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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.229
Data decisione, Autorità: 18.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00229
Lugano 18 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 settembre 1999 di
__________,
Contro
la risoluzione 25 agosto 1999 (n. 3395) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
20 settembre 1999 del Consiglio di Stato,
1° ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1973) è cittadino della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, nonché titolare di un passaporto rilasciato dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia. Il 4 novembre 1996 si è sposato a __________ (Repubblica serba di Bosnia) con la connazionale __________ (1976), la quale é al beneficio di un permesso di dimora annuale in Svizzera dal 24 agosto 1994 con prossima scadenza fissata al 18 novembre 1999. Il 30 novembre 1997 il ricorrente è stato autorizzato ad entrare in territorio elvetico per vivere insieme alla moglie, in via __________ a __________. Per tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 29 novembre 1999. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel febbraio 1999 l'interessato ha iniziato a lavorare come garzone di cucina presso l'Hotel __________ a __________. Il 9 marzo 1999 il Tribunale fondamentale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________. Il 1° aprile 1999 egli si è trasferito presso il fratello __________ in via __________.
B. Il 30 giugno 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 18 maggio 1999 da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 agosto 1999 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito della pronuncia del divorzio. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. Il Governo ha in sostanza confermato la revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Ha rilevato in particolare che l'interessato non poteva invocare la propria attività lucrativa per poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. Invoca l'inesigibilità del suo rientro in patria, perché suo zio è deceduto, la sua casa distrutta e nessuno sarebbe in grado di ospitarlo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. Ai fini della ricevibilità, non occorre tuttavia accertare se nel caso di specie il ricorrente abbia diritto al rilascio di un permesso, poiché la controversa decisione 30 giugno 1999 adottata dal dipartimento è una vera e propria revoca del suo permesso di dimora valido sino al 29 novembre 1999 (art. 9 cpv. 2 LDDS). Posto che per prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo all'alta Corte federale (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; STF inedita 12 marzo 1998 in re E. M. consid. 2b e rinvii), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3.1. Entrato in Svizzera per vivere con la moglie (v. scritto 18 agosto 1997 di __________ all'Ufficio regionale stranieri di Lugano), il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora in virtù degli art. 38 e 39 OLS, disposizioni che danno facoltà all'autorità competente di autorizzare uno straniero a ricongiungersi in Svizzera con il proprio coniuge al beneficio di un permesso di dimora. Dato che attualmente i coniugi __________ non solo non vivono più insieme, ma sono pure divorziati, è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Il fatto che egli abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio non può pertanto essere preso in considerazione, visti i motivi precedentemente addotti. Inoltre un suo rientro nel proprio paese d'origine, dove ha sempre vissuto prima di giungere in Svizzera, non appare inesigibile malgrado l'asserita distruzione della sua casa famigliare e la morte dello zio. Il suo soggiorno sul suolo elvetico si è infatti limitato a poco meno di un paio d'anni ed è certa l'esistenza della madre (doc. A). E' quindi a giusto titolo che la Sezione degli stranieri ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
3.2. Va osservato poi che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale (art. 7 o 17 LDDS) né di una convenzione internazionale (CEDU) o di un trattato tra la Svizzera e la ex Iugoslavia da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora e di non procedere alla revoca.
3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 LDDS; 8 ODDS; 38, 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (20 novembre 1973), cittadino bosniaco, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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