AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.260
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00260
Lugano
12 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 settembre 1999 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 settembre 1999, n. 3828, del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la risoluzione 15 luglio 1999, con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 23
settembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 29
agosto 1985 __________ (1965) ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di
categoria __________ è poi stato oggetto di due misure di revoca della licenza di
condurre, segnatamente dal 24 ottobre 1989 al 6 gennaio 1990 (eccesso di
velocità) e dal 27 luglio 1996 al 26 agosto 1996 (sorpasso in autostrada di due
veicoli a destra con brusco rientro, ostacolando la marcia degli altri
veicoli), nonché di un ammonimento il 10 maggio 1991 (incauta manovra di
sorpasso in zona vietata ed inversione di marcia in contromano).
b) Il 25 febbraio 1999, verso le ore 18.55,
__________, alla guida dell'autovettura Subaru targata TI __________, in
territorio di __________, ha effettuato un incauto sorpasso di una vettura,
forzando il rientro davanti alla stessa e costringendola a frenare. Subito dopo
ha eseguito una repentina ed azzardata manovra di sorpasso di un'altra
autovettura, malgrado l'imminente sopraggiungere di una vettura incrociante,
con la quale si è successivamente scontrato. __________ si è poi allontanato, omettendo
di adempiere ai suoi doveri in caso di infortunio.
c) Per i
fatti in questione il ricorrente è stato ritenuto colpevole di infrazione alle
norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio giusta
gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 35 cpv. 2, 3, 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92
cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC. Egli è stato condannato ad una multa di
Fr. 2'000.--.
B. Preso atto
della perizia psico-tecnica 15 giugno 1999 allestita dallo psicologo del
traffico lic. psic. __________, il 15 luglio 1999 la Sezione della circolazione
ha revocato ad __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato giusta
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis LCStr.
L'autorità
di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima
del mese di luglio 2000, subordinando pure la riammissione alla guida al superamento
di un esame psico-tecnico. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
C. a) Il 25
agosto 1999 __________ ha impugnato la predetta risoluzione dinanzi al
Consiglio di Stato. In via principale ha postulato una misura di revoca a scopo
di ammonimento della durata di quattro mesi, ritenuto che i suoi precedenti,
tenuto anche conto della giurisprudenza in materia, non sarebbero tali da
permettere di ravvisare nel suo modo di circolare l'elemento dell'incorreggibilità
e quindi non giustificherebbero la revoca della licenza per motivi di
sicurezza. In concreto non sarebbero quindi state date le condizioni per
ordinare una perizia.
In via
subordinata, il ricorrente ha chiesto che, in caso di conferma della revoca
della licenza di condurre per motivi di sicurezza, venisse allestita una nuova
perizia volta a determinare la sua idoneità alla guida, in quanto le
conclusioni cui è giunto lo psichiatra del traffico lic. psic. __________ nel
rapporto 15 giugno 1999 sono manifestamente diverse da quelle cui è pervenuto
il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, nella sua perizia 20
agosto 1999 (allegata quale doc. 2). Quest'ultimo ha infatti ritenuto che il
peritando presenterebbe un disturbo narcisistico di personalità a struttura
limite, ma non soffrirebbe di alcun disturbo psicotico, e che pertanto la
revoca della licenza di condurre non possa basarsi sugli aspetti personologici.
b) Con
decisione 15 settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha confermato la revoca della
licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole fissate per
il riesame del caso. In sostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto la perizia
psico-tecnica contestata chiara, approfondita e sorretta da una motivazione
coerente. Ha inoltre sottolineato che la perizia privata allegata al ricorso, a
differenza del rapporto psico-tecnico 15 giugno 1999, non è incentrata sul
comportamento del ricorrente nello specifico ambito della circolazione stradale
e che comunque le argomentazioni in essa contenute non sono tali da inficiare
quelle dello psicologo del traffico.
D. Contro la
decisione del Consiglio di Stato __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo la richiesta di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento della durata di quattro mesi.
Il
ricorrente ha censurato il mancato esame da parte del Consiglio di Stato della
questione relativa alla revoca della licenza di condurre per motivi di
sicurezza o quale ammonimento, omettendo quindi di accertare l'incorreggibilità
o meno del suo comportamento alla luce della recente giurisprudenza in materia.
Ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo
cantonale, nel referto peritale 20 agosto 1999 il dr. med. __________ ha
esaminato la personalità dell'insorgente dal profilo del suo inserimento nella
circolazione stradale e che le argomentazioni e le deduzioni ivi contenute sono
tali da mettere in seria discussione quelle operate dallo psicologo del
traffico. Di conseguenza, per giudicare con piena coscienza di causa, sarebbe
necessario ordinare un'altra perizia.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Su ordine
di questo tribunale è stata allestita una terza perizia, datata 18 febbraio
2000, per mano della lic. phil. __________ __________, attiva presso la Psychiatrische
Universitätsklinik di __________, delle cui risultanze si dirà nel seguito.
Presa conoscenza delle conclusioni di tale
referto, la Sezione della circolazione ha chiesto la conferma della decisione
impugnata, mentre il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nel proprio
allegato ricorsuale.
Considerato, in diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative rese dal Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale
discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è
ricevibile in ordine.
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo
di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se
l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate
sotto questi profili.
-
Il gravame
può essere evaso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti
peritali esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 1° periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza
di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento
precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per
i terzi. Giusta l'art. 17 cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a
tempo indeterminato se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore
per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova
di almeno un anno.
La revoca
a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una
prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994
n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna
1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono
tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione.
Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo
qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si
comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel
giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la
sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un
esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64
consid. 4a, pag. 152).
- 4.1. In
concreto la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ -
laureato in psicologia e designato dal Consiglio di Stato psicologo del
traffico - appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre
le conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico sono state
sostanzialmente ribadite dalla lic. phil. __________, la quale ha confermato
l'inidoneità alla guida di __________. In particolare quest'ultima, dopo aver
definito la perizia del lic. psic. __________ "molto dettagliata,
estesa, coerente e corredata da argomentazioni convincenti", ha evidenziato
che "sulla base dell'esplorazione di tipo confrontativo condotta e
dalle risposte date dal ricorrente non si può giungere ad altra conclusione, se
non a quella da lui formulata e cioè di inidoneità alla guida" (cfr.
p. 4). Essa ha invece contestato il referto peritale del dr. med. __________,
nella misura in cui quest'ultimo sostiene l'irrilevanza dei tratti psicologi
nella valutazione dell'idoneità alla guida dell'insorgente (p. 4 in fondo).
Secondo la perita, __________ presenta dei tratti narcisistici della
personalità che, seppure non costitutivi di un disturbo della personalità di
rilievo clinico, sono tali da ostacolare in parte l'identificazione delle cause
delle infrazioni stradali nel suo stile di guida e pregiudicano il
riconoscimento della necessità di cambiamento del proprio comportamento
stradale, in quanto pericoloso e parzialmente irrispettoso del prossimo. La
lic. phil. __________, pur evidenziando il fatto che __________ ha dimostrato
una certa flessibilità e apertura per gli argomenti a favore di una guida più
cauta e la volontà di non rischiare in futuro un'ulteriore revoca della
licenza, ha tuttavia concluso che i tratti narcisistici della personalità, le
quattro infrazioni commesse sull'arco di dieci anni e la sua visione della
guida in parte egocentrica e non sociale, sono elementi contrari al rilascio
della licenza di condurre. In particolare, ha ritenuto che il cambiamento di
atteggiamento di __________ nei confronti dell'accaduto è avvenuto soltanto in
parte, sussistendo tuttora tratti egocentrici nell'interpretazione dei fatti,
che egli ha una disponibilità soltanto parziale a cambiare il proprio stile di
guida ed una mancanza di introspezione personale, che non aiuta certo a
sostenere il cambiamento durevole del comportamento. Ha infine evidenziato di
ritenere necessario che __________, al fine di corroborare il cambiamento in
corso, si sottoponga ad una psicoterapia di breve durata per il periodo rimanente
fino al rilascio della patente, con lo scopo di focalizzare nella sua struttura
intrapsichica le cause del suo comportamento inadeguato nell'ambito della
circolazione.
Questo
tribunale ritiene che le conclusioni cui sono giunti il lic. psic. __________ e
la lic. phil __________ sono convincenti, credibili e basate su elementi di
fatto concreti.
4.2. I
precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa
l'affidabilità delle due perizie summenzionate. Nell'ambito di una seria
analisi della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua
attitudine alla giuda, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti
trascorsi.
In concreto, è incontestato che in passato
il ricorrente si è reso autore di significative violazioni alle norme sulla
circolazione stradale e che per ben tre volte è stato oggetto di provvedimenti
amministrativi, senza tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato,
segnatamente cambiando il proprio stile di guida, egocentrico ed irrispettoso
del prossimo. Le infrazioni commesse dall'insorgente e sfociate in un provvedimento
amministrativo comprovano l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che
le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.
4.3. Da quanto esposto discende che il
referto dello psicologo del traffico è chiaro e sorretto da una motivazione
coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver
aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate
ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una
revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
Non entra quindi in considerazione un provvedimento di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento.
- Visto
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 28 PAmm). Le spese peritali, per complessivi fr. 770.--, già anticipate
dal ricorrente (cfr. ricevuta 13 dicembre 1999), rimangono a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1°
periodo, 17 cpv. 1bis LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC; 253 CPC; 3, 18 cpv. 1, 19,
28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster