senza tuttavia giustificare tale scelta con motivi oggettivi;
che in mancanza di ragioni plausibili che legittimino la scelta di un'offerta più onerosa, l'ente deliberante è tenuto a privilegiare l'offerta meno cara; anche i consorzi devono osservare i principi di parsimonia e di oculatezza nella gestione delle risorse;
che il margine del 5% previsto dall'art. 22 LApp e richiamato indirettamente dal consorzio nel proprio ricorso, non è applicabile, poiché la delibera non soggiace a questa legge (art. 1 LApp), ma alla LOC;
che la maggior spesa non può essere suffragata da non meglio precisati parametri di carattere "professionale, giuridico, economico, tecnico, politico, personale e altro", destinati a rimanere nell'ambito della delegazione consortile, che "risponderà poi in corpore delle sue decisioni all'Assemblea";
che l'apprezzamento va esercitato secondo criteri oggettivi, verificabili e ponderabili;
che pertanto anche la delegazione consortile del __________ è tenuta a giustificare con motivi oggettivamente sostenibili la propria scelta sia nei confronti degli altri concorrenti sia davanti all'autorità di ricorso, qualora intende deliberare i lavori ad un offerente economicamente più oneroso;
che nel caso concreto la mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare la maggior spesa rappresentano un evidente abuso del potere d'apprezzamento riservato al consorzio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va respinto, confermando così il giudizio governativo impugnato, siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
visti gli art. 113 e 208 LOC; 70 cpv. 2 LRPT; 23 LApp; § 28 direttive d'esecuzione CIAP; gli art. 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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