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Numero d'incarto:
52.1999.238
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00238
Lugano
10 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999 (n. 3320) del Consiglio
di Stato che, in accoglimento parziale del suo ricorso 7 gennaio 1999, ha
annullato il bando di concorso per l'affitto dell'alpe __________ durante il
periodo 1999/2004 pubblicato dall'ufficio patriziale di __________ il 29 dicembre
1998;
viste le risposte:
-
23 settembre 1999 della
Sezione dell'agricoltura;
-
29 settembre 1999
dell'Amministrazione Patriziale di __________;
-
29 settembre 1999 di
__________;
-
29 settembre 1999 del
Consiglio di Stato;
preso atto della replica 22
ottobre 1999 e delle dupliche:
-
10 novembre 1999
dell'Amministrazione Patriziale di __________;
-
10 novembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
24 novembre 1999 della
Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'alpe
__________ è ubicato in fondo alla valle __________, sul territorio del comune
di __________. Sullo stesso vantavano dei diritti di erbatico il legato elemosina
del patriziato di __________ e il patriziato di __________ in ragione di 72/114
e 42 /114 rispettivamente.
B. Il 29
dicembre 1998 l'ufficio patriziale di __________ ha indetto il concorso per l'affitto
dell'alpe __________ durante il periodo 1999/2004, pubblicandolo sul foglio ufficiale
dello stesso giorno (n. 104/1998, pag. 8458). L'affitto era suddiviso in due lotti:
l'uno prevedeva un carico d'alpeggio di 33 UBG, l'altro di 20 UBG, in entrambe
i casi per capi ovini. Il canone massimo di affitto era di fr. 1'065.-- per il
primo lotto, di fr. 650.-- per il secondo. Termine per la presentazione delle
offerte era indicato il 15 gennaio 1999, alle ore 17.00.
C. __________,
cittadino patrizio di __________, affittuario fino a quel momento dell'alpe per
la parte spettante al patriziato di __________ ed altresì offerente nella
procedura di concorso in rassegna, ha impugnato il bando di concorso con
gravame 7 gennaio 1999 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarlo. L'insorgente ha, in sintesi, contestato la suddivisione in due
lotti dell'affitto dell'alpe nonché la legittimità del canone di affitto
massimo indicato. Ha inoltre contestato la brevità del termine per l'inoltro
delle offerte.
D. Con
risoluzione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha "parzialmente
accolto come ai considerandi" l'impugnativa, annullando nel contempo
il bando di concorso. In sostanza il Governo ha respinto tutte le censure. Ha
nondimeno accolto le osservazioni della sezione dell'agricoltura, secondo cui i
canoni massimi di affitto indicati, accertati con decisione 4 ottobre 1993 da
parte della sezione medesima, non erano più applicabili. Il Governo ha quindi
imposto all'ufficio patriziale di pubblicare un nuovo bando indicante i nuovi
canoni massimi frattanto stabiliti da parte della sezione dell'agricoltura.
E. __________
si è aggravato innanzi a questo Tribunale con impugnativa 14 settembre 1999
avverso il giudicato governativo, chiedendo la messa a concorso in un solo
lotto dell'affitto dell' (intero) alpe.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale
di __________ e __________, già affittuario dell'alpe per i diritti di erbatico
del patriziato di __________ e parimenti offerente nella procedura di concorso
in rassegna, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'ufficio
patriziale di __________ ha ribadito la posizione assunta innanzi all'istanza
inferiore, cui aveva comunicato di non volere interferire nella procedura. Pure
la sezione dell'agricoltura ha confermato le osservazioni inoltrate al
Consiglio di Stato, secondo cui la decisione di suddividere l'affitto dell'alpe
in due lotti spettava all'ufficio patriziale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP; 7 in fine LCAA). Il ricorso
è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 147 lett. a e b LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. In
questa sede l'impugnativa verte esclusivamente sulla suddivisione in due lotti
dell'affitto dell'alpe adottata dall'ufficio patriziale nel bando di concorso e
tutelata da parte del Consiglio di Stato.
2.2. Come
già è stato spiegato in fatto, sull'alpe __________ vantavano dei diritti di
erbatico il legato elemosina del patriziato di __________ e il patriziato di
__________ in ragione di 72/114 e 42 /114 rispettivamente. Per questo motivo
l'alpe è stato affittato separatamente dai due enti in proporzione alle
rispettive interessenze sino al 1998. Nello stesso tempo le due amministrazioni
patriziali hanno studiato la possibilità di concentrare i diritti detenuti
congiuntamente su vari alpi, con lo scopo di migliorarne la gestione. In attesa
di perfezionare un'intesa in tal senso, l'ufficio patriziale di __________ ha
ottenuto l'autorizzazione da quello di __________ a gestire il concorso per
l'affitto dell'intero alpe __________ durante il periodo 1999/2004,
pubblicandolo sul foglio ufficiale del 29 dicembre 1998. Per ossequiare le rispettive
interessenze, l'affitto è stato suddiviso in due lotti: il primo era riferito
ai diritti d'erba del legato elemosina del patriziato di __________, il secondo
a quelli del patriziato di . La censura dell'insorgente secondo cui l'ufficio
patriziale avrebbe potuto e dovuto procedere ad un unico affitto dell'intero
alpe, ossia in un solo lotto, deve essere disattesa già per questo motivo. Il
patriziato di __________ non poteva difatti disporre, a quel momento, di tutti
i diritti sull'alpe . Tale evento si è difatti concretizzato solo
attraverso la successiva convenzione, sottoscritta in data 10/11 marzo 1999
dagli uffici patriziali, adottata dalle rispettive assemblee il 24 marzo 1999
() e 23 aprile 1999 () e approvata dalla sezione degli enti
locali il 21 luglio 1999. Mediante tale atto i due enti in rassegna hanno
concentrato i rispettivi diritti detenuti congiuntamente su diversi alpi in
territorio di __________: a tal fine tutti i diritti d'alpe concernenti l'alpe
__________ (in totale 114) sono stati assegnati al patriziato di __________ e
tutti i fabbricati dell'alpe stessa sono stati assegnati al legato elemosina
del medesimo patriziato.
2.3. Nella decisione impugnata, del 25
agosto 1999, il Consiglio di Stato ha intenzionalmente omesso di considerare la
portata della convenzione appena menzionata, adducendo - erroneamente - che a
quella data non fosse ancora stata approvata dalla sezione degli enti locali
(cfr. consid. 2 del giudizio governativo). Ai fini del presente giudizio non
occorre tuttavia verificare se il Governo avesse invece dovuto verificare gli
effetti di tale accordo sul bando di concorso precedentemente pubblicato.
Infatti, il bando è stato annullato da parte dello stesso Consiglio di Stato
per altro motivo, per cui l'ufficio patriziale dovrà procedere alla
pubblicazione di un nuovo concorso, che non potrà prescindere dall'esistenza
della convenzione frattanto conchiusa tra i due patriziati. Come rettamente
osserva l'amministrazione di __________ nella risposta 29 settembre 1999 "il
fatto di separare o meno in lotti l'alpe sarà deciso dall'ufficio
patriziale" in tale contesto, previa valutazione dell'influenza sul
concorso di tale documento. L'assenza dell'accordo in rassegna aveva difatti costituito
uno dei motivi con cui l'ufficio patriziale di __________ aveva giustificato la
messa a concorso in due lotti dell'affitto dell'alpe (cfr. risposta 21 gennaio
1999 al Consiglio di Stato, pag. 3): motivo che, frattanto, è venuto meno. Ne
discende che l'esame della censura rivolta dall'insorgente alla procedura di
concorso in due lotti separati appare, a questo stadio, prematura. Circostanza
che implica la reiezione dell'impugnativa.
2.4. Sia comunque soggiunto, a titolo
abbondanziale, che il Tribunale condivide la censura di __________ secondo cui
la contestazione dell'affitto dell'alpe due lotti non è stata affrontata in
maniera sufficientemente approfondita e, pertanto, soddisfacente da parte delle
istanze inferiori, ma in particolare dal Consiglio di Stato. Per legittimare
tale scelta l'ufficio patriziale aveva infatti addotto che la convenzione tra i
due patriziati regolamentante i diritti sull'alpe __________ non fosse ancora
stata approvata ed inoltre che esso intendeva mantenere la possibilità
d'alpeggio ai due precedenti affittuari dell'alpe, entrambi patrizi di
__________. Ora, se il primo dei motivi dianzi menzionati è frattanto venuto
meno, il secondo non é stato esaminato, soprattutto con riguardo al principio
della legalità e della parità di trattamento, da parte del Consiglio di Stato,
il quale si è limitato a banalizzare i rimproveri sollevati dall'insorgente
senza però comprenderne la reale portata giuridica. Procedendo in questo modo
il Governo ha omesso di verificare, segnatamente, se l'affitto in due lotti
dell'alpe soddisfi, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, i requisiti
della gestione razionale dei beni agricoli sancita all'art. 7 cpv. 2 lett. a
LOP e permetta nel contempo di praticare la sorveglianza del bestiame
caricatovi, prescritta dall'art. 6 in fine del nuovo regolamento patriziale:
condizione che l'insorgente sostiene sia economicamente sopportabile - e
pertanto ossequiabile - solo se l'intero alpe vien aggiudicato ad un solo
affittuario. Inoltre il Consiglio di Stato non ha verificato se, pur tenendo
conto della specifico settore (affitto agricolo) sul quale si innesta la procedura
di concorso, sia lecito allestire il bando di gara in funzione di una
precostituita decisione di aggiudicazione del contratto a favore di due
cittadini patrizi. Ma, come è stato spiegato poco sopra, è ora possibile che,
dopo l'assegnazione di tutti i diritti concernenti l'alpe __________ al
patriziato di __________, finalizzata ad una miglior gestione dello stesso,
l'ufficio patriziale ritorni sulla decisione di affittarlo in due lotti: se
dovesse mantenere tale scelta dovrà tuttavia essere in grado di puntualmente
giustificarla - e con esso il Consiglio di Stato - avuto riguardo alle
problematiche appena elencate sollevate dal ricorrente.
- Alla luce
delle considerazioni che precedono il Tribunale rinuncia a percepire una tassa
di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 12, 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 46 PAmm
nonché il regolamento patriziale;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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