AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1999.217
Data decisione, Autorità: 23.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00217
Lugano 23 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 luglio 1999 (no. 3114) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazioni), in materia di revoca del permesso di domicilio;
viste le risposte:
26 agosto 1999 del Consiglio di Stato;
26 agosto 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (9 novembre 1969), cittadino jugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera il 25 novembre 1984, al fine di ricongiungersi con la madre, titolare di un permesso di domicilio e sposata con un cittadino italiano pure beneficiario di un permesso C, la quale sino ad allora lo aveva affidato alle cure dei nonni materni, essendo emigrata in Svizzera quando egli aveva sei mesi. L'11 gennaio 1985 lo straniero ha ottenuto il permesso di domicilio.
b) Dopo aver svolto l'apprendistato di macellaio-salumiere per circa due anni presso la ditta __________ - il relativo contratto di tirocinio è stato sciolto con effetto al 30 giugno 1986 per insufficienze scolastiche - __________ ha fatto ritorno in patria, dove è rimasto fino al 1989, data in cui un suo zio gli ha proposto di tornare in Svizzera per lavorare quale macellaio presso la ditta __________ di Stabio. Rientrato in Svizzera lo straniero ha quindi potuto usufruire del permesso di domicilio, il cui ultimo termine di controllo è stato fissato al 18 dicembre 1998.
B. a) Con scritto 2 luglio 1998 l'allora Sezione degli stranieri ha comunicato ad __________ che era in corso di esame la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, ritenuto che, nonostante i due ammonimenti del 5 aprile 1995 e dell'11 marzo 1997, egli è stato successivamente condannato dall'Autorità giudiziaria ticinese. Lo ha pertanto invitato a prendere posizione per iscritto, entro il 31 luglio 1998, circa eventuali impedimenti ad un rientro definitivo in Patria.
b) __________, con lettera 8 luglio 1998, dopo aver descritto la sua vita anteriore, ha asserito di essere ormai "pulito", mantenuto per quanto concerne il vitto dalla madre, nonché seguito dall'Ufficio del patronato di Locarno. Relativamente ad un eventuale rientro in Patria, ha sostenuto di non essere più in possesso di alcun documento nazionale valido (il passaporto gli è stato trattenuto, poiché soggetto al servizio militare), che, quale renitente, subirebbe un processo, e che non potrebbe appoggiarsi ai nonni, i quali, pensionati, sarebbero impossibilitati a procurargli un lavoro. Ha infine evidenziato di aver perso ogni contatto con il suo Paese di origine, avendolo lasciato all'età di 15 anni.
C. In data 17 luglio 1998 l'allora Sezione degli stranieri ha emesso una decisione di rimpatrio nei confronti di __________, con conseguente revoca del permesso di domicilio. Il Dipartimento, fondandosi sugli art. 9 cpv. 3, 10, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS, ha in sostanza tenuto conto del comportamento generale dello straniero durante il suo soggiorno in Svizzera, segnatamente del fatto che, seppure ammonito per ben due volte a seguito di diverse condanne e reso edotto di un eventuale decisione di espulsione o di rimpatrio in caso di recidiva o comportamento scorretto, egli ha continuato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie. Considerando la decisione di espulsione assai rigorosa in ragione del soggiorno precedente, gli ha concesso di rientrare in futuro in territorio elvetico quale turista, a condizione di comportarsi in modo ineccepibile. Di conseguenza ad __________ è stato fissato un termine, scadente il 30 settembre 1998, per lasciare la Svizzera.
D. a) Contro la predetta decisione dipartimentale __________ è tempestivamente insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In tale sede egli ha sostenuto che con sentenza 5 novembre 1997 la Corte delle Assise correzionali di Locarno non lo ha espulso dal territorio elvetico, ma ha ordinato il trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 44 CP: l'autorità penale avrebbe quindi ritenuto possibile e meritevole il tentativo di reinserirlo nel nostro tessuto sociale. Ha inoltre sottolineato di essere diventato tossicodipendente in Svizzera, per cui sarebbe equanime che qui egli venisse curato; dal rapporto 31 ottobre 1997 dell'Ufficio del patronato di Locarno risulta inoltre che, malgrado le difficoltà riscontrate, egli avrebbe buone probabilità di superare le proprie problematiche se gli venisse consentito di rimanere in Svizzera. Infine ha evidenziato che un suo reinserimento nella realtà del Paese d'origine sarebbe quantomai improbabile e di non essere in possesso di un valido passaporto, né di altro documento equivalente.
b) Con giudizio 20 luglio 1999 Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 17 luglio 1998, respingendo il gravame di __________. L'Esecutivo cantonale ha considerato ossequiati i presupposti per il rimpatrio di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b e d LDDS. Dopo attenta ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco, ha ritenuto la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità. Ha infine respinto la domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio, trattandosi di ricorso sprovvisto di probabilità di esito favorevole.
c) Visto l'esito del ricorso, il 3 agosto 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato ad __________ il 30 settembre 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
E. Avverso la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Sottolinea di essere in Svizzera dall'età di 15 anni, dove vivono anche la madre e la compagna __________, con la quale intenderebbe formare una famiglia, e di avere un comportamento encomiabile. A tale ultimo proposito il ricorrente precisa che attualmente frequenta la Scuola professionale artigianale e industriale di Mendrisio quale apprendista macellaio, svolgendo nel contempo l'apprendistato presso il negozio di macelleria-salumeria di __________ a __________, sulla base di un contratto di tirocinio con scadenza 15 settembre 2001. Contesta il mancato svolgimento da parte del Consiglio di Stato di qualsiasi atto istruttorio, segnatamente l'audizione del ricorrente stesso e di qualche teste. Evidenzia che un eventuale rientro in Iugoslavia non soltanto lo priverebbe della presenza costruttiva della madre e della fidanzata, ma gli impedirebbe pure di concludere la terapia metadonica. D'altronde nel suo Paese non potrebbe neppure contare sull'assistenza dei nonni materni, pensionati, e sarebbe pure sprovvisto di un valido passaporto. In definitiva la misura del rimpatrio non sarebbe né proporzionata, né giustificata da un interesse pubblico prevalente. L'insorgente chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Delle relative motivazioni, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. In fase istruttoria, il Tribunale ha richiesto all'insorgente di esprimersi sullo scritto 21 ottobre 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, dal quale risulta che egli ha percepito prestazioni per un ammontare pari a Fr. 54'220.-- senza provvedere ad alcun rimborso. L'interessato non contesta le suddette risultanze, ribadendo che, una volta terminata la formazione professionale e trovato un posto di lavoro, egli inizierà il rimborso del suo debito (cfr. scritto 26 ottobre 1999).
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista o meno un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1967, 169).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
In ogni caso né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, le richieste formulate dal ricorrente, peraltro notificate per la prima volta soltanto in questa sede, non vengono accolte. L'insorgente ha infatti già avuto modo di esprimersi per scritto e ha dunque avuto ampie possibilità per esporre le proprie ragioni. Considerate le prove già presenti agli atti, questo Tribunale ritiene che neppure l'audizione dei testi indicati fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio.
2.3. Ne discende che anche il procedere del Governo cantonale è immune da rimproveri in questo ambito, tanto più che in quella sede il ricorrente non aveva notificato alcuna prova.
Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 lett. b LDDS, il permesso di domicilio può inoltre essere revocato quando lo straniero non è più in possesso di un documento di legittimazione nazionale valido e non venga fornita la garanzia richiesta per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico di cui all'art. 6 cpv. 2 LDDS. Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del principio della proporzionalità, si procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
4.1. Lo straniero può essere espulso dalla Svizzera quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS può sembrare giustificata, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità; contravviene gravemente alla morale; tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato; vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
L'espulsione prevista dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può essere pronunciata solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Devono essere evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio, ossia il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente entrare nel nostro Paese allorquando è accertato che non è più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
4.2. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata soltanto qualora intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione (cfr. TCA 13 novembre 1998 in re A.M consid. 3.2).
22 febbraio 1989 inchiestato per acquisto e consumo di hashish;
20 aprile 1989 condannato con decreto d'accusa a 7 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per violenza contro funzionari;
13 settembre 1991 arrestato a Lu__________ano per acquisto e vendita di eroina;
17 ottobre 1991 condannato con decreto d'accusa a 15 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per violazione della LStup;
27 novembre 1991 arrestato a Bellinzona per consumo, acquisto e vendita di eroina;
10 gennaio 1992 condannato dalla Corte delle Assise correzionali di __________ per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di 16 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; non è stata revocata la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di arresto inflittagli con decreto d'accusa 17 ottobre 1991, ma il condannato è stato ammonito;
9 aprile 1993 arrestato a __________ per sospetto furto e ricettazione nonché violazione della LStup;
27 aprile 1993 arrestato a __________ per tentato furto con scasso;
17 maggio 1993 arrestato a __________ e trasferito a __________ per violazione della LStup. (acquisto e vendita eroina);
26 ottobre 1993 condannato dalla Corte delle Assise correzionali di __________ a 10 mesi di detenzione per violazione aggravata e contravvenzione alla LStup, furto e ricettazione. E' stata inoltre ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di arresto inflitta con decreto d'accusa 17 ottobre 1991 e 16 mesi di detenzione inflitti con sentenza 10 gennaio 1992 della Corte delle Assise correzionali di __________; __________ è rimasto in carcere dal 26 ottobre 1993 al 15 marzo 1995, in tale periodo la sua richiesta di libertà condizionale è stata in un primo tempo rifiutata, non avendo lo stesso dimostrato di essere riuscito ad inserirsi nel nostro contesto sociale (cfr. decreto 1/4 luglio 1994, n. 95/94, del Consiglio di Vigilanza). __________ è stata poi liberato condizionalmente il 15 marzo 1995 (cfr. decreto 23/24 febbraio 1995, n. 21/95 del Consiglio di Vigilanza);
5 aprile 1995 decisione di ammonimento dell'allora Sezione degli stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua espulsione dalla Svizzera;
20 luglio 1995 condannato con decreto d'accusa al pagamento di una multa di Fr. 120.--per ripetuta contravvenzione alla LStup (fatti avvenuti fra il 15 marzo 1995 ed il 17 aprile 1995);
21 ottobre 1996 nuovamente arrestato a __________ per violazione della LStup;
31 dicembre 1996 condannato con decreto d'accusa per violazione della LStup alla pena di 15 giorni di detenzione da espiare (fatti avvenuti a __________ e __________ nel periodo 28 settembre 1996-21 ottobre 1996); .
11 marzo 1997 2° decisione di ammonimento dell'allora Sezione degli stranieri, con l'avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe proceduto alla sua espulsione o al rimpatrio dal territorio elvetico;
12 e 21 marzo 1997 interrogato per violazioni alla LStup;
24 marzo 1997 condannato con decreto d'accusa al pagamento di una multa di Fr. 200.-- per infrazione e contravvenzione alla LStup (fatti avvenuti a __________ il 21 e 22 gennaio 1997);
21 maggio 1997 arrestato a __________ per infrazione aggravata alla LStup;
14 luglio 1998 arrestato per violazione alla LStup;
5 novembre 1997 condannato dalla Corte delle Assise correzionali di __________ per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup e mancata coazione alla pena di 9 mesi di detenzione; nei confronti dello stesso è stato ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 44 C.P., da avviarsi in sede di espiazione di pena. Il 20 dicembre 1997, in occasione di un congedo per far visita alla madre, __________ ha dovuto essere ricoverato in ospedale per overdose, con conseguente ritrasferimento in carcere (detenuto dal 5 novembre 1997 al 6 giugno 1998);
19 gennaio 1998 il Consiglio di Vigilanza ha revocato la liberazione condizionale concessa il 15 marzo 1995 e ha ordinato l'esecuzione del residuo di 3 mesi di detenzione;
20 febbraio 1998 il Consiglio di Vigilanza ha negato la liberazione condizionale ad __________, il quale è stato poi scarcerato il 6 giugno 1998.
5.1. Occorre innanzitutto osservare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure se pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (STF inedita del 21 gennaio 1999 in re E.N. consid. 2; DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Di conseguenza la circostanza che il giudice penale abbia rinunciato a pronunciare nei confronti di __________ la pena accessoria dell'espulsione ex art. 55 CP non è, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, di rilievo ai fini del presente giudizio.
5.2. Le infrazioni commesse da __________ sono indubbiamente gravi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo ed inoltre sono state commesse in situazione di recidiva. I reati, per la maggior parte violazioni alla LStup e protrattisi per circa 7 anni, hanno portato a varie condanne per complessivi 36 mesi di detenzione. Il ricorrente, ha avuto più volte la possibilità di uscire dal mondo della droga, tuttavia senza esito positivo. In particolare negli anni 1992/1993, __________, allora assistito __________, ha seguito due cure scalari di ketalgine; nel luglio 1993 ha rinunciato alla proposta formulategli dall'Ufficio di patronato di seguire un collocamento terapeutico presso __________; nell'agosto 1997, dopo nemmeno un mese di trattamento ex art. 44 CP presso detto centro, egli è stato allontanato su richiesta del direttore; da ultimo, il 20 dicembre 1997, durante un congedo concessogli per fare visita alla madre, ha dovuto essere ricoverato all'ospedale per un'overdose. Né le condanne penali, né gli ammonimenti dell'allora Sezione degli stranieri, hanno trattenuto __________ dal compiere ulteriori reati. Con il suo comportamento l'insorgente ha dunque dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, pur essendo in Svizzera dalla fine del 1984. Le circostanze che __________ stia attualmente frequentando la Scuola professionale artigianale ed industriale di __________ e svolgendo l'apprendistato di macellaio, non possono mutare le suddette conclusioni, né sono tali da escludere un rischio di recidiva, tanto più che egli sta seguendo una terapia a base di metadone e che quindi non è possibile ritenere che si sia definitivamente allontanato dal mondo della droga. In concreto sono quindi adempiuti i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
Va inoltre rilevato che __________ è al beneficio di prestazioni assistenziali dal 1992 (cfr. scritto 22 settembre 1998 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'assistenza). Dallo scritto 21 ottobre 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, risulta che, a partire dal 1992 e fino a quel momento, ad __________ è stato versato un importo pari a Fr. 54'220.--, e che gli vengono a tutt'oggi pagati i premi della Cassa malati. Le prestazioni di cui ha beneficiato il ricorrente sono quindi quantitativamente importanti ed hanno interessato un periodo di circa 7 anni. Va inoltre aggiunto che __________ non ha mai rimborsato, anche soltanto parzialmente, il debito contratto. E' ben vero che quest'ultimo si dichiara ora disposto ad iniziare a rifondere quanto precedentemente percepito al termine del proprio apprendistato. Tale proposta non è tuttavia sufficiente. In primo luogo il termine dell'apprendistato è fissato per il 2001, in secondo luogo non è affatto scontato che __________ troverà subito un'occupazione ed, infine, tenuto conto dell'entità del debito e del salario che egli potrebbe percepire quale macellaio, è da ritenere che il rimborso del debito, almeno a medio termine, sia quantomai difficoltoso.
L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa che un'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. L'art. 16 cpv. 3 ODDS dispone che per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione.
Se il provvedimento di allontanamento, nonostante la sua legale fondatezza, non appare opportuno in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà solo minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS). Inoltre, più a lungo lo straniero ha risieduto in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
7.1. In concreto, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. In effetti, oltre al forte debito assistenziale, il fatto che l'interessato sia stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup e condannato alla pena complessiva di circa 3 anni di detenzione, è tanto grave da giustificare la misura adottata (cfr. STF inedita del 21 gennaio 1999 in re E.N. consid. 3b). Sebbene ammonito per ben due volte sulle conseguenze di un comportamento recidivo, __________ ha continuato a delinquere, ad assumere sostanze stupefacenti e a rimanere a carico della pubblica assistenza. Durante la sua permanenza in Svizzera egli ha dunque dimostrato mancanza di rispetto delle regole elvetiche e non è stato in grado di adattarsi al nostro modo di vivere. Considerato che lo straniero ha vissuto in __________ fino all'età di 15 anni, che in tale Paese ha ricevuto la propria educazione scolastica (cfr. sentenza 26 ottobre 1993 della Corte delle Assise correzionali di Locarno-Città) e che, nel 1986 vi è ritornato per un periodo di circa due anni, è da ritenere che un suo rientro nel paese d'origine non pregiudicherà in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Del resto in Iugoslavia risiedono i nonni materni, ai quali è stato affidato dall'età di sei mesi fino alla sua entrata in Svizzera e con cui ha sempre mantenuto i contatti. Neppure l'asserita, ma non comprovata assenza di strutture sociali idonee, può costituire un motivo sufficiente per modificare la decisione impugnata. Le medesime considerazioni valgono con riferimento ad un eventuale processo per renitenza. Infine, va evidenziato che la questione relativa alla mancanza di un documento nazionale valido è improponibile: se effettivamente il ricorrente non fosse più in possesso di un passaporto riconosciuto e valevole, ciò costituirebbe un motivo di revoca del permesso di domicilio ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 lett. b LDDS. Il rientro in Patria non comporta pertanto difficoltà insormontabili per l'insorgente ed inoltre la decisione di semplice rimpatrio non gli preclude la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con la madre e con la fidanzata.
In concreto non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle suddette relazioni. In particolare non va approfondito se, come asserito, esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, nel caso in esame la revoca del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe comunque respinta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio, ritenuto che __________, benché reso edotto per ben due volte di un suo possibile rimpatrio/espulsione in caso di recidiva, ha continuato a delinquere (art. 30 PAmm). Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza. Infine, con riferimento all'affermazione, peraltro poco credibile ed affatto comprovata, secondo cui la patrocinatrice legale del ricorrente avrebbe ricevuto "mandato ufficiale" da parte dell'Ufficio del patronato di __________, giova unicamente rilevare che in tale ipotesi sarebbe proprio siffatto ufficio a regolare il rapporto di prestazione, ivi comprese le questioni finanziarie.
Per questi motivi,
visti gli art. 1,4,6,9,10,11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3,18,28,30, 43,46,47,60,61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (9 novembre 1969), cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 gennaio 2000, notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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