AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.206
Data decisione, Autorità: 28.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00206
Lugano 28 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________, __________,
Contro
la decisione 6 luglio 1999, no. 2967, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 maggio 1999 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato tre crediti per opere connesse alla realizzazione del complesso immobiliare __________;
viste le risposte:
10 agosto 1999 di __________;
25 agosto 1999 del municipio di __________;
25 agosto 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio del 4 ottobre 1993 (n. 42) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di concedere un diritto di superficie all'INSAI (ora SUVA) ed alla __________ sulla part. no. __________ RFD per la costruzione di un complesso commerciale - residenziale. Al messaggio erano allegati i piani del progetto elaborato dall'arch. __________.
Nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia l'autorità comunale ha chiesto ai promotori dell’operazione immobiliare di prevedere un ascensore destinato a collegare il complesso alla retrostante via __________, facilitando l’accesso a motulesi, anziani e mamme con bambini in carrozzella. La SUVA ha aderito alla richiesta a condizione che il comune sopportasse i costi di questa infrastruttura.
Previo rilascio della licenza edilizia, il 20 dicembre 1993 il legislativo comunale ha concesso il diritto di superficie.
B. Nell'ambito dei lavori di costruzione, i promotori dell’operazione hanno apportato diverse modifiche al progetto originario. Fra queste anche una scala, destinata a collegare via __________ al corso __________. Le varianti d’opera sono state approvate dal municipio con licenza 2 giugno 1997.
C. Con messaggio 18 marzo 1999 (n. 157) il municipio ha chiesto al consiglio comunale di risolvere:
"1. E' approvata la Convenzione tra il comune di __________ e la SUVA Divisione Immobili del 1º dicembre 1998.
E' concesso un credito di complessivi fr. 250'000.-- per la partecipazione ai costi di realizzazione dell'ascensore via __________ e della scala di collegamento via __________ e __________.
E' approvata la Convenzione tra il Comune di __________ e la __________ del 22 dicembre 1998.
E' concesso un credito di fr. 180'000.-- per la realizzazione della pavimentazione del passaggio pubblico e della corte privata, di due vetrinette e un muro di cinta lungo il diritto di passo quale compenso per l'iscrizione del passo pedonale pubblico gravante sul mapp. no. __________ RFD di proprietà della __________.
E' approvata la convenzione tra il Comune di , la SUVA Divisione Immobili, la Banca __________ () ed i signori __________ e __________ del 1º dicembre 1998.
Il Comune è autorizzato a cedere gratuitamente a favore della __________ mq 79 del mapp. no. __________ RFD di sua proprietà.
Il Comune è autorizzato a ricevere gratuitamente dalla __________ mq 185 staccati dal mapp. no. __________ RFD.
Il Comune è autorizzato a cedere gratuitamente a favore della SUVA Divisione Immobili mq 98 del mapp. __________ RFD.
Il Comune è autorizzato a ricevere gratuitamente dalla SUVA Divisione Immobili mq 17 staccati dal mapp. no. __________ RFD.
In conseguenza alle permute alla base delle convenzione è aggiornato il fondo base __________ RFD ed il rispettivo diritto di superficie __________ RFD a favore della SUVA Divisione Immobili.
E' concesso un credito di fr. 10'000.-- per tutte le spese legali e di iscrizione a RF previste dalle precedenti convenzioni.
Il municipio è autorizzato a contrarre il relativo mutuo di complessivi fr. 440'000.-- alle migliori condizioni possibili.
La spesa sarà registrata a consuntivo del conto investimenti (voce no. 503 "Costruzioni Edili").
Il credito è da utilizzare entro il 30 giugno 2000."
Il credito di fr. 250’000.-- si componeva di:
· un importo di fr. 100’000.-- da versare alla SUVA a titolo di partecipazione ai maggiori costi da questa sostenuti per costruire l’ascensore richiesto dal municipio al fine di facilitare l’accesso a via __________, e
· di un ulteriore importo di fr. 150’000.-- da versare alla SUVA a titolo di partecipazione ai costi sopportati per realizzare una scala di collegamento tra via __________ e __________.
L’ulteriore credito di fr. 180'000.-- era invece destinato alle opere di pavimentazione di un passo pubblico pedonale costituito su un fondo di proprietà della __________ (part. no. __________ RFD) al fine di collegare l’ascensore alla via in questione.
Raccolti i preavvisi della commissione opere pubbliche e della commissione della gestione, il 10 maggio 1999 il consiglio comunale ha aderito al messaggio a larghissima maggioranza.
D. Contro questa risoluzione il consigliere comunale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli in via principale di annullarla ed in via subordinata di confermarla, richiamando tuttavia il municipio "ad una maggiore attenzione al rispetto delle leggi". Il ricorrente si doleva essenzialmente del fatto che il consiglio comunale fosse stato chiamato a stanziare crediti per opere che nel frattempo erano ormai state realizzate.
E. Con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che la decisione del legislativo comunale non violasse alcuna disposizione di legge. Esente da critiche andrebbe pure l'operato del municipio, che avrebbe convenientemente vigilato sulla realizzazione del complesso.
F. Contro la predetta risoluzione governativa il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le domande di giudizio formulate in prima istanza.
In sostanza, l'insorgente rimprovera al municipio di aver passivamente tollerato le modifiche apportate al progetto iniziale, ponendo il legislativo comunale davanti al fatto compiuto e sollecitandolo a stanziare crediti per opere ormai realizzate.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il presidente del consiglio comunale senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il merito delle decisioni adottate dal legislativo comunale negli ambiti suddetti è censurabile da parte dell’autorità di ricorso soprattutto nella misura in cui contravviene alle disposizioni della LOC e dello specifico regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni.
Le censure sono sostanzialmente improponibili.
L’impugnativa non è infatti rivolta contro decisioni del municipio mediante la quali viene autorizzata la realizzazione di opere pubbliche senza il preventivo consenso del legislativo ed in assenza della necessaria copertura finanziaria. Oggetto del ricorso è una decisione del consiglio comunale, mediante la quale, definito il quadro giuridico di riferimento, vengono stanziati due crediti:
· uno di fr. 250’000.-- da versare alla SUVA a titolo di partecipazione alla realizzazione di opere d’interesse generale, in quanto aperte al pubblico (ascensore e scala), costruite dalla stessa SUVA sul sedime concessole in diritto di superficie,
· uno di fr. 180’000.-- destinato alla realizzazione di un passaggio aperto al pubblico sul fondo della __________.
L'autorità di ricorso è pertanto chiamata ad esprimere un sindacato di legittimità soltanto sui provvedimenti adottati dal legislativo comunale. Esula dalla materia del contendere qualsiasi verifica della conformità con il diritto delle decisioni rese in precedenza dal municipio, dalle quali è scaturita la risoluzione censurata. A differenza del Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale amministrativo non è infatti autorità di vigilanza sui comuni.
Anche volendo estendere il controllo nella direzione auspicata dal ricorrente, le censure da questi sollevate andrebbero comunque respinte siccome del tutto gratuite.
Nulla condizionava infatti la libertà di determinarsi del consiglio comunale in merito alla proposta di partecipare con un versamento di fr. 250’000.-- alle opere di pubblica utilità (ascensore e scala) realizzate dalla SUVA per dar seguito all’analoga richiesta del municipio (ascensore), rispettivamente per migliorare dal profilo funzionale ed estetico una componente significativa del complesso immobiliare (scala). Trattandosi di manufatti realizzati dai promotori dell’insediamento e non di opere pubbliche eseguite in proprio dal comune per iniziativa del solo municipio, il legislativo era del tutto libero di negare il credito richiesto.
La decisione di stanziarlo non presta quindi il fianco a critiche di sorta.
Tanto meno può essere ravvisata una qualsivoglia violazione del diritto nella decisione del consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 180’000.-- per pavimentare ed arredare il passaggio aperto al pubblico ottenuto dal municipio dalla __________. L’opera pubblica in questione, conforme alle indicazioni del piano di protezione del centro storico, non è ancora stata realizzata. Le ingiustificate critiche mosse dal ricorrente all’indirizzo del municipio sono del tutto insuscettibili di inficiare la legittimità della risoluzione impugnata.
4.1. Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che, per i procedimenti di carattere non pecuniario, varia da 10.-- a 5’000.-- fr. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi e dell’equivalenza. Una certa moderazione si giustifica, soprattutto in prima istanza, nei casi in cui il soccombente è insorto per motivi ideali, a difesa di interessi pubblici (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 3). La pretesa di ergersi a difensore della legalità non deve invero costituire una comoda giustificazione per sottrarsi completamente a qualsiasi responsabilità in caso di rigetto di impugnative manifestamente prive di possibilità di successo.
4.2. La tassa applicata in concreto dal Consiglio di Stato a carico dell’insorgente appare contenuta entro limiti estremamente modesti e comunque insufficienti a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dal ricorso. Tenuto conto della palese inconsistenza del ricorso inoltrato, essa risponde ampiamente ai criteri di commisurazione sopra enunciati ed è conforme all'art. 28 PAmm. Va quindi confermata.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto ai costi effettivi provocati dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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