AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.218
Data decisione, Autorità: 04.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00218
Lugano 4 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 1999 di
__________, __________, patr. da: avv. dott. __________;
contro
la decisione 30 giugno 1999, no. 2823, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 4 maggio 1999, no. E 217, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri in materia di rifiuto del rilascio del permesso di domicilio e di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte 26 agosto 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 dicembre 1992 la cittadina dominicana __________ (1973), già beneficiaria di diversi permessini a partire dal 1991 per lavorare quale artista in alcuni night-club del nostro Cantone, si è unita in matrimonio a __________ con il cittadino svizzero __________ (1969).
Giunta in Ticino il 18 febbraio 1993, la straniera è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale ultima scadenza il 17 febbraio 1996.
Il 17 settembre __________ si è trasferito in __________, lasciando la moglie, in stato interessante, nel nostro paese ed a carico della pubblica assistenza a partire dal 1. ottobre 1993. Dal gennaio 1994 essa ha inoltre cominciato a prostituirsi. Dopo la nascita del figlio avvenuta il 25 marzo 1994, l'insorgente ha pure iniziato a consumare cocaina.
Dopo una breve ricomparsa nel nostro paese verso la metà del 1994, __________ è ripartito alla volta della __________ /__________, dove è poi stato arrestato per traffico di cocaina.
Coinvolta in un traffico internazionale di droga, __________ è stata tradotta in carcere a partire dal 2 dicembre 1995 e con sentenza 24 ottobre 1996 la straniera è stata condannata a 4 anni e 3 mesi di reclusione, siccome ritenuta colpevole d'infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup (traffico di cocaina e consumo), riciclaggio di denaro ed infrazione alla LDDS (alloggio di tre cittadine straniere che sapeva risiedere illegalmente su territorio elvetico). Con decreto d'accusa 9 giugno 1997 la ricorrente è stata ritenuta colpevole di denuncia mendace e condannata alla pena di 3 mesi di detenzione da espiare. La risoluzione non è stata impugnata.
Dal 1. dicembre 1998 la ricorrente gode della libertà condizionale.
B. Il 2 dicembre 1998 __________ ha postulato il rilascio del permesso di domicilio.
Con decisione 4 maggio 1999 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta e deciso di non rinnovarle il permesso di dimora in considerazione delle condanne penali pronunciate nei suoi confronti e che dal 1993 al 1998 essa aveva beneficiato di prestazioni assistenziali per oltre fr. 94'000.--. L'autorità le ha pure assegnato un termine scadente il 30 giugno 1999 per lasciare il territorio del canton Ticino.
C. Con decisione 30 giugno 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 7 maggio 1999 inoltrato dai coniugi __________ in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett a, b e d LDDS. Poste in evidenza le condanne subite dalla ricorrente e le importanti prestazioni assistenziali percepite, il Governo ha ritenuto che la risoluzione impugnata fosse legittima e proporzionata. Il Consiglio di Stato ha inoltre considerato che non erano neppure dati i presupposti per richiamarsi all'art. 8 CEDU, in quanto l'interesse pubblico all'allontanamento prevale su quello privato della richiedente di continuare a vivere in Svizzera con la propria famiglia.
D. Contro tale decisione __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio.
Ripercorsi a grandi linee i momenti determinanti della vita della ricorrente, essi hanno criticato la risoluzione impugnata, in quanto un suo allontanamento metterebbe in forse l'esistenza del nucleo famigliare, la continuità del sostanziale cambiamento di vita intrapreso da entrambi, la ripresa dell'attività lucrativa, la salute del figlio __________ affetto da epilessia e dunque bisognoso di cure mediche e la continuazione delle ottime relazioni instaurate con gli altri parenti che vivono in Ticino (due sorelle della ricorrente ed il cognato). Pongono inoltre in evidenza che le condanne penali subite si collocano in un periodo di totale disorientamento personale e famigliare. L'esperienza del carcere è servita di lezione ad entrambi i coniugi che hanno conseguentemente mutato il loro genere di vita, dandosi da fare per riunire la famiglia e trovare un'occupazione. Per quanto concerne il debito assistenziale contratto, essi sottolineano che ciò è maturato durante il periodo della reclusione, in cui l'insorgente è stata abbandonata dal marito ed ha dovuto far fronte da sola a problemi finanziari. Ora che entrambi i coniugi hanno ripreso l'attività lucrativa si dichiarano disposti a rimborsare fr. 500.-- mensili.
I ricorrenti chiedono infine di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri. Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, i coniugi __________ sono sposati dal 24 dicembre 1992, dunque da più di cinque anni. Inoltre il soggiorno in Svizzera della ricorrente è stato regolare ed ininterrotto. In principio essa ha quindi il diritto, oltre al rinnovo dell'autorizzazione di dimora, al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale, si deve concludere che la competenza di questo tribunale è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Lo straniero può essere espulso dalla Svizzera quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS può sembrare giustificata, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisione dell'autorità; contravviene gravemente alla morale; tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato; vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
L'espulsione prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può essere pronunciata solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Devono essere evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio, ossia il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del paese ospitante a quella del paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può nuovamente entrare nel nostro paese, quando è accertato che non è più a carico dell'assistenza.
Ai fini del mancato rinnovo del permesso di dimora non è comunque necessario che la misura dell'espulsione sia effettivamente pronunciata, bensì è sufficiente che siano date le condizioni per la sua emanazione (DTF 105 Ib 234).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la misura dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS si giustifica allorquando il cittadino straniero ha subìto una condanna a due anni di reclusione e ciò anche se non può essere preteso che il coniuge svizzero lo segua all'estero (DTF 120 Ib 6, pag. 14).
Nella fattispecie la condanna pronunciata nei confronti della ricorrente va ben oltre tale limite. Ora, la protezione della collettività, sempre maggiormente raffrontata con l'espandersi del mercato della droga, costituisce incontestabilmente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'allontanamento della straniera dalla Svizzera, resasi colpevole di un'infrazione grave alla legge sugli stupefacenti.
Sebbene il comportamento dell'insorgente dopo la sua scarcerazione non abbia ha più dato adito a lagnanze, il rischio di recidiva non può essere escluso. La ricorrente sostiene infatti di essersi lasciata coinvolgere in un traffico internazionale di droga per far fronte al difficile momento finanziario e famigliare. A prescindere dal fatto che ciò non giustifica assolutamente il suo modo di agire, non può in ogni caso essere escluso che in futuro, qualora essa dovesse ritrovarsi in simili circostanze, non sia indotta nuovamente a delinquere.
Occorre infine osservare che la rinuncia da parte del giudice penale di pronunciare la pena accessoria dell'espulsione ex art. 55 CP non è di rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in quanto l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP, il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
Ne discende che già in considerazione delle condanne subite, sono dati i presupposti per la pronuncia dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
La ricorrente è dunque caduta in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Va inoltre evidenziato che i ricorrenti, anche dopo la loro scarcerazione e la ripresa dell'attività lucrativa, non hanno mai rimborsato, anche solo parzialmente, il debito contratto. È ben vero che essi si dichiarano ora disposti a versare fr. 500.-- al mese per rifondere quanto percepito dalla moglie. Ciò non è tuttavia ancora sufficiente. Infatti alle promesse non sono seguiti fatti concreti: malgrado già davanti al Consiglio di Stato, ossia nel maggio 1999, essi hanno formulato tale proposta, fino ad oggi i ricorrenti non hanno ancora proceduto ad alcun versamento. L'offerta formulata risulta inoltre essere insufficiente per il rimborso del debito almeno a medio termine. Con un versamento mensile di fr. 500.-- necessiterebbero oltre 15 anni per rifondere le prestazioni percepite.
Il comportamento assunto da __________ dal momento in cui ha iniziato a soggiornare con regolarità in Svizzera è certamente da qualificare come riprovevole. Dopo pochi mesi che soggiornava nel nostro paese ha già dovuto far capo alla pubblica assistenza, per poi lasciarsi coinvolgere in un'attività criminale a partire dall'agosto 1994 conclusasi con la sua incarcerazione. I reati da essa commessi sono inoltre di particolare gravità, essendo il quantitativo di droga messo sul mercato atto a mettere in pericolo la vita di molte persone. Essa ha dunque dimostrato una particolare mancanza di scrupoli verso gli altri e verso l'ordinamento legale vigente in Svizzera. Durante la sua breve permanenza sul suolo elvetico l'insorgente non è pertanto stata in grado di adattarsi al nostro modo di vivere.
Considerato che la ricorrente ha vissuto nella Repubblica dominicana per 18 anni, un suo rientro in tale paese non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Lo stesso dicasi per il marito __________ che volontariamente nel 1993 ha lasciato la Svizzera alla volta della __________ /__________, dove lo stile di vita è simile a quello della Repubblica dominicana. Anche un trasferimento del piccolo __________ in questa nazione appare attuabile. Il bambino ha infatti solo cinque anni, un'età che gli permetterà di integrasi facilmente nel tessuto sociale dominicano, anche se al momento egli non parla lo spagnolo. Neppure la malattia di cui soffre rappresenta un motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata. Non vi è infatti motivo di ritenere che la Repubblica dominicana non disponga di un apparato medico ed ospedaliero in grado di seguire adeguatamente un bambino affetto da epilessia.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, non occorre esaminare in che misura la ricorrente sia legittimata a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con il marito, il figlio o gli altri parenti che risiedono in Ticino. In particolare non va approfondito se, come asserito, esiste con questi famigliari un legame stretto, intatto ed effettivamente vissuto, protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99, consid. e). In effetti giusta l'art. 8 n. 2 CEDU un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Ora, nella fattispecie il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora persegue proprio questi scopi (cfr. consid. 3) e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora la ricorrente fosse legittimata ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe in ogni caso respinta. Del resto, come già precedentemente indicato, nulla si oppone a che il marito ed il figlio vadano a risiedere con l'insorgente nel suo paese d'origine.
I coniugi __________ hanno infine chiesto di potere beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse e spese di giustizia nonché il gratuito patrocinio, i ricorrenti devono dimostrare di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi. Inoltre il ricorso non deve apparire manifestamente infondato (art. 30 PAmm).
Aperta può restare la questione a sapere se la loro situazione finanziaria adempie gli estremi dell'art. 30 PAmm. Infatti essi non possono essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, poiché il ricorso appariva sin dal principio manifestamente infondato, in considerazione delle condanne penali subite dalla ricorrente ed all'ingente debito assistenziale contratto.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 4, 7, 10 cpv. 1 lett. a/b/d e cpv. 2 LDDS; 16 cpv. 2 ODDS; 100 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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