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Numero d'incarto:
52.1999.26
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00026
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
__________ rappr. da: __________
contro
la
decisione 15 dicembre 1998, n . 5787, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre
1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che
gli ha revocato la licenza di condurre a titolo di ammonimento;
vista la risposta 21 gennaio 1999 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 luglio 1997, verso le
7.30, __________ n è stato coinvoltoin un incidente della circolazione in via
__________ a __________.
La polizia nei suoi accertamenti gli ha attribuito la
responsabilità della collisione per avere eseguito, con il proprio autofurgone
SEAT targato TI __________, una manovra di inversione di marcia, laddove è
demarcata la doppia linea di sicurezza. Nello svoltare si è scontrato con un
motociclista che circolava sulla corsia opposta.
B. A seguito dei fatti appena
descritti, con risoluzione 7 novembre 1997, il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.--
oltre ad una tassa di giustizia di fr. 160.--.
Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in
giudicato.
La Sezione della circolazione, con risoluzione 13 novembre
1997, ha inoltre deciso di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore
dal 4 dicembre 1997 al 3 febbraio 1998 incluso.
In precedenza, il 7 settembre 1990, __________ era già stato
oggetto di una revoca a scopo di ammonimento della durata di un mese per
superamento del limite di velocità accertato a Taverne il 15 luglio 1990 (ha
circolato a 100/95 km/h dove il limite massimo era di 60 km/h).
C. Con ricorso 2 dicembre 1997
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione 13
novembre 1998, chiedendo che anziché la revoca a scopo di ammonimento venisse
pronunciato nei suoi confronti un ammonimento. Ha contestato di avere
compromesso gravemente la sicurezza del traffico con la sua manovra di
inversione di marcia. A suo dire la pronuncia di un ammonimento nei suoi confronti
sarebbe stata più adeguata alla lieve entità dell'infrazione commessa, al buon
comportamento sempre avuto quale conducente, nonché alla necessità professionale
di disporre del veicolo.
D. Il Consiglio di Stato non ha
seguito le tesi del ricorrente e ha respinto il gravame con giudizio 15
dicembre 1998, giudicando il provvedimento di revoca e la durata fissata
dall'autorità di prima istanza ossequiosi del principio della proporzionalità
per rapporto alla colpa del ricorrente, tenuto conto anche della precedente
revoca inflittagli. L'esecutivo non ha ammesso che il ricorrente avesse
un'assoluta necessità di disporre del veicolo per motivi professionali.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che nei suoi confronti venga pronunciato un
ammonimento anziché la revoca di due mesi come deciso dalla Sezione della circolazione
e confermato dal Consiglio di Stato.
Egli ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte
all'autorità inferiore. Sostiene inoltre che siccome l'evasione del ricorso al
Consiglio di Stato è avvenuta in tempi lunghi, la licenza di condurre non può
più essergli revocata ora, a più di un anno e mezzo dai fatti, considerata
anche la lieve colpa da lui commessa.
Sottolinea infine di avere necessità professionale a disporre
del veicolo, in quanto titolare di una piccola ditta individuale di pulizie.
Senza la licenza di condurre non potrebbe svolgere la sua professione, attività
che non potrebbe nemmeno delegare a terzi senza incorrere in spese rilevanti,
difficilmente sopportabili.
F. Il Consiglio di Stato
propone invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine.
- Il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371, A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9. 1996 in re
C.; 21.10.1996 in re T.).
- La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando
le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico e
disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento
(art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre e la licenza per allievo conducente
deve essere revocata, se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza
della circolazione (art. 16 cpv.3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- Le fattispecie contemplate dall'art.
16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il conducente di un
veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione
tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo potenzialmente o in
astratto, per la sicurezza del traffico o di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 159 e segg.).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente
di un veicolo ha dato luogo o meno ad una siffatta situazione di pericolo, deve
essere valutato non tanto con riferimento alle norme della circolazione
stradale violate, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze di fatto
che caratterizzano quel singolo caso concreto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Per costante giurisprudenza gli accertamenti in sede penale,
se rimasti incontestati, fanno stato anche per la decisione amministrativa (DTF
121 II 217). A __________ è stata imputata in sede penale la violazione degli art.
34 cpv. 2 e 4 LCStr e dell'art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
In questa sede egli non mette in discussione questa imputazione,
reputa però la sua colpa, contrariamente a quanto ha valutato l'autorità
amministrativa, di lieve entità e invoca l'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
A torto. In effetti egli decidendo di superare la doppia riga
di sicurezza, addirittura per effettuare una manovra di inversione di marcia,
ha creato una situazione di pericolo grave per la circolazione stradale. E non
solo in astratto, tant'è che nello svoltare ha pure investito un motociclista
proveniente dalla corsia opposta.
A poco gli giova ora richiamarsi alla condizioni del traffico
favorevoli sussistenti a suo giudizio nel momento in cui ha deciso di svoltare,
rispettivamente alla corresponsabilità del motociclista che avrebbe circolato a
velocità sostenuta. Queste circostanze, anche nell'ipotesi in cui siano state
date, non riducono in ogni caso la sua personale responsabilità. La sua
manovra, già come tale, e a maggior ragione per le conseguenze che ha prodotto,
ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Pertanto, tenuto
pure conto dei suoi precedenti, essendo già stato oggetto di una precedente
revoca, si impone la revoca obbligatoria della licenza di condurre a scopo di
ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
- Il ricorrente invoca di
avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre, in
quanto titolare di una piccola impresa di pulizia.
La necessità professionale viene ammessa se il conducente, a
seguito della revoca, non può più esercitare la sua professione oppure avrebbe
una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17
cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2). In pratica la necessità professionale viene
ammessa soltanto a favore di persone per le quali il veicolo costituisce
"luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione). (R. Schaffhauser,
op. cit. pag. 286, n. 2446 e seg.).
Nella sua più recente giurisprudenza il Tribunale federale
(sentenza non pubblicata 27 febbraio 1997, in re I. P., consid. 2), confermando
il principio secondo cui la necessità professionale deve essere ammessa solo
eccezionalmente, ha precisato che la stessa deve essere riconosciuta nei casi
in cui l'impossibilità di condurre provoca dei costi e una perdita di guadagno
tanto considerevoli da far apparire la misura come manifestamente
sproporzionata. Ciò è il caso per il contadino per quanto riguarda il suo
trattore, per il venditore ambulante, e più in generale quanto l'esercizio di
una piccola impresa indipendente può essere completamente paralizzato.
Nel caso in esame è stato appurato che il ricorrente ha due dipendenti
regolarmente in possesso della licenza di condurre i quali possono guidare i
due veicoli in dotazione all'impresa di pulizia. In siffatte circostanze è
pertanto escluso che il ricorrente possa invocare una necessità professionale
nel senso inteso dal Tribunale Federale.
- Il ricorrente ritiene
infine che il provvedimento amministrativo ha perso il suo scopo, siccome, per
la durata delle procedure ricorsuali, diverrà effettivo diverso tempo dopo
l'infrazione da lui commessa.
E' vero che per conseguire appieno il suo scopo, la revoca
deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i fatti (R. Schaffhauser, op. cit.,
pag. 288, nota 2451). Capita in effetti che se la decisione amministrativa
viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale,
come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga rimandata di diversi
anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche il conducente si sia
comportato correttamente durante questo periodo, egli non può beneficiare
dell'annullamento o della riduzione della durata del provvedimento.
Una diversa prassi, peraltro ammessa soltanto in casi del
tutto eccezionali e con grande riserva, creerebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione e per i
quali la misura è divenuta subito effettiva (Schaffhauser, op. cit., pag.
288-290 n. 2451). Nel caso concreto non emergono motivi importanti per
scostarsi dalla regola.
La decisione censurata deve pertanto essere confermata ed il
ricorso respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 73 cpv. 6 lett. a OSS, 33 cpv. 2 OAC, 10
cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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