Appeal on amount of costs award in public-house permit case

52.1999.227Altro tribunale24 nov 1999Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant sought an increase of the ripetibili awarded by the Council of State after winning an earlier appeal against suspension of his public-house operating authorization. The Administrative Court held that the matter was simple and did not justify the claimed ten hours of legal work, but the original CHF 300 award was still clearly too low. It reformed the Council of State’s costs order and set the indemnity for the earlier proceedings at CHF 700, plus CHF 200 for the present appeal. No court fee was charged.

Massima Omnilex

Art. 31 PAmm; determination of ripetibili in administrative appeals. Recoverable party costs comprise only expenses objectively necessary for the proper protection of the successful party’s interests. In fixing the indemnity, the authority must have regard to the applicable tariff principles and to the complexity and importance of the case, the value and scope of the matter, counsel’s skill and responsibility, the time and diligence expended, the parties’ social and financial situation, the result obtained and its foreseeability (consid. 2-3). A manifestly inadequate award must be reformed on appeal; in a straightforward case, a limited amount of work may justify only a modest indemnity.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.227

Data decisione, Autorità: 24.11.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00227

Lugano 24 novembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 settembre 1999 di

__________patr. Da: avv. __________,

Contro

la decisione 25 agosto 1999, no 3327, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del ricorrente avverso la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio permessi, in materia di sospensione dell’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico;

viste le risposte:

  • 10 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

  • 15 settembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ è gestore dell'osteria "__________ ”, a __________.

Da un’operazione di polizia effettuata il 24 giugno 1998 è risultato che le numerose cittadine straniere alloggiate nelle camere dell’osteria vi esercitavano la prostituzione.

Il 23 settembre 1998 la Sezione dei permessi e dell’immi-grazione, gli ha comminato la sospensione dell’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico, siccome utilizzato per scopi estranei all’attività ammessa dalla patente.

B. Preso atto delle osservazioni presentate dal patrocinatore di __________, il 25 gennaio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di sospendere l’autorizzazione a gestire il locale per un periodo di dieci giorni, perché nelle camere si esercitava regolarmente la prostituzione.

__________ ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento.

C. Con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, ritenendo che la notorietà del fatto che nell’osteria viene esercitata la prostituzione non bastasse a suffragare la conclusione del Dipartimento.

Il Governo ha assegnato al ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

D. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare l'indennità riconosciutagli dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili.

Sostiene che la preparazione del ricorso inoltrato avrebbe richiesto al proprio patrocinatore una decina di ore di lavoro, motivo per cui la nota d’onorario non sarà certamente inferiore a fr. 3’000.--, a cui vanno tuttavia ancora aggiunte le spese vive e l’IVA.

E. Il Consiglio di Stato chiede il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, sostenendo che il patrocinatore del ricorrente, in quanto proprietario dell’immobile in cui è ubicato l’esercizio pubblico, avrebbe comunque impugnato la decisione di prima istanza. Tesi, questa, che l'insorgente ha immediatamente contestato con replica del 21 settembre 1999.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPub.

La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

  1. In applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte.

Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 4 Cost. fed. esige che l’ indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72).

Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in giudizio.

Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).

  1. Il ricorrente contesta l’ammontare delle ripetibili assegnategli dal Governo, sostenendo che la preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbe richiesto al suo patrocinatore circa dieci ore di lavoro: onere lavorativo che, a fr. 300.-- l’ora, equivale ad un onorario di fr. 3’000.--, a cui vanno ancora aggiunte le spese di trasferta, di scritturazione, quelle telefoniche e postali, nonché quelle relative all’apertura e all’archiviazione dell’incarto, oltre ovviamente all’IVA. Ritiene pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima parte, le spese di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia i propri interessi.

La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato concerneva la sospensione di un’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, decretata a causa di un'utilizzazione impropria dello stabilimento. Si tratta, a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore del ricorrente. Ne fa fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di poco più di tre pagine, volte a contestare le tesi dell'autorità decidente alla luce di una recente sentenza del Tribunale federale.

Sulla scorta di queste premesse, questo tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e la redazione della memoria ricorsuale non abbia superato le tre ore. Vista la tariffa oraria prevista dall’art. 10 cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in fr. 600.-- ; somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 100.-- per le spese vive e l'IVA.

Risultando l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato palesemente inferiore all'importo così determinato, il ricorso va accolto, riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.

  1. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di questa sede sono poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto .

§. Il dispositivo no. 3 della risoluzione 25 agosto 1999 (no. 3327) del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che:

“3. Lo Stato rifonderà al signor __________ fr. 700.-- a titolo di ripetibili”.

  1. Lo Stato rifonderà all’insorgente fr. 200.-- per ripetibili della presente sede.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

administrative costsparty costslegal feestariffproportionalityappeal admissibilitypublic-house authorizationprostitution

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the Council of State’s costs award was admissible and well-founded.

Decisione estratta

The appeal was admissible and succeeded because the awarded compensation was manifestly too low in light of the work reasonably required.

Motivazione estratta

The court held that recoverable costs cover only expenses objectively necessary for proper protection of the successful party’s interests, but that the Council of State had undervalued the time reasonably needed. Given the limited complexity, about three hours of work and CHF 700 total including expenses and VAT were reasonable.

Questione giuridica chiave

Whether the costs indemnity should be increased from CHF 300 to CHF 700.

Decisione estratta

Yes. The dispositive was reformed so that the State must pay CHF 700 in ripetibili.

Motivazione estratta

Applying PAmm and the TOA tariff criteria, the court found the case straightforward and the lawyer’s claimed ten hours excessive; however, the government’s award of CHF 300 was clearly insufficient.

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