AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.234
Data decisione, Autorità: 05.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00234
Lugano 5 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 1999 di
__________,
Contro
le decisioni 25 agosto 1999 (ni 3362 , 3376) con cui il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dall’insorgente avverso le decisioni 7 e 27 maggio 1999 con cui il Consorzio depurazione acque __________ e dintorni lo ha dapprima sospeso dalla carica di capo esercizio IDA e poi licenziato;
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è stato assunto quale Capo esercizio presso il Consorzio depurazione acque __________ e dintorni (di seguito __________) il 1° ottobre 1998;
che con decisione 7 maggio 1999 la commissione del personale del __________ ha deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa nei suoi confronti e lo ha contemporaneamente sospeso dalle proprie incombenze fino al termine della stessa;
che con decisione 27 maggio 1999 la Delegazione consortile, ratificando la proposta della Commissione del Personale del __________, ha licenziato il ricorrente a far tempo dal 30 giugno 1999;
che le predette decisioni sono state confermate dal Consiglio di Stato con giudizio del 25 agosto 1999;
che con ricorso 13 settembre 1999 __________ insorge contro le predette risoluzioni governative chiedendo a questo Tribunale di esaminare la legittimità della nomina a direttore del __________ di tale __________;
considerato, in diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, contro le decisioni della delegazione consortile è dato ricorso al Consiglio di Stato e in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti dichiarandole definitive (art. 32 Lcons. e 208 cpv. 1 LOC);
che, in concreto, le decisioni governative che hanno avallato le decisioni del CDAM in merito alla sospensione e al successivo licenziamento dell’insorgente sono dunque di principio appellabili a questo Tribunale;
che tuttavia il ricorrente, pur aggravandosi davanti a questo Tribunale contro le predette risoluzioni, non contesta il ben fondato delle stesse; chiede invero unicamente di poter conoscere la retribuzione e le modalità con cui tale __________ è stato nominato direttore del __________;
che le richieste formulate dall’insorgente esulano pertanto completamente dall’oggetto delle decisioni avversate, non concernendo, come già anticipato, la legittimità della sospensione e del licenziamento, ma soltanto la nomina a direttore del medesimo consorzio;
che, stando così le cose, il ricorso risulta inammissibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
visti gli art. 28, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster