AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1999.249
Data decisione, Autorità: 25.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00249
Lugano 25 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 17 settembre 1999 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
contro
la decisione 1° settembre 1999 (n. 3581) del Consiglio di Stato, con la quale è stata confermata la decisione 20 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
22 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
29 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
.
A. __________, cittadino italiano nato l'11 dicembre 1962, è entrato in Svizzera il 15 marzo 1992 per lavorare come cameriere stagionale. Il 27 aprile 1992 si è unito in matrimonio in __________ (prov. di __________) con la connazionale __________ (1971), dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 30 novembre 1994. Il 7 giugno 1994 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio dei coniugi. Il 9 dicembre 1994, l'allora Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora con modifica di stato civile a seguito della citata pronunzia pretorile. Il provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 1° febbraio 1995. L'interessato ha quindi lasciato il territorio cantonale il 28 febbraio 1995.
B. Dal 1° aprile 1995 __________ ha ottenuto diversi permessi stagionali fino al 31 ottobre 1996. Rientrato in Svizzera. il 6 dicembre 1996, il 20 seguente ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio. Il 14 giugno 1997 si è infine sposato a __________ con la cittadina svizzera __________ (1967), ottenendo un permesso di dimora valido fino al 14 giugno 1998. Il 12 maggio 1998 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi __________.
C. a) Con decisione 20 luglio 1998 l'allora Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora con cambiamento di posto di lavoro. La risoluzione è stata fondata sugli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, 8 ODDS. L'autorità di prime cure ha in sostanza rilevato che il giudice civile aveva accertato che __________ non conviveva più con la moglie. Allo straniero è stato fatto ordine di lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 1998.
b) Il Consiglio di Stato con giudizio 23 settembre 1998 ha confermato la decisione di prima istanza, respingendo il gravame inoltrato da __________. Il Governo ha rilevato che quest'ultimo era andato a convivere con un'altra donna che non era sua moglie. Ha quindi ritenuto abusivo appellarsi ad un matrimonio di mera natura formale. L'Esecutivo cantonale si è sostanzialmente fondato sul contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente unitamente ad __________, nonché sulle risultanze emergenti dalla sentenza di separazione 12 maggio 1998 del Pretore di __________.
c) Il Tribunale cantonale amministrativo, adito da __________ con ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 4 febbraio 1999 ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, segnatamente con riferimento all'esistenza o meno di una convivenza fra il ricorrente ed __________ (52.98.00279).
D. a) Dagli ulteriori accertamenti è emerso che __________ non convive con __________ e che sua moglie __________ ha già un'altra relazione (cfr. rapporto di esecuzione 7 luglio 1999).
b) Con decisione 1° settembre 1999, il Consiglio di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha confermato la decisione 20 luglio 1998 dell'allora Sezione degli stranieri. In particolare l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il matrimonio del ricorrente con __________ ha cessato di esistere di fatto da oltre due anni e che, di conseguenza, il richiamarsi a tale connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un chiaro abuso di diritto. Nemmeno l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione nella fattispecie, non essendovi una relazione stretta ed effettivamente vissuta con la moglie.
E. Con ricorso di diritto amministrativo 17 settembre 1999 __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora. Il ricorrente rileva che il suo matrimonio con __________ non è fittizio e che non vi è alcun abuso di diritto a richiamarsi a tale connubio, peraltro tuttora giuridicamente valido, ritenuto che è stata pronunciata unicamente la separazione a tempo indeterminato e non il divorzio. Evidenzia inoltre di non avere alcuna colpa per la situazione matrimoniale venutasi a creare, in quanto sarebbe stata la moglie "a metterlo alla porta". Egli avrebbe aderito all'azione di separazione al fine di evitare una lunga e costosa causa. L'insorgente rileva, a titolo abbondanziale, di essersi completamente integrato nella società ticinese e che sarebbe iniquo e contrario al principio di proporzionalità pretendere che egli, dopo il fallimento del suo matrimonio per colpa della moglie, debba anche lasciare la Svizzera ed il suo lavoro, pur non avendo nulla da rimproverarsi. Chiede infine che si proceda al richiamo degli incarti n. OA.97.00159 dalla Pretura di Locarno-Città e n. 52.98.00279 da questo Tribunale.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessato è separato legalmente dal 12 maggio 1998 da __________, sposata il 14 giugno 1997. In principio, egli ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere al richiamo dell'incarto n. 52.98.00279 di questo Tribunale e dell'incarto relativo alla procedura di separazione dei coniugi __________ dalla Pretura di Locarno-Città, in quanto tali atti istruttori non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). D'altronde sia la sentenza 4 febbraio 1999 di questo Tribunale che quella di separazione prolata dal Pretore di Locarno-Città sono già state versate agli atti.
2.2. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Da osservare che la separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
Va innanzitutto osservato che il Consiglio di Stato, pur evidenziando l'esistenza di forti indizi di matrimonio fittizio (breve durata della vita in comune, statuto di stagionale del ricorrente prima delle nozze con __________), ha tuttavia fondato il proprio giudizio sull'abuso di diritto da parte di __________ nel richiamarsi a tale connubio, lasciando quindi aperta la questione sulla natura fittizia del matrimonio (risoluzione ad F, p. 8).
4.1. Dagli atti risulta che il ricorrente ha potuto beneficiare di un permesso di dimora annuale soltanto a seguito del matrimonio, celebrato il 14 giugno 1997, con la cittadina svizzera __________. Quest'ultima, dopo neppure due mesi, cioè il 22 agosto 1997 ha inoltrato dinanzi al Pretore di Locarno-Città l'istanza per il tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto nel corso dell'udienza 3 novembre 1997. Con decisione 12 maggio 1998 il Pretore di Locarno-CIttà ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato dei coniugi __________, omologando nel contempo la convenzione da loro sottoscritta il 17 dicembre 1997. In tale decisione vengono pure evidenziate l'oggettiva gravità del dissidio esistente tra i coniugi e la conseguente impossibilità di una continuazione dell'unione spirituale e materiale, nonché la circostanza che di fatto il vincolo non esiste più.
4.2. Interrogato dalla polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, rispettivamente al suo rapporto con __________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Sono separato da mia moglie __________, 10.08.1967, domiciliata a __________ in __________ dalla fine dell'anno 1997. Questo è l'ultimo indirizzo che conosco. E' possibile che nel frattempo abbia cambiato domicilio. (...) Da questa donna sono separato dalla fine del 1997 (non ricordo il mese). (...) Essendo italiano e sposato con una cittadina svizzera, dal momento in cui mia moglie mi ha messo fuori casa, c'era il rischio che perdessi il permesso "B". Quindi ho dovuto trovare un'alternativa al mio problema. La signora __________ si è gentilmente messa a disposizione per aiutarmi ad avere un appartamento e nel contempo a non perdere il permesso. (...) Nessuno mi ha chiesto un garante. Qualora avessi lasciato la Svizzera l'appartamento veniva ritirato dalla signora __________. (...) Specifico che tra noi c'è unicamente un rapporto di amicizia. Non c'è mai stata una relazione sessuale. Ho già abbastanza problemi con la mia ex moglie. Infatti lei ha già un convivente. Tengo a precisare che la signora __________ ha già dal canto suo un ragazzo."
(verbale d'interrogatorio 6 luglio 1999)
4.3. La teste __________ ha confermato di aver sottoscritto il contratto di locazione quale garante del ricorrente e che con quest'ultimo esiste unicamente un rapporto di amicizia (verbale di interrogatorio 6 luglio 1999).
5.2. Le considerazioni espresse nel presente gravame dal ricorrente non sono atte mutare le suddette conclusioni. Sebbene il Pretore competente abbia pronunciato la separazione indeterminata, ma non il divorzio, ciò non è sufficiente per ritenere che tra i coniugi esista una vera e propria relazione sentimentale (cfr. STA 26 luglio 1999 in re M. consid. 3.1). Sposati nel giugno 1997, essi hanno convissuto soltanto per circa due mesi e vivono tuttora separati. Neppure giova al ricorrente l'asserzione secondo cui il coniuge colpevole sarebbe la moglie, che lo avrebbe messo "alla porta". Egli ha comunque aderito alla separazione, postulata dalla moglie, sottoscrivendo pure la convenzione 17 dicembre 1997, nella quale al punto 1 si legge "Le parti non solleveranno alcun problema relativo ad eventuali colpe per la situazione venutasi a creare limitandosi a dare per certa l'impossibilità di esigere la continuazione della vita in comune". L'asserzione ricorsuale secondo cui egli avrebbe aderito all'azione soltanto per evitare una lunga e costosa causa, è semmai, così come rilevato dal Servizio dei permessi e dell'immigrazione nelle osservazioni al presente gravame, la riprova che egli ammette i fatti, cioè l'impossibilità concreta di ricostruire l'unione coniugale con la moglie. A tale ultimo proposito giova osservare che dagli atti non risulta, né lo sostiene il ricorrente stesso, che egli abbia compiuto alcun tentativo per ripristinare il vincolo coniugale. L'insorgente pone infine in rilievo il fatto che un suo allontanamento dalla Svizzera, ai cui costumi di vita si è completamente integrato, sarebbe iniquo, in quanto comporterebbe anche l'abbandono del proprio impiego. Neppure tale argomentazione può essergli di soccorso. Egli ha infatti a suo tempo ottenuto il permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi.
__________ non può neppure invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Va inoltre rilevato che i coniugi __________ non hanno avuto figli.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (11 dicembre 1962), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tasse e spese in complessivi Fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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