AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.205
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00205
Lugano
28 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________,
Contro
la decisione 6 luglio 1999, no. 2970, con cui il
Consiglio di Stato respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso
la risoluzione 20 maggio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto
una multa per violazione della LE;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17
novembre 1995 la __________, proprietaria del mappale no __________ RF di
__________, ha inoltrato a quel municipio una domanda di costruzione per trasformare
in appartamento il piano cantina dello stabile abitativo ivi ubicato.
Il 10 settembre 1996 il municipio ha
rilasciato la relativa licenza edilizia. Il 17 febbraio 1998 l'Ufficio tecnico
comunale ha informato il municipio che l'appartamento era stato trasformato in
un istituto di pranoterapia.
Il 4 marzo 1998 il municipio ha quindi
notificato alla proprietaria un rapporto di contravvenzione per aver operato un
cambiamento di destinazione senza essere in possesso della relativa autorizzazione.
B. Con
decisione 14 gennaio 1999 il municipio di __________, che nel frattempo aveva
rilasciato una licenza edilizia in sanatoria, ha inflitto alla __________ una
multa di fr. 200.-- per aver eseguito i lavori edilizi relativi alla
trasformazione dell'appartamento in istituto di pranoterapia senza la
necessaria autorizzazione. La decisione è però stata annullata dal Consiglio di
Stato per impossibilità di perseguire penalmente una persona giuridica.
C. Il 23
aprile 1999 il municipio di __________ ha ripreso la procedura notificando un
rapporto di contravvenzione per il menzionato cambiamento di destinazione ai signori
__________ e __________, rispettivamente presidente e vicepresidente della
__________.
Il 20 maggio 1999 il municipio ha infine
inflitto ad __________ una multa di fr. 200.--.
D. Contro tale
decisione __________ ha interposto ricorso al Consiglio di Stato contestando
che i lavori effettuati costituissero un cambiamento di destinazione.
Con risoluzione 6 luglio 1999 il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che la trasformazione di un
appartamento in uno studio di pranoterapia costituisse un chiaro cambiamento di
destinazione per il quale è pertanto necessaria una preventiva licenza
edilizia.
E. Contro
questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che non è stato
eseguito nessun intervento edilizio difforme da quanto previsto nella licenza
edilizia. Rileva inoltre che l'attività di pranoterapeuta esercitata dall'inquilina
dell'appartamento risulta conforme alle NAPR di __________.
F. Il
Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, chiede il rigetto
dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso
è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L’art. 1
cpv. 2 LE stabilisce genericamente che la licenza edilizia è necessaria per la
costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante e demolizione di edifici
ed altre opere nonché per la modificazione importante della configurazione del
suolo. L’art. 4 lett. a RLE specifica tuttavia che la licenza è necessaria
anche per la trasformazione parziale (ivi compreso il solo cambiamento di
destinazione).
La trasformazione può in effetti essere
sostanziale o parziale.
È sostanziale, importante, quando viene
alterata la fisionomia originaria della costruzione, come quando vengono
alterate le caratteristiche volumetriche, la superficie dei piani, l’aspetto
esterno e la destinazione d’uso di un edificio.
La trasformazione è invero parziale se è di
secondaria importanza, accessoria. Devono in particolare rimanere
sostanzialmente immutati il volume, l’aspetto, e la destinazione dell’opera
edilizia, ossia conservare la precedente identità. La trasformazione può però
anche consistere in un mero cambiamento di destinazione, ossia senza
l’esecuzione di qualsiasi opera edile (Scolari, Commentario, II ed., ni 645,
646 e 647, ad art. 1 LE).
- Nel caso
concreto, il municipio di Losone rimprovera al ricorrente di aver trasformato
l'appartamento al piano cantina dello stabile sito sul mappale no __________ RF
di __________ in un istituto di pranoterapia senza essere stato in possesso
della necessaria autorizzazione. Trattasi pertanto di una violazione formale
della LE.
3.1. L'insorgente, dal canto suo, contesta
l’addebito mossogli. Indica che non è stato eseguito nessun intervento edilizio
difforme da quelli previsti nella licenza. Rileva poi che i locali oggetto
della contestazione sono stati locati da un'inquilina che fino a quel momento
aveva occupato un appartamento sito ai piani superiori dello stabile e nel
quale già vi esercitava l'attività di pranoterapeuta. A suo modo di vedere, si
è pertanto unicamente trattato di un trasferimento della detta attività da un
appartamento in un altro.
3.2. Ora, benché l'insorgente lo contesti, è
innegabile che l’istallazione di un istituto di pranoterapia in locali
sistemati per essere adibiti ad abitazione configura un cambiamento di destinazione
e ciò quand'anche non sia stato eseguito nessun intervento costruttivo.
In effetti, la trasformazione parziale ai
sensi dell'art. 4 lett. a RLE non presuppone necessariamente l'esecuzione di
un'opera edile, ma può consistere anche soltanto in un semplice cambiamento di
destinazione.
Ne segue che il ricorrente avrebbe potuto
permettere l'istallazione dell'istituto in parola soltanto dopo aver richiesto
ed ottenuto la necessaria autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LE). Non avendolo
fatto, l'insorgente si è reso colpevole di una violazione formale della LE e
ciò sebbene detta attività sia conforme alle NAPR di __________.
Ferma questa premessa, la decisione del
municipio di promuovere un procedimento di contravvenzione nei confronti del
ricorrente e di infliggergli successivamente una multa appare corretta.
- 4.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani
regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con
l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica, con
la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli
altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di
lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La
multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso,
della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Quando deve verificare l'importo di una multa
inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone,
contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del
potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi
di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA
inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re
E. C. e P.W., consid. 3.3.).
4.2. Il municipio di __________ ha inflitto
all'insorgente un'ammenda di fr. 200.–. Tale decisione è stata tutelata da
parte del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la multa inflitta al
ricorrente è molto mite e non può dunque essere considerata sproporzionata.
Questo Tribunale condivide pienamente le
anzidette considerazioni; l’importo della multa appare in effetti consono alla
gravità oggettiva (cambiamento di destinazione) e soggettiva (colpa) della violazione
della legge compiuta dal ricorrente.
- Sulla
scorta di quanto precede la multa va confermata e il ricorso respinto.
La tassa di giudizio e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 10, 16, 21, 42, 45, 46 LE, 5
RLE, 18, 28, 43, 46, 61 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster