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Numero d'incarto:
52.1999.250
Data decisione, Autorità:
07.12.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00250
Lugano
7 dicembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul
ricorso 16 settembre 1999 di
__________,
Contro
la decisione
1°settembre 1999 (n. 3577) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto
il ricorso 19 maggio 1999 dell'insorgente avverso alcune deliberazioni adottate
dall'assemblea patriziale di __________ del 30 aprile 1999;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea
patriziale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 30
aprile 1999, ove ha nominato la commissione della gestione per l'anno 1999
(trattanda n. 1), ha approvato i conti consuntivi 1998 (trattanda n. 2) ed ha
autorizzato l'ufficio patriziale a stare in lite con la __________ (trattanda
n. 5).
B. Con ricorso
19 maggio 1999 __________, cittadino patrizio di __________, è insorto contro
le tre menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato. L'insorgente ha
anzitutto domandato di annullare la nomina di __________ in seno alla commissione
della gestione, poiché l'eletto non era presente all'assemblea e non ha pertanto
dichiarato di accettare la carica. Ha poi chiesto di annullare l'approvazione
dei conti consuntivi per disattenzione dell'art. 107 LOP, che prescrive una
deliberazione articolo per articolo e sul complesso. Relativamente a questa
trattanda l'insorgente ha anche sollevato delle incongruenze alla voce
"locazione cave" e lamentato l'omessa registrazione dell'assunzione
di personale avventizio. __________ ha inoltre contestato l'autorizzazione a
stare in lite con la __________ ed il contestuale stanziamento di un credito di
fr. 20'000.-- per il motivo che non erano ancora note le pretese formulate da
tale società contro il patriziato. Da ultimo il ricorrente ha chiesto una
verifica circa il modo in cui é stata trattata la mozione dallo stesso
presentata alla trattanda n. 7 (mozioni ed interpellanze) concernente la gestione
delle cave.
C. Con
risoluzione 1 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame, accogliendolo
parzialmente. Esso ha tutelato l'elezione di __________ alla carica di membro
della commissione della gestione. Trattandosi di carica obbligatoria, non era
necessaria la presenza dell'interessato all'assemblea che lo ha nominato. Il Governo
ha invece annullato l'approvazione dei conti consuntivi 1998 per violazione dell'art.
107 LOP. Sempre in relazione ai conti il Consiglio di Stato ha ulteriormente accertato
un'errata contabilizzazione alla voce "locazione cave" ed ha inoltre
richiamato l'ufficio patriziale ad una più esauriente informazione su questo
tema. Ha invece escluso che il patriziato avesse sopportato oneri per
l'assunzione di personale avventizio. Il Consiglio di Stato ha poi respinto il
ricorso per quanto concerneva l'autorizzazione a stare in lite con la
__________: l'informazione passata dall'ufficio patriziale appariva corretta e
sufficiente. Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto corretto il seguito dato
alla mozione presentata dall'insorgente.
D. Con ricorso
16 settembre 1999 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro
il giudicato governativo. L'insorgente non critica più specificatamente
l'elezione di __________ alla carica di membro della commissione della
gestione. Egli rileva tuttavia che l'intera commissione della gestione è stata
designata solo in occasione della seduta medesima del 30 aprile 1999, per cui
non era ancora in carica quando ha rassegnato i relativi rapporti
all'intenzione dell'assemblea tenutasi a quella data. Il ricorrente chiede
pertanto l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea
patriziale nell'adunanza del 30 aprile 1999. L'insorgente ribadisce in seguito
le sue censure contro l'autorizzazione a stare in lite con __________, rimproverando
al Consiglio di Stato di non averle affrontate. Egli non si dichiara nemmeno
soddisfatto per la motivazione con cui è stata evasa l'asserita assunzione di
personale avventizio. Formula infine delle osservazioni in merito alla trattazione
della mozione presentata in epilogo dell'assemblea.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Quest'ultima autorità ha anche
chiesto al Tribunale di stralciare il consid. 3a del giudizio impugnato, ove il
Consiglio di Stato aveva rilevato una violazione dell'art. 107 LOP, contestando
l'esigenza del voto articolo per articolo del conto consuntivo.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett.
a LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del gravame appare necessario, nel concreto caso, di
delimitare la ricevibilità delle domande formulate dalle parti.
2.1. L'insorgente chiede l'annullamento di
tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nell'adunanza 30
aprile 1999. Questa domanda è però inammissibile, in quanto contraria all'art.
63 cpv. 2 PAmm, che vieta la presentazione di nuove domande al Tribunale
amministrativo. Davanti al Consiglio di Stato l'insorgente si era difatti
limitato a chiedere l'annullamento delle deliberazioni di cui alle trattande n.
1 (nomina della commissione della gestione, limitatamente alla nomina di
__________), n. 2 (approvazione dei conti consuntivi 1998) e n. 5
(autorizzazione a stare in lite con la __________; cfr. conclusioni del ricorso
19 maggio 1998, pag. 4 seg.). E' certamente vero che, nelle motivazioni del
ricorso inoltrato al Governo e della successiva replica, l'insorgente ha
evocato anche l'ipotesi della nullità di tutte le deliberazioni assembleari.
Egli non ha tuttavia mutato le conclusioni, formulate chiaramente e
separatamente dalle motivazioni, con cui si è limitato a postulare l'annullamento
delle tre menzionate deliberazioni. Delle tre predette domande sottoposte al
giudizio del Governo una sola è poi ricevibile nella presente sede, ossia
quella di annullamento dell'autorizzazione a stare in lite con la __________ (trattanda
n. 5), respinta dall'autorità inferiore. In effetti, per quanto concerne la
trattanda n. 1, l'insorgente non contesta più la nomina di __________ in seno
alla commissione della gestione ma chiede l'annullamento dell'elezione
dell'intera commissione: domanda però vietata dall'art. 63 cpv. 2 PAmm.
L'approvazione dei conti consuntivi 1998 (trattanda n. 2) è invece già stata
annullata da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto - su questo oggetto -
il gravame di __________. Per questo motivo il Tribunale non può nemmeno
entrare nel merito delle critiche ulteriormente rivolte in questa sede
dall'insorgente in merito alla contabilizzazione dell'assunzione di personale avventizio
durante il trascorso esercizio.
2.2. Nella risposta al ricorso l'ufficio
patriziale ha domandato di stralciare il consid. 3a del giudizio impugnato, ove
il Consiglio di Stato aveva rilevato una violazione dell'art. 107 LOP, che regolamenta
la procedura di voto per l'approvazione dei conti, mettendo in dubbio
l'esigenza del voto articolo per articolo del conto consuntivo. Tale richiesta,
che in realtà costituisce una contestazione di una motivazione, è però
inammissibile. La verifica dell'applicazione dell'art. 107 LOP poteva essere
effettuata dal Tribunale solo se il patriziato avesse tempestivamente impugnato
il giudicato governativo di annullamento dell'approvazione dei conti consuntivi
1998.
2.3. Il ricorrente formula poi delle
considerazioni personali - anziché delle vere e proprie contestazioni - in
merito alla trattazione della mozione concernente la gestione delle cave che
egli aveva presentato in epilogo alla seduta del 30 aprile 1999. Egli non
formula, inoltre, delle precise conclusioni in merito, analogamente a quanto
aveva fatto dinanzi al Consiglio di Stato. E' pertanto quantomai dubbia la
ricevibilità in quanto ricorso, su questo punto, della memoria 16 settembre
1999. Ad ogni buon conto, dall'esame degli atti al Tribunale non risulta che
siano state commesse irregolarità a questo riguardo: il fatto che, dopo aver
preso atto della mozione, l'assemblea non abbia anche ordinato all'ufficio
patriziale, cui è stata consegnata, di presentare un preavviso scritto sulla
stessa alla successiva seduta, non sollevava l'ufficio patriziale dall'ossequio
di quest'obbligo, cui è già legalmente tenuto in applicazione dell'art. 42 del
regolamento patriziale, approvato dalla sezione enti locali il 2 febbraio 1999.
Detto impegno è del resto pacificamente ammesso dallo stesso ufficio patriziale.
Per questo motivo, comunque sia un eventuale ricorso su questo punto andrebbe
respinto, come aveva sentenziato il Governo.
-
La sola
domanda ricevibile nella presente sede consiste pertanto nella richiesta di
annullare l'autorizzazione a stare in lite con la __________ (trattanda n. 5).
Tale domanda deve essere accolta. In effetti, a seguito dell'annullamento
mediante risoluzione 24 febbraio 1999 (n. 776) del Consiglio di Stato della
nomina effettuata nell'assemblea il 21 dicembre 1998, la commissione della
gestione per l'esercizio 1999 é stata designata solo in occasione della seduta
del 30 aprile 1999, per cui essa non era ancora in carica quando ha rassegnato
il rapporto su questa trattanda, datato 21 aprile 1999, all'intenzione
dell'assemblea medesima. L'assemblea ha quindi deliberato su questo oggetto
senza (un valido) rapporto della commissione della gestione, violando in tal
modo gli art. 40 e 84 del regolamento patriziale (via l'art. 77 LOP). Non appare
pertanto necessario di esaminare le ulteriori censure mosse dell'insorgente
contro la deliberazione assembleare in parola. La circostanza secondo cui il
messaggio dell'ufficio patriziale dovrà essere oggetto di nuovo esame e
preavviso da parte della commissione della gestione e di nuova deliberazione assembleare
permette comunque sostanzialmente di risolvere i problemi affacciati dall'insorgente.
In effetti, dal momento che il procedimento arbitrale ha frattanto avuto inizio,
l'assemblea sarà in condizione di conoscere con precisione l'effettiva consistenza
delle pretese accampate nei confronti del patriziato da controparte.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo
grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Il patriziato, che non è intervenuto in
lite a tutela di interessi economici propri, viene sollevato dalla
partecipazione alle spese.
Per questi
motivi,
visti gli art.
77, 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 46, 61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della
decisione 1 settembre 1999 (n. 3577) del Consiglio di Stato è modificato come segue:
"Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate le deliberazioni 30 aprile 1999 dell'assemblea
patriziale di __________ relative all'approvazione dei conti consuntivi 1998
(trattanda n. 2) e all'autorizzazione a stare in lite con la ditta
(trattanda n. 5)".
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale
cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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