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Numero d'incarto:
52.1999.204
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00204
Lugano
20 ottobre 1999
,.-
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 6 luglio 1999, no. 2950, del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4
maggio 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha rilasciato la
licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina, subordinandola al
pagamento di una tassa di allacciamento di fr. 80.-- e di una tassa
d'uso di fr. 186.--;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 luglio 1998 il ricorrente __________ ha chiesto al
municipio di __________ il permesso in sanatoria per la piscina circolare per
bambini (m 3.60 x 0.92) dotata di un sistema autonomo di filtraggio dell'acqua,
che aveva posato nel giardino di casa (part. n. __________ RF);
che con decisione 2 ottobre 1998 il municipio di __________
ha rilasciato all'istante la licenza edilizia, sottoponendola fra l’altro
all’obbligo di chiedere l'autorizzazione dell'Azienda acqua potabile (AAP);
che con ricorso 5 ottobre 1998 __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della condizione impostagli;
che il 3 febbraio 1999 il Governo ha annullato il
provvedimento e ritornato gli atti al municipio di __________ per nuova
decisione, ritenendo che incombesse all'autorità comunale e non al ricorrente,
il compito d'interpellare l'AAP prima di rilasciare la licenza edilizia;
che il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato
una nuova licenza edilizia, indicando alla voce "Tasse" (cifra 8),
l'obbligo di pagare una tassa di allacciamento di fr. 80.-- ed una tassa
d'uso di fr. 186.--;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro
l'imposizione di tali oneri;
che con giudizio 6 luglio 1999 il Governo ha accolto parzialmente
il gravame, annullando la tassa di allacciamento di fr. 80.-- e confermando la
tassa d'uso di fr. 186.--;
che contro tale giudicato il ricorrente insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere mandato esente anche
dal pagamento della tassa d'uso; delle motivazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, nel seguito;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di
Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è
giunto il municipio di __________, riconfermandosi nelle precedenti
allegazioni;
Considerato, in
diritto
che oggetto del ricorso in esame è il giudizio con cui il
Consiglio di Stato conferma la tassa d’uso di fr. 186.- imposta dal municipio
al ricorrente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia che gli ha
rilasciato per la posa di una piscina per bambini;
che la predetta risoluzione governativa è per contro
cresciuta in giudicato nella misura in cui il Consiglio di Stato ha annullato
la tassa d’allacciamento di fr. 80.-, applicata dal municipio a carico
dell’insorgente;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data tanto dall’art. 21 LE, quanto dall’art. 40 LMSP;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente gravato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti,
senza assumere le prove notificate dall'insorgente, inidonee a procurare la
conoscenza di fatti rilievanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 40 LMSP le contestazioni tra utenti e
aziende municipalizzate o concessionarie sono risolte in via di reclamo dal
Dipartimento delle istituzioni, con decisione impugnabile al Tribunale
cantonale amministrativo;
che l'AAP di __________ è un'azienda municipalizzata (cfr.
art. 1 Regolamento AAP; in seguito: RAAP), che svolge un servizio d'interesse
pubblico, somministrando l'acqua potabile agli utenti allacciati alla sua rete
di distribuzione; in quanto tale essa è assoggettata al diritto pubblico, in
particolare alla LMSP;
che secondo l'art. 73.5 RAAP contro le decisioni del
municipio concernenti "l'errata fatturazione" è dato ricorso secondo
le norme della legislazione cantonale;
che nella fattispecie la tassa d'uso fissata dal municipio
nel quadro della licenza edilizia rilasciata al ricorrente si fonda sul RAAP di
__________ e non sulla LE;
che contro tale imposizione era pertanto dato ricorso al
Dipartimento delle istituzioni e non al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale non era dunque competente a
statuire nel merito della vertenza;
che il ricorso va pertanto accolto, annullando la sentenza
impugnata e trasmettendo gli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché
statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di
Stato nella misura in cui ha per oggetto la tassa d’uso fissata dal municipio
di __________;
che visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese.
Per
questi motivi,
visti
gli 40 LMSP; 21 LE; 73.5 del Regolamento AAP di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61,65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 luglio 1999
no. 2950 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma la tassa
d’uso fissata dal municipio di __________ con decisione 4 maggio 1999.
1.2. Gli atti sono trasmessi al
Dipartimento delle istituzioni, Divisione dell'interno, affinché statuisca sul
ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ contro la tassa d’uso di cui
sopra.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
__________, __________,
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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