AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.232
Data decisione, Autorità: 11.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00232
Lugano 11 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 1999 di
__________, patr. da: studio legale __________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3354, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 1. aprile 1999, no. E 163, con la quale la Sezione degli stranieri ha pronunciato la decadenza del permesso di domicilio di cui beneficia la figlia __________;
viste le risposte:
20 settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
21 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 giugno 1993 la cittadina jugoslava __________ (1983) ha raggiunto in Svizzera i propri genitori, che già erano titolari di un permesso di domicilio dal 31 marzo 1993. Essa è dunque stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, regolarmente rinnovato ed avente quale ultimo termine di controllo il 31 marzo 1999.
B. Il 14 giugno 1996 la madre __________ ha dichiarato davanti alla polizia cantonale di Lugano che la figlia durante circa otto mesi all'anno risiede in Serbia, dove frequenta la scuola e che fa ritorno in Svizzera solo durante le vacanze scolastiche.
C. a) In considerazione di quanto emerso durante l'interrogatorio di polizia summenzionato, i cui fatti sono poi stati riconfermati dalla madre nel proprio scritto 29 marzo 1999, con decisione 1. aprile 1999 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato ad __________, aggiungendo che "il fatto di rientrare in Ticino durante la vacanze scolastiche non è motivo sufficiente per mantenere il postulato permesso".
b) Il 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ a nome della figlia __________.
In sostanza il Governo ha confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non avendo la straniera mai risieduto effettivamente nel nostro paese, bensì all'estero, dove ha mantenuto il centro dei suoi interessi.
F. Contro la predetta pronuncia governativa, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga ripristinato il permesso di domicilio in favore della figlia __________.
Asserisce che la figlia non si è mai assentata dalla Svizzera per oltre sei mesi, facendovi ritorno ogni qual volta vi erano le vacanze scolastiche. Tale situazione non sarebbe mai stata celata alle autorità, che nel 1993 hanno rilasciato il permesso di domicilio senza nulla eccepire. Ritenuto dunque che la situazione non è mutata rispetto al passato, il ripristino del permesso di domicilio s'imporrebbe. Essa non sarebbe inoltre mai stata informata che per mantenere il permesso di domicilio, la figlia doveva frequentare le scuole in Svizzera. La ricorrente non ha quindi mai richiesto per la figlia un permesso di assenza dal nostro paese, in quanto era certa della legalità della situazione, considerato che la figlia non sarebbe mai assente dalla Svizzera per più di sei mesi continuati.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________, consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da Miroslava Blagojevic è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento di domicilio e del centro d'interessi, viste le difficoltà d'interpretazione che questi concetti comportano (DTF 112 Ib 1 consid. 2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, anche senza aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi, non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 segg., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.
3.1. Non giova all'insorgente asserire di non essere stata a conoscenza delle conseguenze che un prolungato soggiorno all'estero ha sul permesso di domicilio. L'ignoranza della legge non è scusabile. __________ poteva comunque attendersi una simile conseguenza, in quanto una prolungata assenza dal paese ospitante è contraria allo scopo per cui è rilasciato il permesso di domicilio. Titolare di un permesso di domicilio è infatti lo straniero che vanta una relazione particolarmente stretta ed un'integrazione profonda con il nostro paese. Colui che invece si allontana per un periodo superiore a sei mesi, dimostra con il proprio comportamento una mancanza di legami con la nazione ospitante. Ciò vale a maggior ragione nel caso di __________, la quale non ha mai risieduto stabilmente in Svizzera.
3.2. La ricorrente sostiene che il ripristino del permesso di domicilio s'imporrebbe, considerato il difficile clima creatosi a seguito della guerra e che i nonni che ospitavano __________ non sono più in grado di occuparsene.
La censura appare in netto contrasto con quanto dichiarato in precedenza. Nel corso dell'interrogatorio di polizia del 20 aprile 1999 essa ha infatti sostenuto che la figlia "risiedeva ad __________ per frequentare la scuola, viveva presso la scuola, vitto e alloggio." Non vi è alcun motivo di dubitare della veridicità di tali affermazioni, che sono state rilasciate dall'insorgente spontaneamente ed in piena libertà. Solo dopo aver preso conoscenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione qui impugnata, l'insorgente ha portato una nuova versione, senza peraltro confutare quanto affermato in precedenza. In siffatte evenienze la versione ora addotta denota meri fini processuali e pertanto non può essere tenuta in considerazione.
Inoltre il clima politico e sociale che regna oggi in Iugoslavia non preclude un rientro di __________ nella sua nazione d'origine.
3.3. Resta infine da valutare, se il fatto che tale situazione sia sussistita per lungo tempo, può ora conferire alla ricorrente un diritto al ripristino del permesso di domicilio.
Secondo dottrina e giurisprudenza la circostanza che l'autorità ha lasciato trascorrere un periodo di tempo relativamente lungo senza intervenire, non permette all'interessato di appellarsi al principio della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa eccezionalmente avvalere del principio della buona fede, occorre che l'autorità sia stata messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena cognizione di causa (DTF 107 Ia 122 segg.; Moor; Droit administratif; vol. 1, Berna 1994, 5.3.2.2.).
Nell'istanza 14 maggio 1993 con la quale l'insorgente ha postulato la concessione dell'autorizzazione per farsi raggiungere in Svizzera dai propri figli, essa aveva precisato che era sua intenzione ricongiungersi "definitivamente" con la propria prole.
L'autorità poteva dunque presumere che __________ avrebbe risieduto effettivamente nel nostro paese. Pure in occasione della scadenza del termine di controllo nel marzo 1996, nulla è emerso al proposito. Solo nel giugno 1996 la situazione è stata scoperta dalla polizia e portata a conoscenza dell'autorità amministrativa. Omettendo d'intervenire, la Sezione degli stranieri ha unicamente favorito la figlia della ricorrente, concedendole un'ulteriore possibilità per porre rimedio alla situazione. Tuttavia neppure dopo aver terminato le scuole dell'obbligo, __________ ha deciso di continuare la propria formazione professionale in Svizzera, preferendo iscriversi ad una scuola commerciale di __________. Ciò denota una mancanza d'interesse e di volontà ad integrarsi nel nostro tessuto sociale.
Diverso sarebbe stato, se nel frattempo (ossia dopo il 16 giugno 1996) la straniera si fosse stabilita definitivamente nel nostro paese, compiendo passi concreti volti al suo inserimento nella nostra società. Tuttavia nella fattispecie né la ricorrente, né sua figlia hanno preso delle disposizioni irreversibili a causa dell'inoperosità dell'autorità amministrativa. La famiglia __________ ha continuato a vivere separata, una parte in Svizzera ed una in Iugoslavia. L'insorgente non può dunque vantare alcun diritto al mantenimento di una situazione illegale.
3.4. Giova infine osservare che il centro degli interessi di __________ si trova in Iugoslavia e non in Svizzera, dove essa ha soggiornato soltanto per brevi periodi. Un suo rientro nella sua nazione d'origine appare dunque perfettamente attuabile, considerato che in tale paese vivono pure altri parenti della famiglia __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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